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n. 11-1999 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 18 novembre 1999 n. 1728 - Pres. Pezzana, Est. Poli - Ministero della Difesa (Avv.ra Stato) c. Remo (v. Anzisi) - (dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza).

E' inammissibile un ricorso per regolamento di competenza se l'istante, anziché indicare un solo tribunale come competente, ne indichi due o più (1); analogamente deve ritenersi che tale conseguenza si realizzi anche quando l'indicazione avvenga in via alternativa ma subordinata (in ipotesi, infatti, l'istante potrebbe indicare in via subordinata tutti i tribunali esistenti in Italia ad eccezione di quello adito dal ricorrente di primo grado).

Invero, tra gli elementi essenziali della domanda di regolamento deve essere annoverato l'indicazione del tribunale regionale che si assume come competente (2).

Sotto tale profilo, ed in considerazione della derogabilità della competenza ad opera delle parti anche in favore di un tribunale incompetente e della vincolatività di tale scelta per il Consiglio di Stato (3), deve ritenersi che, se il tribunale adito sia territorialmente incompetente, il Consiglio di Stato deve respingere l'istanza, ove sia territorialmente incompetente anche quello indicato dall'istante (4).

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(1) Cons. Stato, sez. IV, 20 maggio 1994, n. 428.

(2) Cons. Stato, sez. IV, 20 febbraio 1998, n. 320; sez. VI, 5 dicembre 1985, n. 663; 12 aprile 1986, n. 304.

(3) Cons. Stato, sez. IV, 5 febbraio 1998, n. 220.

(4) Cons. Stato, Ad.Plen. 20 gennaio 1997, n. 2.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul ricorso iscritto al NRG. 6268\99, proposto dal Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliato per legge presso quest'ultima in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Palombo Remo, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Anzisi ed elettivamente domiciliato, in Roma viale delle Milizie 38 presso lo studio Associato Perrotta; per regolamento di competenza sul ricorso n.4250/99 proposto da Remo Palombo innanzi al T.A.R. per la Campania; visto il ricorso per regolamento. di competenza con i relativi allegati; visto l'atto di costituzione del sig. Remo Palombo; visti gli atti tutti della causa; data per letta nella camera di consiglio dell'8 ottobre 1999 la relazione del consigliere Vito Poli, uditi gli avvocati Mangia (Avv.Stato) e Anzisi, ciascuno per le parti rispettivamente rappresentate; ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO

Il sig. Remo Palombo, adiva il T.A.R. per la Campania impugnando il provvedimento di esclusione dalle prove selettive per l'ammissione al 181 corso dell'Accademia militare di Modena adottato dal Ministero della Difesa ‑ direzione generale leva e mobilitazione -.

La parte intimata, costituitasi nel giudizio di primo grado, ha proposto ricorso per regolamento di competenza, deducendo che, essendo stato impugnato un atto emesso da amministrazione centrale e che comunque spiega i suoi effetti nel circondarlo del Tribunale regionale per l'Emilia Romagna, debba ritenersi competente il T.A.R. per il Lazio o in subordine quello per l'Emilia Romagna.

Mancando l'adesione delle altre parti alla formulata eccezione, gli atti sono stati trasmessi dal Presidente del T.A.R. adito al Consiglio di Stato, per la pronunzia sulla competenza.

La causa è passata in decisione nella camera di consiglio del 8 ottobre 1999.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Tra gli elementi essenziali della domanda di regolamento deve essere annoverato l'indicazione del tribunale regionale che si assume come competente (CAS. se.IV, 20 febbraio 1998, n.320; sez. VI, 5 dicembre 1985, n. 663; 12 aprile 1986, n. 304).

Sotto tale profilo, ed in considerazione della derogabilità della competenza ad opera delle parti anche in favore di un tribunale incompetente e della vincolatività di tale scelta per il Consiglio di Stato (CA.S. sez. IV, 5 febbraio 1998, n. 220), si è ritenuto che se il tribunale adito sia territorialmente incompetente, il Consiglio di Stato deve respingere l'istanza, ove sia territorialmente incompetente anche quello indicato dall'istante (A.P. 20 gennaio 1997, n.2).

Ricollegandosi a tale impostazione che preclude qualsiasi possibilità di scelta al Consiglio di Stato, questo consesso (sez. IV, 20 maggio 1994, n. 428) ha affermato l'inammissibilità del regolamento, se l'istante anziché indicare un solo tribunale come competente, ne indichi duo o più; e deve ritenersi che tale conseguenza si realizzi anche quando, come in questo caso, l'indicazione avvenga in via alternativa ma subordinata (in ipotesi, infatti, l'istante potrebbe indicare in via subordinata tutti i tribunali esistenti in Italia ad eccezione di quello adito dal ricorrente di primo grado).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), in accoglimento del ricorso per regolamento di competenza, dichiara inammissibile l'istanza di regolamento indicata in epigrafe.

Condanna l'istante al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive lire cinquemilioni.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 1999, con la partecipazione di:

Aldo Pezzana Presidente

Sergio Santoro Consigliere

Roland Ernst Bernabè Consigliere

Pietro Falcone Consigliere

Vito Poli  Consigliere estensore

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