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n. 10-1999 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 22 ottobre 1999 n. 1595 - Est. Falcone - Pagnozzi (Avv. Casertano) c. Regione Campania (Avv. Baroni) e ENEL (Avv.ti Iaccarino, Paternò e Di Ghio) - (conferma T.A.R. Campania-Napoli, Sez. V, 14 giugno 1994, n. 236).

Opere pubbliche - Elettrodotti - Di portata fino a 150 mila volts - Autorizzazione - Competenza dell'Autorità regionale - Sussiste a seguito del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

Opere pubbliche - Elettrodotti - Loro natura di opera pubblica - Sussiste anche nel caso di esecuzione di elettrodotto a servizio di un singolo utente privato.

Espropriazione per p.u. - Occupazione d'urgenza - Verbale di stato di consistenza - Redazione da parte di un tecnico designato dallo stesso soggetto espropriante - Legittimità.

Le Regioni sono competenti ad autorizzare la costruzione di un elettrodotto (fino a 150 mila volts), atteso che l'art. 87 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ha attribuito alle Regioni le funzioni amministrative relative alla materia "lavori pubblici di interesse regionale", ricomprendendo in essa "le opere pubbliche di qualsiasi natura, anche di edilizia residenziale pubblica che si eseguono nel territorio di una Regione". In particolare, ai sensi del successivo art. 88, n. 4, restano di competenza statale le opere di elettrificazioni superiori a 150 mila volts; mentre sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative relative ad opere concernenti le linee elettriche relative agli impianti elettrici fino a 150 mila volts, ivi comprese le relative procedure per l'occupazione d'urgenza delle aree necessarie; d'altra parte, le richiamate disposizioni del D.P.R. n. 616/77 hanno chiaramente sostituito i limiti posti dal D.P.R. n. 8/72, il cui art. 2 lett. c), trasferiva alle Regioni alcuni lavori pubblici, tra cui, al punto 5, gli impianti di illuminazione pubblica dei Comuni.

Gli elettrodotti - ai sensi dell'art. 107 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 - devono ritenersi rispondenti in quanto tali al pubblico interesse e, di conseguenza, è del tutto indifferente, sotto tale profilo, il numero degli utenti serviti ed in particolare la circostanza che la costruzione dell'elettrodotto sia finalizzata alla fornitura di energia elettrica ad utente privato e singolo.

Nel procedimento di occupazione temporanea e di urgenza di immobili da sottoporre ad espropriazione, la redazione dello stato di consistenza è volta ad assicurare che, nel contraddittorio delle parti, si pervenga alla esatta determinazione dello stato di beni da occupare e delle caratteristiche essenziali dei medesimi; pertanto, il verbale di consistenza può essere redatto anche da un tecnico designato dallo stesso soggetto espropriante purché le relative operazioni siano condotte in contraddittorio con il proprietario ed in completa aderenza alla configurazione ed alle caratteristiche dell'immobile (1).

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(1) Cons. Stato, Sez. IV, 28 marzo 1994, n. 304.

 

 

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
(SEZIONE QUARTA)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 8338/94, proposto dai sigg.ri Pagnozzi Loredana e Pagnozzi Sabato, rappresentati e difesi dall'Avv. Gabriele Casertano ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Oderisi de Gubbio, n. 18, presso il dr. Gilberto Pinto;

contro

la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Baroni ed elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tritone n. 61,

e l' Ente nazionale per l'energia elettrica, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Iaccarino, Giovanni Paternò e Nicola Di Ghio, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via Romagnosi n. 1/B;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania - V sezione - Napoli n. 236 del 14 giugno 1994;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania e l'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 13 luglio 1999, la relazione del Consigliere Pietro Falcone e uditi altresì, l'avv. Maria Antonelli, per delega dell'avv. Casertano e l'avv. Iaccarino per l'E.N.E.L.;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

1. Agli appellanti, comproprietari del fondo nel Comune di Pannararo, riportato nel catasto al foglio n. 6 particella 826, è stato notificato il 18 novembre 1993 il decreto sindacale 10 novembre 1993 n. 4447, con il quale è stata disposta l'occupazione d'urgenza parziale dell'immobile occorrente per lavori di allacciamento all'utente Pagnozzi Anna, nonché l'avviso di redazione dello stato di consistenza ed immissione in possesso per il giorno 16 dicembre 1993, emanati sulla base del decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 9662 del 21 giugno 1993 di autorizzazione in via provvisoria all'inizio dell'opera.

