CONSIGLIO
DI STATO SEZ. IV - Sentenza 15 luglio 1999 n. 1267
- Pres. Pezzana, Est. Santoro - Autostrada del Brennero s.p.a. (Avv.ti
Paolucci e Roffi) c. A.T.I. Grassetto s.p.a. e Codelfa Prefabbricati (Avv.
Dragogna) e Società Freyssinet france nord (avv.ti Mazzocco, Pesce e Caiazzo)
ed altri (n.c.) - (annulla in parte
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sede di Trento 27 marzo
1999 n. 116/99).
Contratti
della P.A. - Offerte anomale - Verifica - Competenza - E' del soggetto al
quale spetta di valutare qual'è l'offerta più vantaggiosa - Fattispecie.
Contratti
della P.A. - Offerte anomale - Verifica - Disciplina prevista dall'art. 21
comma 1 bis della L. n. 109/94 - Verifica obbligatoria - Va disposta solo per
tutte le offerte che presentino un ribasso superiore alla percentuale fissata
entro il 1° gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici -
Verifica nei confronti delle altre offerte - Ha carattere eccezionale ed
necessita di specifica motivazione.
In
materia di offerte anomale, la verifica delle stesse va effettuata dal soggetto
appaltante e, quindi, nel caso della concessione tra enti pubblici, dall'ente
concessionario, al quale unicamente compete, appunto quale soggetto appaltante,
di individuare, a seguito di una valutazione concreta delle singole offerte,
quella effettivamente migliore (1).
Ai
sensi dell'art. 21 comma 1 bis della L. 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto
dall'art 7, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, l'amministrazione interessata deve
valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva
93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che
presentino un ribasso superiore alla percentuale fissata entro il 1° gennaio di
ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici; soltanto quest'ultime
sono le offerte che debbono obbligatoriamente essere assoggettate a verifica
dell'anomalia.
Per
le altre l'Amministrazione, tuttavia, non ha la facoltà di procedere alla
verifica dell'anomalia ed all'esclusione, nel caso in cui, a seguito della
verifica obbligatoria eseguita nei confronti delle offerenti con ribasso
superiore al limite di soglia e della conseguente pronuncia di esclusione, il
numero di offerte valide sia sceso sotto il minimo di cinque, e si renda
applicabile la ricordata disposizione dell'art. 21, comma 1 bis cit., secondo
cui la procedura di esclusione non è esercitabile qualora il numero delle
offerte valide risulti inferiore a cinque.
Quest'ultima
disposizione ha l'evidente fine di salvaguardare il preminente interesse
pubblico alla più ampia partecipazione alla gara, compatibilmente con l'altro
interesse, parimenti pubblico, volto a garantire la serietà dell'offerta nei
procedimenti di individuazione dei contraenti con la P.A. e ad escludere
conseguentemente le offerte di cui sia accertata l'anomalia.
D'altro
canto la possibilità da parte della Amministrazione di sottoporre alla
procedura di valutazione delle anomalie anche le offerte con ribassi contenuti
nel limite di soglia e in ogni caso del tutto eccezionale ed il suo eventuale
esercizio richiede una specifica, adeguata motivazione.
-----------------------
(1)
Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 31 marzo 1989 n. 324. Alla stregua del principio,
nella specie è stato ritenuto che la valutazione delle anomalie e la
formulazione delle relative proposte era stata "legittimamente affidata - in
sede istruttoria - ad Uffici tecnici della società Autostrada del Brennero, e
non alla commissione giudicatrice, ed è stata pronunciata dal Presidente della
medesima, organo competente ad esprimere all'esterno i provvedimenti della
società".
DIRITTO
1. Gli appelli, che possono essere riuniti
e decisi congiuntamente, essendo rivolti alla riforma della medesima sentenza,
sono fondati nei rispettivi motivi concernenti la competenza della società
Autostrada del Brennero, negata dal T.R.G.A., ad effettuare la verifica di
anomalia attraverso i propri organi tecnici piuttosto che ad opera della
commissione di gara.
La sezione ritiene al riguardo che,
competente alla verifica dell'anomalia sia l'Amministrazione aggiudicatrice o il
soggetto appaltante, che non sono necessariamente tenuti ad avvalersi di un
determinato loro organo straordinario, quale nella specie la commissione
giudicatrice.
Occorre ricordare che la particolare
competenza alla valutazione delle offerte anomale ed al relativo potere
d'esclusione dalla gara, non è attribuita da alcuna disposizione vigente a
soggetti diversi dal "soggetto appaltante" (L. 8 agosto 1977, n. 584,
art. 24, terzo comma) o dall'"amministrazione aggiudicatrice" (D.Lgs.
19 dicembre 1991, n. 406, art. 29, quinto comma), o dal "soggetto
aggiudicatore" (D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158, art. 25).
In tutte e tre le ipotesi è infatti
indicato, quale autorità competente a valutare l'anomalia delle offerte ed a
trarne le conclusioni sul piano dell'ammissibilità delle medesime alle
successive fasi di gara, un soggetto od un'amministrazione, aventi non soltanto
personalità giuridica ma anche e soprattutto, il potere di pronunciare
l'aggiudicazione a favore di una delle offerenti.
Anche la giurisprudenza ha univocamente
ribadito che, in tema di offerte anomale, la verifica delle stesse va effettuata
dal soggetto appaltante e, quindi, nel caso della concessione tra enti pubblici,
dall'ente concessionario, al quale unicamente compete, appunto quale soggetto
appaltante, di individuare, a seguito di una valutazione concreta delle singole
offerte, quella effettivamente migliore (tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 31
marzo 1989, n. 324).
