CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - 9 luglio 1999 n. 1193 - Pres. Catallozzi, Est. De Francisco - AGIP Petroli S.p.A. (Avv.ti Vitale e Sivieri) c. Morandinella s.r.l. (Avv. Zammit) e E.N.A.S. (già A.N.A.S.) ed altro (n.c.) - (conferma T.A.R. Lazio, Sezione I ter, 14 maggio 1998 n. 1612).
Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Notifica - Nel caso di atto adottato dalla conferenza di servizi - Notifica alla conferenza - Non occorre - Notifica alle autorità amministrative che hanno concorso alla formazione dell'atto - Sufficienza.
Atto amministrativo - Generalità - Conferenza dei servizi - Natura - Individuazione.
Espropriazione per p.u. - Dichiarazione di p.u. - Da parte della conferenza dei servizi - Mediante approvazione del progetto - In variante allo strumento urbanistico - Partecipazione alla conferenza delle autorità all'uopo preposte - Necessità - Mancanza - Illegittimità.
Espropriazione per p.u. - Occupazione di urgenza - Impugnativa in sede giurisdizionale - Riapprovazione del progetto nelle more del giudizio - Non ha alcun effetto sul provvedimento già impugnato.
La conferenza dei servizi è solo un modulo procedimentale e non costituisce anche un ufficio speciale della pubblica amministrazione autonomo rispetto ai soggetti che vi partecipano, per cui tale modulo riverbera i suoi effetti (che sono di natura procedimentale) sull'atto finale, onde non è necessario notificare il ricorso alla conferenza dei servizi.
Occorre invece notificare il ricorso alle autorità amministrative, tra quelle partecipanti, che, mediante lo strumento della conferenza di servizi, abbiano adottato un atto con rilevanza esoprocedimentale, il quale, in difetto del ricorso alla conferenza, si sarebbe dovuto impugnare da parte di chi avesse inteso contestarlo.
Nel caso in cui alla conferenza dei servizi non abbiano partecipato le autorità alle quali compete la adozione ed approvazione di una variante allo strumento urbanistico, l'approvazione del progetto effettuata da detta conferenza non può considerarsi in variante allo strumento urbanistico, con la conseguenza che la nuova destinazione impressa all'area (che nella specie era originariamente destinata a zona agricola H2) non può ritenersi efficace e produttiva di effetti.
La riapprovazione del progetto nelle more del giudizio con fissazione di nuovi termini non ha alcuna incidenza sul provvedimento di occupazione d'urgenza già impugnato in sede giurisdizionale (1).
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(1) Analogamente, in fattispecie uguale, v. C.d.S., Sez. IV, 10 luglio 1997 n. 403.
FATTO: Viene in decisione l'appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla Morandinella s.r.l. contro: a) il decreto del Prefetto di Roma n. 3243 del 23.1.1990 ed atti connessi, con cui era stata autorizzata l'occupazione d'urgenza di un immobile di proprietà della predetta società sito in adiacenza al Grande raccordo anulare di Roma, in vista della realizzazione sul terreno occupando di un'area di servizio della concessionaria AGIP (attualmente realizzata); b) il decreto del Ministero dei lavori pubblici, presidente dell'A.N.A.S., 19 gennaio 1990 n. 38, recante l'approvazione del progetto esecutivo dell'opera in argomento ai sensi del d.l. 1 aprile 1989 n. 121.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO: Il T.A.R. ha annullato gli atti impugnati in accoglimento di uno dei motivi aggiunti proposti dall'originaria ricorrente, avendo il giudice di prime cure ritenuto il difetto di convocazione, verbalizzazione e composizione della conferenza di servizi riunitasi il 13.11.1989. Tale difetto era apparso evidente senza bisogno di effettuare sul punto istruttoria - come pure aveva chiesto la società ricorrente - in quanto già accertato dalla sentenza dello stesso T.A.R. 18 dicembre 1993 n. 1787 n. 403.