2. Avverso gli atti della procedura ablativa, gli interessati hanno proposto ricorso al T.A.R. per la Campania, chiedendo all'annullamento: a) del decreto del Sindaco del Comune di Pannararo prot. n. 4447 del 10 novembre 1993, recante occupazione d'urgenza di terreni dei ricorrenti, occorrenti per l'allacciamento dell'utente Pagnozzi Anna, Via Sorbo S. Pietro, Pannararo; b) della nota senza numero e data, notificata il 19 novembre 1993, dell'ente nazionale energia elettrica ENEL - Zona di AVellino, di fissazione dello stato di consistenza ed immissione in possesso per il 16 dicembre 1993; di ogni altro atto preordinato connesso e conseguente tra cui: 1) il decreto del presidente della Giunta regionale della Campania n. 9662 del 21 giugno 1993 di autorizzazione all'ENEL - Zona di Avellino - ad eseguire i lavori per la realizzazione dell'impianto elettrico di cui sopra; 2) la relazione datata 15 luglio 1992 del Genio civile di Benevento, recante parere favorevole al progetto; 3) il voto favorevole 18 novembre 1992 n. 49/BN/92 del Comitato tecnico regionale di autorizzazione provvisoria.

L'adito T.A.R. ha respinto il ricorso, con la sentenza, ora appellata, i ricorrenti appellano detta sentenza, per i seguenti motivi:

2.1 Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 lett. c) n. 5 D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8; 87 e 88 n. 4 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; articolo unico L. reg. 27 ottobre 1978, n. 47; 111 e 113 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775; 9 D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342; 11 statuto regione Campania; incompetenza.

La Regione era incompetente ad emanare il decreto autorizzativo della costruzione dell'impianto elettrico, essendo il potere trasferitole limitato agli "impianti di illuminazione pubblica dei Comuni" e non comprendente quello relativo all'allacciamento ad un singolo utente che esule dalle sue attribuzioni perché normativamente attribuita agli organi statali.

Il primo giudice ha erroneamente ritenuto che la natura pubblica dell'impianto non viene meno per la circostanza di essere realizzato a favore di un singolo utente, poiché l'art. 9 del D.P.R. n. 342/65 attribuisce indistintamente tutti gli elettrodotti da costituirsi da parte dell'E.N.E.L. efficacia dichiarativa della pubblica utilità con la conseguenza che l'allacciamento in questione rientra tra quelli di illuminazione pubblica dei Comuni previsti dal D.P.R. n. 8/72.

In contrario, va detto che le norme le quali hanno operato in favore delle Regioni trasferimenti o deleghe di competenza in materia di lavori pubblici, si riferiscono ai lavori pubblici ed alle opere pubbliche, non ai lavori di pubblica utilità, per cui la Regione ha competenza a disciplinare le procedure relative ai soli lavori ed opere pubbliche, per cui nel caso di specie essa va esclusa.

2.2 Illegittimità derivata, in quanto illegittimità del provvedimento regionale si riflette su tutti gli atti della procedura, tra cui, in particolare il decreto sindacale di occupazione d'urgenza, anch'esso illegittimo.

2.3 Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; delle leggi regionali 19 aprile 1977, n. 23, art. 1 e 31 ottobre 1978, n. 51, artt. 2 e 35; eccesso di potere per errore nei presupposti di diritto.

Il trasferimento delle funzioni espropriative alle Regioni non ha portata generale bensì limitata a quelle relative alla materia dei lavori pubblici di interesse regionale e, quindi, delle opere pubbliche, con esclusione dell'espropriazione che, pur dichiarate di pubblica utilità, come nel caso di specie, non rientrano nella competenza regionale, bensì in quella residuale e generale degli organi statali.

2.4 Violazione e falsa applicazione della 1. 22 ottobre 1971, n. 865, dell'art. 37 L. reg. 31 ottobre 1978, n. 51; eccesso di potere per errore nei presupposti.

Le disposizioni di cui al titolo secondo della legge sulla casa non sono applicabili ai procedimenti disciplinati da leggi speciali, tra cui rientra quello previsto dal testo unico 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici.

2.5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 L. 3 gennaio 1978 n. 1 e 37 L. reg. 31 ottobre 1978, n. 51.

Le disposizioni di leggi richiamate nel decreto sindacale nell'avviso e nel verbale delle relative operazioni per l'immissione in possesso, non sono riferibili alla vicenda de qua, non trattandosi di occupazione d'urgenza relativa a materia di competenza regionale, che viene regolata dalla legge fondamentale sull'espropriazione.