Nella specie dunque, la valutazione delle
anomalie e la formulazione delle relative proposte è stata legittimamente
affidata - in sede istruttoria - ad Uffici tecnici della società Autostrada del
Brennero, e non alla commissione giudicatrice, ed è stata pronunciata dal
Presidente della medesima, organo competente ad esprimere all'esterno i
provvedimenti della società.
La sentenza appellata deve essere
conseguentemente riformata in tale capo, avendo a torto ritenute affette da
incompetenza le esclusioni per anomalia pronunciate dal Presidente della società
Autostrada del Brennero nella gara di cui trattasi.
2. La sentenza merita viceversa conferma
nell'altro capo, nel quale è affermata l'illegittimità dell'esame
dell'anomalia delle offerte delle tre partecipanti (Freyssinet France Nord,
Italstrade e Bilfinger - Bonatti) che si trovavano al di sotto della soglia
calcolata ai sensi del punto 15 lett. d) del bando di gara e delle disposizioni
ivi richiamate.
Secondo il punto d) cit. "ai sensi e
per gli effetti dei combinato disposto dell'art 21, comma 1 bis, L. n. 109/94 e
successive modificazioni ed integrazioni e del D.M.LL.PP. 28 aprile 1997,
dovranno essere prodotte le giustificazioni relative alle voci dell'elenco
prezzi contraddistinte dai codici: art. 52; art. 137; art. 18a; art. 18b; art.
19; art. 20b; art. 21a; art. 21e; art. 23a; art. 25a; art. 25b; art. 25c; art.
38b; art. 41 a; art. 44a; art. 45c; art. 45 1; art. 45e; art. 46a; art. 46b;
art. 83. b. 2; art. 96b; art. 102; art. 106; art. 74; art. 84; art. 85; art. 86;
art. 87; art. 91".
Dispone il comma 1 bis cit. dell'art. 21
della L. 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art 7, D.L. 3 aprile 1995, n.
101, che l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di
cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993,
relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso superiore alla
percentuale fissata entro il 1° gennaio di ogni anno con decreto del Ministro
dei lavori pubblici; le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro
presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più
significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che
concorrono a formare un importo non inferiore al 75% di quello posto a base
d'asta; la procedura di esclusione non è esercitabile qualora il numero delle
offerte valide risulti inferiori a cinque.
Il D.M. 28 aprile 1997 (pubblicato in Gazz.
Uff. 8 maggio 1997, n. 105) ha così disposto: Per l'anno 1997 la
percentuale di cui all'art. 21, comma 1 - bis, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissata nella
misura pari alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che
superano la predetta media". Tale percentuale è stata confermata, per il
1998, dal D.M. 18 dicembre 1997 (pubblicato in Gazz. Uff. 2 gennaio 1998,
n. 1).
La media aritmetica dei ribassi
percentuali delle cinque offerte è del 29,154% che, aumentato dello scarto
medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media (pari a
2,399) individua la soglia di anomalia nel 31,553% di ribasso, nel caso di
specie superato soltanto da ATI Grassetto s.p.a. - Codelfa Prefabbricati s.p.a.
(- 31,880%) e da ATI Alpine Bau Ges s.r.l. - Baldassini Tognazzi s.p.a. (-
31,860%).
Soltanto quest'ultime sono le offerte che,
ai sensi delle richiamate disposizioni, dovevano obbligatoriamente essere
assoggettate a verifica dell'anomalia.
Per le altre l'Amministrazione, tuttavia,
non aveva più la facoltà di procedere alla verifica dell'anomalia ed
all'esclusione, in quanto, a seguito della verifica obbligatoria eseguita nei
confronti delle offerenti con ribasso superiore al limite di soglia e della
conseguente pronuncia di esclusione, il numero di offerte valide era sceso sotto
il minimo di cinque, e si rendeva applicabile la ricordata disposizione
dell'art. 21, comma 1 bis cit., secondo cui la procedura di esclusione non è
esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
Quest'ultima disposizione ha l'evidente
fine di salvaguardare il preminente interesse pubblico alla più ampia
partecipazione alla gara, compatibilmente con l'altro interesse, parimenti
pubblico, volto a garantire la serietà dell'offerta nei procedimenti di
individuazione dei contraenti con la P.A. e ad escludere conseguentemente le
offerte di cui sia accertata l'anomalia.
D'altro canto la possibilità da parte
della Amministrazione di sottoporre alla procedura di valutazione delle anomalie
anche le offerte con ribassi contenuti nel limite di soglia e in ogni caso del
tutto eccezionale ed il suo eventuale esercizio richiede una specifica, adeguata
motivazione.
Il terzo motivo dell'appello della società
Autostrada del Brennero può infine essere disatteso, in quanto con esso si
censurano alcuni obiter dicta della sentenza appellata, del tutto
irrilevanti sull'assorbente motivo qui accolto della non sottoponibilità a
verifica delle offerte situate al disotto della soglia d'anomalia quando, a
seguito dell'analoga verifica obbligatoria delle offerte al ribasso situate al
di sopra di tale soglia, il numero delle partecipanti sia divenuto inferiore a
cinque, nonché dell'assenza di qualsiasi adeguata motivazione sull'esercizio
delle facoltà, si ripete del tutto eccezionale, di cui sopra.
Gli appelli, pertanto, in parziale riforma
della sentenza appellata, debbono essere accolti nei motivi concernenti la
competenza dell'Amministrazione alla verifica delle anomalie, e respinti per il
resto.
Sussistono giusti motivi per compensare le
spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quarta, riunisce i ricorsi; li accoglie nei motivi
concernenti la competenza dell'Amministrazione alla verifica delle anomalie; li
respinge per il resto.
Spese compensate.