CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza
18 novembre 1999 n. 1728 - Pres. Pezzana, Est.
Poli - Ministero della Difesa (Avv.ra Stato) c. Remo (v. Anzisi) - (dichiara
inammissibile il ricorso per regolamento di competenza).
E' inammissibile un ricorso per
regolamento di competenza se l'istante, anziché indicare un solo tribunale come
competente, ne indichi due o più (1); analogamente deve ritenersi che tale
conseguenza si realizzi anche quando l'indicazione avvenga in via alternativa ma
subordinata (in ipotesi, infatti, l'istante potrebbe indicare in via subordinata
tutti i tribunali esistenti in Italia ad eccezione di quello adito dal
ricorrente di primo grado).
Invero, tra
gli elementi essenziali della domanda di regolamento deve essere annoverato
l'indicazione del tribunale regionale che si assume come competente (2).
Sotto tale
profilo, ed in considerazione della derogabilità della competenza ad opera
delle parti anche in favore di un tribunale incompetente e della vincolatività
di tale scelta per il Consiglio di Stato (3), deve ritenersi che, se il
tribunale adito sia territorialmente incompetente, il Consiglio di Stato deve
respingere l'istanza, ove sia territorialmente incompetente anche quello
indicato dall'istante (4).
-----------------
(1) Cons. Stato,
sez. IV, 20 maggio 1994, n. 428.
(2) Cons. Stato,
sez. IV, 20 febbraio 1998, n. 320; sez. VI, 5 dicembre 1985, n. 663; 12 aprile
1986, n. 304.
(3) Cons. Stato,
sez. IV, 5 febbraio 1998, n. 220.
(4) Cons. Stato, Ad.Plen. 20 gennaio 1997, n. 2.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso
iscritto al NRG. 6268\99, proposto dal Ministero della Difesa in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliato per legge presso
quest'ultima in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Palombo Remo,
rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Anzisi ed elettivamente domiciliato,
in Roma viale delle Milizie 38 presso lo studio Associato Perrotta; per
regolamento di competenza sul ricorso n.4250/99 proposto da Remo Palombo innanzi
al T.A.R. per la Campania; visto il ricorso per regolamento. di competenza con i
relativi allegati; visto l'atto di costituzione del sig. Remo Palombo; visti gli
atti tutti della causa; data per letta nella camera di consiglio dell'8 ottobre
1999 la relazione del consigliere Vito Poli, uditi gli avvocati Mangia (Avv.Stato)
e Anzisi, ciascuno per le parti rispettivamente rappresentate; ritenuto e
considerato quanto segue:
FATTO
Il sig. Remo
Palombo, adiva il T.A.R. per la Campania impugnando il provvedimento di
esclusione dalle prove selettive per l'ammissione al 181 corso dell'Accademia
militare di Modena adottato dal Ministero della Difesa ‑ direzione
generale leva e mobilitazione -.
La parte
intimata, costituitasi nel giudizio di primo grado, ha proposto ricorso per
regolamento di competenza, deducendo che, essendo stato impugnato un atto emesso
da amministrazione centrale e che comunque spiega i suoi effetti nel circondarlo
del Tribunale regionale per l'Emilia Romagna, debba ritenersi competente il
T.A.R. per il Lazio o in subordine quello per l'Emilia Romagna.
Mancando
l'adesione delle altre parti alla formulata eccezione, gli atti sono stati
trasmessi dal Presidente del T.A.R. adito al Consiglio di Stato, per la
pronunzia sulla competenza.
La causa è
passata in decisione nella camera di consiglio del 8 ottobre 1999.
DIRITTO
Il ricorso è
inammissibile.
Tra gli elementi
essenziali della domanda di regolamento deve essere annoverato l'indicazione del
tribunale regionale che si assume come competente (CAS. se.IV, 20 febbraio 1998,
n.320; sez. VI, 5 dicembre 1985, n. 663; 12 aprile 1986, n. 304).
Sotto tale
profilo, ed in considerazione della derogabilità della competenza ad opera
delle parti anche in favore di un tribunale incompetente e della vincolatività
di tale scelta per il Consiglio di Stato (CA.S. sez. IV, 5 febbraio 1998, n.
220), si è ritenuto che se il tribunale adito sia territorialmente
incompetente, il Consiglio di Stato deve respingere l'istanza, ove sia
territorialmente incompetente anche quello indicato dall'istante (A.P. 20
gennaio 1997, n.2).
Ricollegandosi a
tale impostazione che preclude qualsiasi possibilità di scelta al Consiglio di
Stato, questo consesso (sez. IV, 20 maggio 1994, n. 428) ha affermato
l'inammissibilità del regolamento, se l'istante anziché indicare un solo
tribunale come competente, ne indichi duo o più; e deve ritenersi che tale
conseguenza si realizzi anche quando, come in questo caso, l'indicazione avvenga
in via alternativa ma subordinata (in ipotesi, infatti, l'istante potrebbe
indicare in via subordinata tutti i tribunali esistenti in Italia ad eccezione
di quello adito dal ricorrente di primo grado).
Le spese seguono
la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), in accoglimento del ricorso per
regolamento di competenza, dichiara inammissibile l'istanza di regolamento
indicata in epigrafe.
Condanna
l'istante al pagamento delle spese processuali che liquida
in complessive lire
cinquemilioni.
Ordina che la
presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in
Roma, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 1999, con la partecipazione di:
Aldo Pezzana
Presidente
Sergio Santoro
Consigliere
Roland Ernst Bernabè Consigliere
Pietro Falcone
Consigliere
Vito Poli Consigliere estensore