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Giurisprudenza
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 15 luglio 1999 n. 1237 - Pres. de Lise, Est. Falcone - Comune di Trento (Avv. Stella Richter) c. Conci (Avv.ti Dalla Fior e Davoli) e Provincia autonoma di Trento (n.c.) - (conferma Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, sent. 18 marzo 1993).

Edilizia ed urbanistica - Strumenti urbanistici generali - Adozione - Osservazioni ed opposizioni - Reiezione - Onere di adeguata motivazione - Sussiste - Criteri per ritenere adeguata la motivazione - Individuazione.

La reiezione delle osservazioni al piano regolatore generale deve essere motivata (1). Poichè le osservazioni al p.r.g. non costituiscono un rimedio giuridico, non è necessaria una analitica e specifica confutazione di tutte le argomentazioni proposte con le osservazioni stesse, essendo sufficiente, per la loro reiezione, l'assunto che contrastino con le linee portanti del piano regolatore (2). E' tuttavia necessario che dagli atti risulti che le osservazioni siano stati esaminate, nonché l'indicazione dei motivi dell'eventuale reiezione (3). Un tale onere viene richiesto, in particolare ed a fortiori, ove in capo al privato sussisteva un legittimo affidamento sull'edificabilità della propria area, in quanto già parzialmente edificabile, nel previgente strumento urbanistico.

In altri termini, la sufficienza di una motivazione succinta presuppone comunque che la reiezione sia congrua rispetto agli elementi di fatto e di diritto posti alla base dell'osservazione, dimostrando che si è tenuto presente l'apporto critico e collaborativo dei privati, in comparazione con gli interessi pubblici coinvolti (4). Con ciò non si vuole affermare che ciascuna osservazione debba essere singolarmente considerata; tuttavia, occorre che il riferimento alle indicazioni di piano sia giustificato da una connessione tra le prospettazioni del privato e le concrete scelte dell'amministrazione. Diversamente, si vanificherebbe il senso dell'apporto collaborativo del privato e sarebbe facilmente eludibile il corrispondente obbligo dell'amministrazione di prendere in esame le osservazioni (5).

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(1) Cons. Stato, Ad. Plen., 13 gennaio 1981, n. 1.

(2) Cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 6 maggio 1996, n. 5661.

(3) Cons. Stato, Sez. II, parere 7 dicembre 1994, n. 824\83; C.G.A. sent. 1 giugno 1993, n. 227.

(4) Cons. Stato sez. IV, 25 maggio 1994, n. 537 e 3 giugno 1987 n. 326.

(5) Cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. IV, 13 giugno 1983, n. 421, con la quale sono state ritenute illegittime le determinazioni negative sulle osservazioni al piano presentate da un privato che siano state motivate per relationem alle controdeduzioni formulate riguardo ad altra osservazione concernente un'area avente connotazioni del tutto diverse e tali, pertanto, da escludere l'idoneità di dette controdeduzioni a giustificare la reiezione delle osservazioni presentate dall'interessato.

 

 

FATTO E DIRITTO

1. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso n. 11/1992, con il quale l'attuale appellata chiedeva l'annullamento del piano regolatore generale del Comune di Trento approvato, con modifiche d'ufficio, con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 13368/91, per il mancato accoglimento dell'osservazione proposta dalla stessa.

Detta osservazione era diretta avverso la destinazione urbanistica, quale zona E3, agricola di particolare tutela, impressa alla p.f. 687/3 C. C. Gardolo, di circa 1.500 mq, mentre nel previgente piano regolatore, l'area era ricompresa, in parte, in zona residenziale di tipo D ed, in parte, in zona ferroviaria.

Il T.R.G.A. di Trento accoglieva il ricorso, ritenendo fondata ed assorbente la censura di difetto di motivazione, in ordine alla suddetta osservazione.

2. Con le presente ricorso in appello, il Comune di Trento sostiene che la sentenza è errata in quanto, in ordine alla reiezione dell'osservazione:

a) non v'era alcuna dovere di motivazione;

b) non c'è stata alcuna discriminazione o disparità nei confronti delle altre osservazioni;

c) la sintetica motivazione fornita era comunque sufficiente a dar contezza delle ragioni che aveva portato a quella determinata conclusione.

L'intimata sig.ra Conci, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.

3. Ad avviso del Collegio, il ricorso in appello va respinto, sulla base dei principi affermati da questa Sezione con la decisione n. 207 del 7 marzo 1997, in sede d'esame di un'identica fattispecie.

3.1. L'osservazione in questione poneva in rilievo l'illogicità della scelta di piano, trattandosi di area, già parzialmente edificabile, quale zona residenziale di tipo D, circondata da edifici e già servita di tutte le opere d'urbanizzazione.

L'amministrazione comunale ha raggruppato l'osservazione dell'attuale appellato con altre 150 e le ha tutte respinte con la seguente motivazione: "perché le richieste avanzate contrastano con le esigenze di tutela delle zone agricole e a bosco".

Il primo giudice ha accolto il ricorso, ritenendo fondata ed assorbita la censura di difetto di motivazione.

Sul punto, la sentenza impugnata afferma: "la motivazione del tutto insufficiente in quanto, da un lato, incapace di dimostrare l'effettivo esame di quanto esposto dall'attuale istante e, dall'altro lato assolutamente generica ed indiscriminata facendo riferimento, oltretutto, anche a zone boschive, del tutto estranee alla fattispecie di cui si tratta".

