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Giurisprudenza
n. 8-1999 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 31 agosto 1999 n. 1377 - Pres. Catallozzi, Est. Lamberti - Borzillo (Avv. Centore) c. Regione Campania (Avv. Amati), U.S.L. Benevento 1 ed altro (n.c.) - (conferma T.A.R. Campania, Sez. IV, 1 luglio 1997, n. 1701).

Lavoro - Guardie mediche - Servizio prestato - Ha natura di prestazione d'opera professionale e non di pubblico impiego - Ragioni.

Il servizio di guardia medica (disciplinato, da ultimo, dall'art. 5 del D.L. 3 agosto 1995, n. 320, non convertito, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, II° comma, della l. 31 gennaio 1996, n. 34) esula dal rapporto di pubblico impiego ed integra un rapporto di prestazione d'opera professionale (1) anche se svolto con mezzi ed in locali assicurati dalla U.S.L. e persino se quest'ultima pretenda forme accentuative di subordinazione (2). In tali ipotesi, infatti, manca l'assoggettamento gerarchico del lavoratore a direttive del datore di lavoro strettamente inerenti allo svolgimento delle prestazioni medesime, che rappresenta il connotato tipico del rapporto di impiego.

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(1) Cass. SS.UU., 16 febbraio 1984, n. 1155; 15 maggio 1995, n. 5302; Sez. lav., 12 giugno 1997, n. 5300; 21 gennaio 1998, n. 531; 12 giugno 1997, n. 5300; 17 febbraio 1996, n. 1222; 19 novembre 1993, n. 11421; 8 luglio 1993, n. 7489

(2) Cons. Stato, Sez. IV, 14 aprile 1994, n. 336.

 

 

DIRITTO

Nel ribadire il proprio diritto alla riserva dei posti, ai sensi dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, presso la ASL n. 1 di Benevento nella selezione relativa agli incarichi di guardia medica vacante al 31 dicembre 1994, indetta dalla Regione Campania, in forza dell'iscrizione nell'elenco degli invalidi di cui all'art. 19 della legge citata, il dott. Angelo Borzillo deduce la erroneità della impugnata sentenza del T.A.R. della Campania.

Secondo il medesimo appellante, il primo giudice ha illegittimamente ritenuto che il servizio convenzionato di guardia medica non rivesta il carattere di rapporto di lavoro subordinato ma di lavoro autonomo espletato tramite collaborazione coordinata e continuativa, e che, pertanto, non sussista l'obbligo della U.S.L. di includere nella graduatoria dei vincitori gli appartenenti alle categorie protette che abbiano conseguito l'idoneità, sino al raggiungimento della percentuale del 15 per cento dei posti di organico, stabilita dall'art. 12, ultimo comma, della legge in argomento. Rileva che la Quinta sezione di questo Consiglio, con decisione 25 novembre 1996, n. 1424, ha considerato rapporto di lavoro subordinato il servizio di guardia medica disimpegnato da medici di medicina generale.

La censura è infondata.

Relativamente alle zone carenti alla data del 31 dicembre 1994, il servizio di guardia medica è stato disciplinato, da ultimo, dall'art. 5 del D.L. 3 agosto 1995, n. 320 (non convertito, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, II° comma, della l. 31 gennaio 1996, n. 34) che prevede l'espletamento del servizio stesso mediante l'utilizzo di medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Siffatte prestazioni lavorative esulano dal rapporto di pubblico impiego ed integrano un rapporto di prestazione d'opera professionale, anche se correlate con funzioni costituzionalmente protette in tema di tutela della salute e caratterizzate da collaborazione continuativa e coordinata espletata in assenza di rischio economico con predeterminazione del compenso ed osservanza di orario, come ha correttamente affermato la sentenza impugnata sulla scorta della costante giurisprudenza della Corte di cassazione (SS.UU., 16 febbraio 1984, n. 1155; 15 maggio 1995, n. 5302; Sez. lav., 12 giugno 1997, n. 5300). In tale ipotesi, infatti, manca l'assoggettamento gerarchico del lavoratore a direttive del datore di lavoro strettamente inerenti allo svolgimento delle prestazioni medesime, che rappresenta il connotato tipico del rapporto di impiego.

Con la richiamata opinione contrasta un isolato precedente di altra Sezione di questo Consiglio, che ha attribuito natura di rapporto di pubblico impiego non di ruolo al lavoro svolto dal personale sanitario convenzionato in strutture ed in presidi sanitari, allorquando siano presenti: lo stabile inserimento nell'organizzazione dell'Ente, la corrispondenza delle prestazioni (cura, diagnosi ed assistenza dei malati) con i fini dell'ente, l'esistenza di un orario di servizio con turni di guardia e di deperibilità, l'esistenza di un vincolo di subordinazione alle direttive del datore di lavoro, la predeterminazione della retribuzione, la continuità e l'esclusività delle prestazioni (Sez. V, 25 novembre 1996, n. 1424).

Il Collegio ritiene di non potersi allineare alla ricordata decisione attesa la peculiarità della fattispecie con essa esaminata, e di dover confermare il proprio precedente orientamento circa il carattere di lavoro autonomo delle prestazioni rese dai medici convenzionati per il servizio di guardia medica, quand'anche svolte con mezzi ed in locali assicurati dalla U.S.L. e persino se quest'ultima pretenda forme accentuative di subordinazione (Cons. Stato IV, 14 aprile 1994, n. 336).

In tale senso si è, innanzitutto, espressa la Sesta Sezione di questo Consiglio in una pronunzia altrettanto recente in materia di espletamento di turni di guardia medica presso la Croce rossa italiana, ancorché fosse prevista la subordinazione paragerarchica del personale utilizzato al direttore sanitario e al personale stesso fossero demandati compiti certificativi e di accertamento sanitario. (Sez. VI, 18 luglio 1997, n. 1136). Conforme all'esposto indirizzo è la giurisprudenza della Corte di cassazione durante la vigenza dell'accordo di cui al D.P.R. 8 giugno 1987 n. 292, immediatamente precedente al D.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41, contenente accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica ed emergenza territoriale.

Detta Corte ha costantemente riconosciuto al rapporto dei medici che svolgono attività di guardia medica in regime convenzionale la caratteristica di lavoro autonomo libero - professionale con i connotati della parasubordinazione (sez. lav., 21 gennaio 1998, n. 531; 12 giugno 1997, n. 5300; 17 febbraio 1996, n. 1222; 19 novembre 1993, n. 11421; 8 luglio 1993, n. 7489).

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto con conferma della decisione impugnata.

Sussistono, tuttavia, i giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, lo respinge, confermando l'impugnata decisione.

Compensa fra le parti le spese del grado di giudizio.

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