CONSIGLIO
DI STATO SEZ. IV - Sentenza 15 luglio 1999 n. 1255
- Pres. Pezzana, Est. Falcone - Consorzio di Bonifica Cellina
Meduna (Avv. Compagno) c. Franceschin ed altri ( Avv.ti Franceschin e Meineri),
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Avv. Fusco, De Rosa (n.c.) e Portoghese
(Avv.ti Mangia e Romanelli)- (annulla T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 312
bis/92).
Giurisdizione
e competenza - Acque pubbliche - Giurisdizione del Tribunale superiore - Nel
caso di impugnativa di provvedimento che è suscettibile di incidere in via
mediata sul regime giuridico del demanio idrico - Sussiste.
La
speciale giurisdizione attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche
sussiste non solo quando sia impugnato un provvedimento specificamente
preordinato alla tutela delle acque, ma anche quando oggetto del giudizio sia un
atto che, pur costituendo esercizio di un potere diverso, è suscettibile di
incidere in via mediata sul regime giuridico del demanio idrico (1).
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(1)
Cass. civ. sez. un., 18 febbraio 1992, n. 1988 e Cass. civ. sez. I, 10 luglio
1986 n. 4479, Tribunale sup. acque 13 febbraio 1988 n. 4 e 24 giugno 1985 n. 35.
Alla
stregua del principio nella specie la Sez. IV ha ritenuto che la controversia de
quo rientrava nella giurisdizione del Tribunale superiore, dato che gli atti
impugnati riguardavano l'esecuzione di un piano di riordino fondiario il quale
s'ispirava anche al criterio di "proteggere i terreni dalle erosioni
derivanti dalla piena del torrente Cellina".
Ha
aggiunto la Sezione che: "in tale contesto, ove assume rilievo essenziale la
finalità di bonifica, la controversia, che investe il piano di riordino
fondiario, in quanto necessariamente legato alla bonifica del relativo
comprensorio, inerisce alla materia delle acque pubbliche, al fine di radicare
la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi
dell'art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775".
DIRITTO
1.
I due ricorsi, in epigrafe specificati, nn. 42/93 e 492/93, possono essere
riuniti per un esame congiunto, atteso che impugnano la medesima sentenza del
T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, n. 312/bis/92.
2.
La sentenza appellata ha annullato il decreto del Presidente della Giunta
regionale Friuli Venezia Giulia 19 dicembre 1989, n. 654/89, con il quale era
stato approvato il piano di riordinamento fondiario "Magredi di San
Foca".
3.
Ad avviso del Collegio, i ricorsi vanno accolti, stante il difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo.
Ai
sensi del R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, i comprensori soggetti a bonifica sono
quelli che necessitano di un insieme di opere, previste da un piano generale. In
tale ambito, sono individuate, in via prioritaria, le opere idrauliche o di
sistemazione idraulico - agraria.
Ai
sensi dell'art. 22 dello stesso R. D. n. 215/33, qualora nei territori, già
classificati come comprensori di bonifica idraulica di prima categoria, di
trasformazione fondiaria o di sistemazione montana e riconosciuti come
comprensori di bonifica, si abbiano zone nelle quali vi sia un numero
considerevole di proprietari di cui ciascuno possegga due o più appezzamenti,
non contigui e non costituenti singolarmente convenienti unità fondiarie, il
Consorzio concessionario delle opere può, se sia assolutamente indispensabile
ai fini della bonifica e ne abbia preventiva autorizzazione dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, procedere, secondo un apposito piano di
sistemazione, alla riunione di detti appezzamenti, per dare ad ogni
proprietario, in cambio dei suoi terreni, un appezzamento unico e, se convenga,
più di uno, meglio rispondenti ai fini della bonifica.
Ad
avviso del Collegio, il citato art. 22, nel richiedere che la ricomposizione
delle proprietà frammentate sia assolutamente indispensabile ai fini della
bonifica, inquadra l'istituto quale strumento di realizzazione delle finalità
di bonifica, tra le quali assumono prioritario rilievo le opere di sistemazione
idraulico-agraria.
Nello
stesso senso, l'art. 7 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 11 giugno
1983, n. 44, contempla che i Consorzi di bonifica, provvedano, tra l'altro, alla
progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione d'opere di sistemazione
idraulica e di difesa del suolo.
Più
in particolare, nella fattispecie in esame, dal verbale dell'adunanza del
Comitato consultivo per le bonifiche della Regione Friuli Venezia Giulia del 14
maggio 1987, risulta che lo studio per l'esecuzione del piano di riordino in
questione s'ispira anche al criterio di "e) proteggere i terreni dalle
erosioni derivanti dalla piena del torrente Cellina".
In
tale contesto, ove assume rilievo essenziale la finalità di bonifica, la
controversia, che investe il piano di riordino fondiario, in quanto
necessariamente legato alla bonifica del relativo comprensorio, inerisce alla
materia delle acque pubbliche, al fine di radicare la giurisdizione del
Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 143 del r.d. 11
dicembre 1933, n. 1775.
Invero,
la speciale giurisdizione attribuita al predetto Tribunale superiore sussiste
non solo quando sia impugnato un provvedimento specificamente preordinato alla
tutela delle acque, ma anche quando oggetto del giudizio sia un atto che, pur
costituendo esercizio di un potere diverso, è suscettibile di incidere in via
mediata sul regime giuridico del demanio idrico (Cass. civ. sez. un., 18
febbraio 1992, n. 1988 e Cass. civ. sez. I, 10 luglio 1986 n. 4479, Tribunale
sup. acque 13 febbraio 1988 n. 4 e 24 giugno 1985 n. 35).
4.
Per quanto precede, vanno accolti i ricorsi, previamente riuniti, per difetto di
giurisdizione, con conseguente annullamento della sentenza appellata.
Le
spese del doppio grado di giudizio possono compensarsi integralmente tra le
parti.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) riunisce i ricorsi,
nn. 42/93 e 492/93, e li accoglie e, per l'effetto, annulla la sentenza
appellata e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese
compensate.