Alla riunione della predetta conferenza di servizi, svoltasi ai sensi dell'art. 2 del D.L. 1.4.1989 n. 121, convertito in legge 2.5.1989 n. 205, non aveva partecipato - come risulta dalle citate pronunzie - il rappresentante della Regione Lazio, (del quale non consta la rituale convocazione, né la legittimazione a rappresentare l'Ente, né infine la sua presenza ai lavori dalle ore 9,30 di apertura degli stessi alle ore 11,45 di loro conclusione. L'intesa della Regione, invece, sarebbe stata necessaria, data la destinazione urbanistica dell'area occupanda a zona agricola (H2), diversa da quella che le si intendeva imprimere con la realizzazione dell'opera di pubblica utilità.
L'appello non è fondato.
Esso deduce, con il suo primo motivo, il vizio della impugnata sentenza asseritamente consistito nell'aver ritenuto ammissibile la censura avverso la deliberazione della conferenza di servizi di cui si è detto, pur in difetto di notificazione del ricorso (rectius: dell'atto contenente il motivo aggiunto accolto dal T.A.R.) alla conferenza di servizi, e per essa al suo presidente, individuabile nel caso di specie nel Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il giudice di primo grado aveva superato l'eccezione de qua sulla base del rilievo che "la conferenza dei servizi è solo un modulo procedimentale e non costituisce anche un ufficio speciale della pubblica amministrazione autonomo rispetto ai soggetti che vi partecipano, per cui esso modulo riverbera i suoi effetti (che sono di natura procedimentale) sull'atto finale, che, per quanto qui interessa, è il progetto di opera pubblica, onde la non necessità di una ulteriore notificazione ad un organo insussistente".
La Sezione ritiene di condividere il principio affermato dal primo giudice, sia pure con il necessario temperamento della imprescindibilità della notifica del ricorso alle autorità amministrative, tra quelle partecipanti, che, mediante lo strumento della conferenza di servizi, abbiano adottato un atto con rilevanza esoprocedimentale, il quale, in difetto del ricorso alla conferenza, si sarebbe dovuto impugnare da parte di chi avesse inteso contestarlo. Tale, ad esempio, sarebbe stata l'approvazione regionale della necessaria variante del P.R.G., che, ove si fosse verificata nel caso di specie (ciò che è però escluso, per quanto verrà detto appresso), avrebbe reso la Regione parte necessaria del processo dal lato passivo.
Posto quanto sopra, va aggiunto che nella citata conferenza di servizi, riunitasi il 13.11.1989, devesi ritenere assodato anche in questo giudizio quanto risultante dalle sentenze del T.A.R. Lazio 18 dicembre 1993 n. 1787 e dal C.d.S., Sez. IV, 10 luglio 1997 n. 403, in ordine al difetto di partecipazione della Regione Lazio. Ciò non già in quanto la decisione n. 403/1997 abbia formale autorità di cosa giudicata sostanziale nella presente causa, che si svolge soggettivamente inter alios, bensì perché l'accertamento di fatto che il T.A.R., con la pronunzia 14 maggio 1998 n. 1612, ha desunto dai citati provvedimenti giurisdizionale (i quali devono essere considerati alla stregua di documenti provenienti da soggetti terzi rispetto alle parti odiernamente in causa, e che, in quanto tali, ben possono tener luogo dell'istruttoria altrimenti dovuta) non è stato - nella sua obiettiva configurazione - né smentito né sostanzialmente contraddetto dall'appellante.
Poiché, come già accennato, la destinazione dell'area interessata era agricola (H2) ossia del tutto diversa da quella cui il progetto di opera pubblica intendeva destinarla, sarebbe stato necessario disporre - sia pure con le modalità semplificate dell'approvazione dell'unanimità di tutte le Autorità interessate in sede di conferenza dei servizi - la adozione ed approvazione di una variante allo strumento urbanistico.
Tale variante, però, nella specie non si è mai perfezionata, proprio per il difetto di partecipazione della volontà della Regione Lazio alla più volte citata conferenza di servizi.
Da siffatto rilievo - in una con la non necessità di specifica impugnazione della deliberazione della conferenza, dato che in essa non si è formato alcun atto con rilevanza esterna investito contestazione - consegue, altresì, l'illegittimità del provvedimento impugnato in via principale (decreto di occupazione d'urgenza) per vizio derivato dall'illegittimità dell'approvazione del progetto, in quanto adottata in violazione della destinazione urbanistica dell'area interessata, senza previa variante del P.R.G.
