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Giurisprudenza
n. 7-1999 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV - Sentenza 15 luglio 1999 n. 1255 - Pres. Pezzana, Est. Falcone - Consorzio di Bonifica Cellina Meduna (Avv. Compagno) c. Franceschin ed altri ( Avv.ti Franceschin e Meineri), Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Avv. Fusco, De Rosa (n.c.) e Portoghese (Avv.ti Mangia e Romanelli)- (annulla T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 312 bis/92).

Giurisdizione e competenza - Acque pubbliche - Giurisdizione del Tribunale superiore - Nel caso di impugnativa di provvedimento che è suscettibile di incidere in via mediata sul regime giuridico del demanio idrico - Sussiste.

La speciale giurisdizione attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche sussiste non solo quando sia impugnato un provvedimento specificamente preordinato alla tutela delle acque, ma anche quando oggetto del giudizio sia un atto che, pur costituendo esercizio di un potere diverso, è suscettibile di incidere in via mediata sul regime giuridico del demanio idrico (1).

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(1) Cass. civ. sez. un., 18 febbraio 1992, n. 1988 e Cass. civ. sez. I, 10 luglio 1986 n. 4479, Tribunale sup. acque 13 febbraio 1988 n. 4 e 24 giugno 1985 n. 35.

Alla stregua del principio nella specie la Sez. IV ha ritenuto che la controversia de quo rientrava nella giurisdizione del Tribunale superiore, dato che gli atti impugnati riguardavano l'esecuzione di un piano di riordino fondiario il quale s'ispirava anche al criterio di "proteggere i terreni dalle erosioni derivanti dalla piena del torrente Cellina".

Ha aggiunto la Sezione che: "in tale contesto, ove assume rilievo essenziale la finalità di bonifica, la controversia, che investe il piano di riordino fondiario, in quanto necessariamente legato alla bonifica del relativo comprensorio, inerisce alla materia delle acque pubbliche, al fine di radicare la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775".

 

 

DIRITTO

1. I due ricorsi, in epigrafe specificati, nn. 42/93 e 492/93, possono essere riuniti per un esame congiunto, atteso che impugnano la medesima sentenza del T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, n. 312/bis/92.

2. La sentenza appellata ha annullato il decreto del Presidente della Giunta regionale Friuli Venezia Giulia 19 dicembre 1989, n. 654/89, con il quale era stato approvato il piano di riordinamento fondiario "Magredi di San Foca".

3. Ad avviso del Collegio, i ricorsi vanno accolti, stante il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Ai sensi del R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, i comprensori soggetti a bonifica sono quelli che necessitano di un insieme di opere, previste da un piano generale. In tale ambito, sono individuate, in via prioritaria, le opere idrauliche o di sistemazione idraulico - agraria.

Ai sensi dell'art. 22 dello stesso R. D. n. 215/33, qualora nei territori, già classificati come comprensori di bonifica idraulica di prima categoria, di trasformazione fondiaria o di sistemazione montana e riconosciuti come comprensori di bonifica, si abbiano zone nelle quali vi sia un numero considerevole di proprietari di cui ciascuno possegga due o più appezzamenti, non contigui e non costituenti singolarmente convenienti unità fondiarie, il Consorzio concessionario delle opere può, se sia assolutamente indispensabile ai fini della bonifica e ne abbia preventiva autorizzazione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, procedere, secondo un apposito piano di sistemazione, alla riunione di detti appezzamenti, per dare ad ogni proprietario, in cambio dei suoi terreni, un appezzamento unico e, se convenga, più di uno, meglio rispondenti ai fini della bonifica.

Ad avviso del Collegio, il citato art. 22, nel richiedere che la ricomposizione delle proprietà frammentate sia assolutamente indispensabile ai fini della bonifica, inquadra l'istituto quale strumento di realizzazione delle finalità di bonifica, tra le quali assumono prioritario rilievo le opere di sistemazione idraulico-agraria.

Nello stesso senso, l'art. 7 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 11 giugno 1983, n. 44, contempla che i Consorzi di bonifica, provvedano, tra l'altro, alla progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione d'opere di sistemazione idraulica e di difesa del suolo.

Più in particolare, nella fattispecie in esame, dal verbale dell'adunanza del Comitato consultivo per le bonifiche della Regione Friuli Venezia Giulia del 14 maggio 1987, risulta che lo studio per l'esecuzione del piano di riordino in questione s'ispira anche al criterio di "e) proteggere i terreni dalle erosioni derivanti dalla piena del torrente Cellina".

In tale contesto, ove assume rilievo essenziale la finalità di bonifica, la controversia, che investe il piano di riordino fondiario, in quanto necessariamente legato alla bonifica del relativo comprensorio, inerisce alla materia delle acque pubbliche, al fine di radicare la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775.

Invero, la speciale giurisdizione attribuita al predetto Tribunale superiore sussiste non solo quando sia impugnato un provvedimento specificamente preordinato alla tutela delle acque, ma anche quando oggetto del giudizio sia un atto che, pur costituendo esercizio di un potere diverso, è suscettibile di incidere in via mediata sul regime giuridico del demanio idrico (Cass. civ. sez. un., 18 febbraio 1992, n. 1988 e Cass. civ. sez. I, 10 luglio 1986 n. 4479, Tribunale sup. acque 13 febbraio 1988 n. 4 e 24 giugno 1985 n. 35).

4. Per quanto precede, vanno accolti i ricorsi, previamente riuniti, per difetto di giurisdizione, con conseguente annullamento della sentenza appellata.

Le spese del doppio grado di giudizio possono compensarsi integralmente tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) riunisce i ricorsi, nn. 42/93 e 492/93, e li accoglie e, per l'effetto, annulla la sentenza appellata e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Spese compensate.

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