2.6. Violazione e falsa applicazione art. 33 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775. Eccesso di potere per errore nei presupposti.

In merito alla doglianza dell'illegittimità della redazione dello stato di consistenza poiché formato da tecnico non competente, la sentenza ha ritenuto erroneamente che, data la natura meramente ricognitiva dell'operazione, non fosse viziata la designazione del tecnico incaricato da una delle parti, risultando assicurato il contraddittorio tra le stesse.

In contrario, la norma richiamata non consente che lo stato di consistenza sia redatto da un tecnico, designato dallo stesso soggetto espropriante (E.N.E.L.).

2.7. Violazione e falsa applicazione artt. 113 R.D. 11 dicembre 1993 n. 1775 e 9 D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342; eccesso di potere per difetto dei presupposti; violazione del giusto procedimento; illegittimità derivata.

L'autorizzazione regionale provvisoria è illegittima, poiché manca il requisito dell'urgenza.

Nel caso di specie, il procedimento è iniziato con istanza dell'E.N.E.L. 14 maggio 1991, successivamente, è stata rilasciata l'autorizzazione regionale provvisoria, con decreto 9662 del 21 giugno 1993, mentre, la disposta occupazione d'urgenza dei terreni è intervenuta il 16 dicembre 1993. Pertanto, le ragioni di urgenza legittimanti l'inizio dei lavori (con efficacia di dichiarazione d'urgenza e di indifferibilità degli stessi) non erano sussistenti e, contrariamente a quanto ritenuto dalla decisione impugnata, s'imponeva il ricorso all'autorizzazione definitiva.

2.8. Violazione e falsa applicazione artt. 115 e 116 R.D. 11 dicembre 1933 n . 1775; art. 9, settimo comma, D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342; eccesso di potere per motivazione falsa e pretestuosa; inesistenza dei presupposti; vizio del procedimento; sviamento.

Si è dedotto che non sono state evidenziate adeguatamente le ragioni che hanno indotto il Presidente della Giunta regionale a ricorrere allo strumento dell'autorizzazione provvisoria in luogo di quella definitiva, con la conseguenza che è stato utilizzato un potere diverso da quello predisposto dall'ordinamento al fine di sottrarsi agli adempimenti ex art. 115 e 116 R.D. 1775/1933.

In proposito, non si verteva in tema di sindacato sull'urgenza, bensì sulla scelta dei due strumenti posti a disposizione dell'ordinamento, poiché erano presenti i requisiti per dar corso all'autorizzazione definitiva.

3. L'E.N.E.L. e la Regione Campania, costituitisi in giudizio, hanno sostenuto l'infondatezza del ricorso, con puntuali controdeduzioni.

DIRITTO

1. Il Presidente della Giunta regionale della Campania, con decreto n. 9662 del 21 giugno 1993, ha autorizzato in via provvisoria l'E.N.E.L. a costruire un impianto per la fornitura di energia elettrica ad un utente privato, nel Comune di Pannarano, dichiarando i lavori urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342.

A seguito del suddetto provvedimento, il Sindaco di Pannarano, in data 10 novembre 1993, ha disposto l'occupazione d'urgenza di alcuni suoli di proprietà dei ricorrenti per consentire i lavori.

Avverso i provvedimenti sopra citati - e gli atti presupposti - è stato proposto ricorso al T.A.R. per la Campania, che l'ha respinto con la sentenza in questa sede impugnata.

2. I ricorrenti lamentano, con il primo motivo, che la Regione era incompetente ad emanare il decreto autorizzativo della costruzione dell'impianto elettrico, essendo il potere trasferitole limitato, ai sensi dell'art. 2 lett. c) n. 5 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, agli "impianti di illuminazione pubblica dei Comuni", non comprendente quello relativo all'allacciamento ad un singolo utente che esula dalle sue attribuzioni perché normativamente attribuita agli organi statali.

Ad avviso del Collegio, il motivo è infondato.

L'art. 87 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ha attribuito alla Regione le funzioni amministrative relative alla materia "lavori pubblici di interesse regionale", ricomprendendo in essa "le opere pubbliche di qualsiasi natura, anche di edilizia residenziale pubblica che si eseguono nel territorio di una Regione". In particolare, ai sensi del successivo art. 88, n. 4, restano di competenza statale le opere di elettrificazioni superiori a 150 mila volts; mentre sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative relative ad opere concernenti le linee elettriche relative agli impianti elettrici fino a 150 mila volts, ivi comprese le relative procedure per l'occupazione d'urgenza delle aree necessarie.