A prescindere da ogni altra considerazione, tale vizio è stato, comunque, espressamente dedotto dalla Morandinella s.r.l. nel terzo motivo del ricorso originario, proposto in appello (per quanto lo si voglia ritenere assorbito dal T.A.R. e non , invece, implicitamente accolto, sia pure con motivazione in parte ellittica sul punto) con la memoria depositata in data 29.3.1999.
Detto motivo è oggetto di specifica confutazione, nell'atto di appello, al relativo paragrafo n. 7.3.
Tuttavia, la tesi in proposito svolta da parte appellante si fonda proprio sulla circostanza che "l'effetto di variante alla previsione di zona agricola (H2), vigente nella località interessata dall'opera, consegue in ogni caso all'unanime approvazione del relativo progetto da parte dell'organo collegiale all'uopo designato dalla legge" (cioè dalla conferenza dei servizi del 13.11.1989. La tesi pertanto si infrange, inevitabilmente, sul rilievo, sopra svolto, che tale necessaria unanimità non ebbe a realizzarsi, proprio per la mancata (ma imprescindibile) partecipazione alla conferenza del rappresentante della Regione Lazio.
Ne deriva che i provvedimenti impugnati devono, comunque, essere annullati, quantomeno in accoglimento del riproposto terzo motivo del ricorso originario.
Il motivo da ultimo citato censura un vizio autonomo dell'approvazione del progetto (previsione di un'opera non conforme al P.R.G.), il cui rilievo non sarebbe ad ogni modo precluso dall'eventuale inammissibilità delle censure svolte avverso la deliberazione assunta il 13.11.1989 dalla predetta conferenza dei servizi (inammissibilità che, peraltro, la Sezione non ritiene sussistente, alla stregua delle considerazioni sopra svolte).
Anche l'inoppugnabilità di tale deliberazione, ove sopravvenuta, non sarebbe, infatti, valsa a conferire ad essa un contenuto oggettivo più ampio di quello effettivamente avuto in relazione alle amministrazioni che concretamente parteciparono all'incontro collegiale del 13.11.1989.
Rimane da esaminare solo il secondo motivo di appello poichè quelli ulteriori non trattati e svolti a confutazione dei motivi assorbiti in primo grado restano assorbiti, al pari di questi ultimi, dalla presente decisione di conferma, con ulteriore motivazione, della prima sentenza.
Con detto secondo motivo si deduce la sopravvenuta improcedibilità, ancor prima della sentenza, del ricorso di primo grado, per effetto del provvedimento n. 800 di riapprovazione del progetto, con fissazione di nuovi termini per i lavoro e per l'esproprio, emanato dall'A.N.A.S. il 4.8.1994, che segnerebbe "la conclusione di un nuovo e separato procedimento, (e verrebbe) a sostituirsi integralmente al decreto ministeriale originariamente impugnato, dal quale la ricorrente società assumeva di patire lesione, e che il Tribunale ha annullato".
Anche detta censura non è fondata, sia perché in questa sede la Morandinella s.r.l. ha impugnato un decreto di occupazione d'urgenza emanato nel 1990, che non può trovare sanatoria dei propri vizi in un provvedimento del 1994, sia perché - al di là della circostanza che quest'ultimo provvedimento sia sopravvenuto dopo l'ultimazione dell'opera di cui trattasi - la riapprovazione del progetto con fissazione di nuovi termini non ha dispiegato alcuna incidenza sul provvedimento di occupazione d'urgenza di cui si controverte (analogamente, in fattispecie uguale, v. C.d.S., IV, 10.7.1997 n. 403).
In conclusione, l'appello deve essere disatteso in ogni suo motivo, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, sia pure con le integrazioni motivazionali sopra svolte.
Le spese - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione IV - respinge l'appello.
Condanna la AGIP Petroli s.p.a. a rifondere alla Morandinella s.r.l. le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessive L. 6.000.000 (seimilioni).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.