Il Comune appellante sostiene, in primo luogo, che non v'era alcun dovere di motivazione per il rigetto dell'osservazione ed, in via subordinata, che la sintetica motivazione fornita era comunque sufficiente a dar contezza delle ragioni: che aveva portato a quella determinata conclusione.

3.2. Le censure non meritano accoglimento.

E' pacifica la giurisprudenza sul punto che la reiezione delle osservazioni al piano regolatore generale debbano essere motivate (Cons. Stato, ad. plen. 13 gennaio 1981, n. 1).

Si discute, semmai, sullo spessore di tale motivazione.

Non trattandosi di un rimedio giuridico, sostiene la prevalente giurisprudenza che non sia necessaria una analitica e specifica confutazione di tutte le argomentazioni proposte con le osservazioni stesse. Pertanto, è sufficiente, per la loro reiezione, l'assunto che contrastino con le linee portanti del piano regolatore (da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 6 maggio 1996, n. 5661).

Pur muovendo da tali premesse, è tuttavia necessario che dagli atti risulti che le osservazioni siano stati esaminate, nonché l'indicazione dei motivi dell'eventuale reiezione (Cons. Stato, Sez. II, 7 dicembre 1994, n. 824\83; C.G.A., 1° giugno 1993, n. 227).

Un tale onere viene richiesto, a maggior ragione, ove - come nella fattispecie - in capo al privato sussisteva un legittimo affidamento sull'edificabilità della propria area, in quanto già parzialmente edificabile, nel previgente strumento urbanistico.

3.3. Sotto un primo profilo, ai fini del decidere sull'osservazione, la determinazione dell'amministrazione deve valutare, sia pure per contestarla, la situazione di diritto e di fatto rappresentata, ivi compresa la reale situazione dei luoghi.

Non si tratta, quindi, di richiedere una confutazione analitica e specifica delle ragioni esposte con l'osservazione, bensì di verificare l'idoneità della motivazione, per quanto succinta, rispetto alla prospettazione del privato.

In altri termini, la sufficienza di una motivazione succinta presuppone comunque che la reiezione sia congrua rispetto agli elementi di fatto e di diritto posti alla base dell'osservazione; dimostrando che si è tenuto presente l'apporto critico e collaborativo dei privati, in comparazione con gli interessi pubblici coinvolti (Cons. Stato, Sez. IV, 25 maggio 1994, n. 537 e 3 giugno 1987 n. 326).

3.4. Nel contempo, sotto il profilo della valutazione degli interessi pubblici, ostativi all'accoglimento dell'osservazione, non pare idonea la reiezione, "perché le richieste avanzate contrastano con le esigenze di tutela delle zone agricole e a bosco".

Invero, tale affermazione appare insufficiente e generica, ove si consideri che le prospettate esigenze pubblicistiche hanno trovato nel piano una diversificata e articolata previsione, in ragione di specifici presupposti di fatto, l'uno diverso dall'altro.

Con ciò non si vuole affermare che ciascuna osservazione debba essere singolarmente considerata; tuttavia, occorre che il riferimento alle indicazioni di piano sia giustificato da una connessione tra le prospettazioni del privato e le concrete scelte dell'amministrazione. Diversamente, si vanificherebbe il senso dell'apporto collaborativo del privato e sarebbe facilmente eludibile il corrispondente obbligo dell'amministrazione di prendere in esame le osservazioni.

Nel caso concreto, la motivazione offerta non risponde a un tale parametro logico giuridico. Infatti, l'amministrazione comunale ha raggruppato l'osservazione degli attuali appellati con altre 150 e le ha tutte respinte con la stessa motivazione, che come si è detto - ricomprende esigenze diversificate tra loro, in rapporto a specifiche vocazioni urbanistiche dei luoghi.

In tal senso, sono state ritenute illegittime le determinazioni negative sulle osservazioni al piano presentate da un privato che siano state motivate per relationem alle controdeduzioni formulate riguardo ad altra osservazione concernente un'area avente connotazioni del tutto diverse e tali, pertanto, da escludere l'idoneità di dette controdeduzioni a giustificare la reiezione delle osservazioni presentate dall'interessato (Cons. Stato, Sez. IV, 13 giugno 1983, n. 421).

3.5. Quanto alla motivazione, la difesa comunale si richiama alle linee generali di impostazione del piano ed, in particolare, alla delibera comunale n. 122 del 28 aprile 1987, da cui ha preso l'avvio il lavoro di elaborazione del P.R.G.. In tale documento si afferma che "la finalità essenziale della variante generale non si individua certamente nella previsione di nuove aree di espansione, bensì nell'attenta delimitazione delle aree già totalmente o parzialmente urbanizzate".

In via preliminare, va rilevato che, per pacifica giurisprudenza, non è consentita l'integrazione della motivazione del provvedimento in sede di giudizio.

Peraltro, il richiamo operato dal comune non è di per sè sufficiente, atteso che l'osservazione in questione si fonda proprio sull'assunto che l'area interessata è parzialmente edificata, comunque urbanizzata e circondata da aree edificabili.

4. Per le considerazioni che precedono il ricorso in appello va rigettato e resta confermata la sentenza impugnata.

Le spese del presente giudizio sono poste a carico del Comune soccombente e liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) rigetta il ricorso in appello in epigrafe specificato.

Condanna il Comune di Trento al pagamento, a favore della sig.ra Conci, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessive lire 3.000.000 (tre milioni).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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