Al riguardo, quindi, le richiamate disposizioni del D.P.R. n. 616/77 hanno chiaramente sostituito i limiti posti dal D.P.R. n. 8/72, il cui art. 2 lett. c), trasferiva alle Regioni alcuni lavori pubblici, tra cui, al punto 5, gli impianti di illuminazione pubblica dei Comuni.

Parimenti infondata è la censura, secondo cui trattandosi di costruzione di elettrodotto finalizzato alla fornitura di energia elettrica ad utente privato e singolo nella fattispecie non esisterebbero i presupposti per definire la natura dell'opera di carattere pubblico.

Ai sensi dell'art. 107 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica, comunque prodotta, sono disciplinate dalle disposizioni recate dallo stesso testo unico. Per l'effetto l'attività di costruzione, da parte dell'ENEL, di linee di trasporto o distribuzione di energia elettrica a prescindere dalla tensione di esercizio - non è libera, ma soggetta ad apposite autorizzazioni della competente autorità amministrativa (ex art. 108 del citato r.d. n. 1775/33; art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 342), al fine di consentire l'apprezzamento di convenienza e congruenza dell'impianto da realizzare e di concretare, attraverso l'emissione del provvedimento, un'implicita dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, che condiziona l'esercizio del diritto di costruzione e di gestione dell'elettrodotto (Cass. civ., sez. un., 13 maggio 1993, n. 5428).

Pertanto, gli elettrodotti devono ritenersi rispondenti in quanto tali al pubblico interesse e, di conseguenza, è del tutto indifferente, sotto tale profilo, il numero degli utenti serviti.

3. L'infondatezza del motivo esaminato si riflette sui successivi motivi di ricorso (secondo, terzo, quarto e quinto) che si fondano, in via derivata, sulla pretesa illegittimità della procedura ablativa, per i vizi denunciati con il primo motivo.

4. Con un sesto motivo, i ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità della redazione dello stato di consistenza, poiché formato da tecnico non competente, atteso che l'art. 33 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 esclude che lo stato di consistenza sia redatto da un tecnico, designato dallo stesso soggetto espropriante (E.N.E.L.).

La doglianza non merita accoglimento.

Come è noto, nel procedimento di occupazione temporanea e di urgenza di immobili da sottoporre ad espropriazione, la redazione dello stato di consistenza è volta ad assicurare che, nel contraddittorio delle parti, si pervenga alla esatta determinazione dello stato di beni da occupare e delle caratteristiche essenziali dei medesimi; pertanto, il verbale di consistenza può essere redatto anche da un tecnico designato dallo stesso soggetto espropriante purché le relative operazioni siano condotte in contraddittorio con il proprietario ed in completa aderenza alla configurazione ed alle caratteristiche dell'immobile (Cons. Stato sez. IV, 28 marzo 1994, n. 304).

A tal fine, peraltro, appare inconferente il richiamo all'art. 33 del T.U. n. 1775 del 1933, che disciplina la compilazione dello stato di consistenza dei fondi, in relazione ad opere di raccolta e regolazione delle acque.

5. I ricorrenti, con il settimo ed ottavo motivo, hanno eccepito l'illegittimità della dichiarazione d'urgenza, posta a base dell'autorizzazione regionale provvisoria, poiché presupposto per il rilascio delle autorizzazioni in via provvisoria è il requisito dell'urgenza.

Nel caso di specie - sottolineano i ricorrenti - il procedimento è iniziato con istanza dell'E.N.E.L. di data 14 maggio 1991, poi, è stata rilasciata l'autorizzazione regionale provvisoria, con decreto 9662 del 21 giugno 1993; mentre, l'occupazione d'urgenza dei terreni è intervenuta il 16 dicembre 1993. Pertanto, erano presenti i requisiti per dar corso all'autorizzazione definitiva, mentre, nel caso concreto, è stato utilizzato un potere diverso da quello predisposto dall'ordinamento.

I motivi vanno disattesi.

In via preliminare, va osservato che l'urgenza prevista dall'art. 113 del T.U. n. 1775 del 1933 per l'autorizzazione provvisoria alla costruzione degli elettrodotti va valutata al momento in cui viene adottato il relativo decreto di autorizzazione provvisoria e non al momento in cui viene adottato il decreto di occupazione temporanea; pertanto, è irrilevante l'eventuale tardiva adozione di quest'ultimo. (omissis)

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