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n. 11-1999 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 23 novembre 1999 n. 1732 - Pres. Catallozzi, Est. De Francisco - Croce (Avv. Luigi Napolitano) c. Consiglio superiore della magistratura (Avv.ra Stato) - (conferma T.A.R. Lazio, I Sezione, 21 febbraio 1994, n. 263).

Pubblico impiego - Magistrati - Promozione - Parere del Consiglio giudiziario distrettuale - Va preso in considerazione - Omessa valutazione - Illegittimità.

Pubblico impiego - Magistrati - Promozione - Parere del Consiglio giudiziario distrettuale - Non ha carattere vincolante per il CSM - Potere di decidere in difformità - Sussiste.

Il parere del Consiglio giudiziario distrettuale - sulla cui base, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, il C.S.M. procede alla valutazione per la promozione dei magistrati alla qualifica di magistrato di cassazione - pur non essendo vincolante, rappresenta il punto di partenza della valutazione; è pertanto illegittimo l'operato del C.S.M. allorquando non effettui una valutazione compiuta del parere reso dal Consiglio giudiziario e non si esprima, per disattenderli, sugli elementi posti in evidenza nel parere stesso (1).

Il parere di Consiglio giudiziario, sulla cui base, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, il C.S.M. procede alla valutazione per la promozione dei magistrati, non ha carattere vincolante, potendo l'organo di autogoverno decidere in difformità, ove le considerazioni svolte nel parere possano essere superate solo con argomenti che si rivelino pertinenti, puntuali e basati su riscontri obiettivi e documenti (2).

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(1) Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 1993, n. 960.

(2) Cons. Stato, Sez. IV,  13 luglio 1998, n. 1089; alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto legittimo il provvedimento negativo del CSM, atteso che, tra l'altro, quest'ultimo aveva accertato nella specie che "numerose sentenze (redatte dall'interessato: n.d.r.) conservano le caratteristiche di "carenza di accuratezza" e di " argomentazione frettolosa" (se non addirittura inesistente) già lamentate nel parere del 1988".

"Tale analitico modus procedendi - ha osservato il CdS -  lungi dall'essere illegittimo, è al contrario del tutto corretto, oltre che utile alla migliore verifica degli standard qualitativi del servizio giustizia; tanto che, se un accertamento analogo fosse svolto nei confronti di tutti i magistrati, le conclusioni cui si perverrebbe sarebbero quanto mai utili per il miglioramento quanti-qualitativo della giustizia".

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2823 proposto da Croce Giuseppe Renato, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Napolitano, presso cui è elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico 38;

contro

il Consiglio superiore della magistratura, in persona del Presidente pro tempore, ed il Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l'annullamento

della sentenza del T.A.R. Lazio, I Sezione, 21.2.1994, n. 263.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Viste le memorie difensorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Relatore, all'udienza del 6 luglio 1999, il Consigliere Ermanno de Francisco;

Uditi l'avv.to Sarcina - per delega dell'avv.to Napolitano - per l'appellante e l'avv.to dello Stato Greco, per le amministrazioni appellate;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Viene in decisione l'appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale sono stati respinti, previa riunione, i due ricorsi proposti dal dott. Giuseppe Renato Croce - all'epoca Magistrato d'appello - per l'annullamento, rispettivamente, del provvedimento del Consiglio superiore della magistratura in data 27 luglio 1989 dichiarativo dell'inidoneità del ricorrente ad essere ulteriormente valutato per la nomina a magistrato di Cassazione e del provvedimento adottato nella seduta del 16 gennaio 1992, con il quale l'anzidetto Consiglio superiore ha nuovamente dichiarato la perdurante medesima inidoneità del ricorrente.

All'odierna udienza la causa è stata ritenuta in decisione.

DIRITTO

L'appellante, già magistrato di appello, come risulta dalla narrativa in fatto che precede, è stato per due volte, nel 1989 e nel 1992, dichiarato dal C.S.M. inidoneo ad essere ulteriormente valutato per la nomina a magistrato di cassazione.

Successivamente, come si apprende dalla memoria depositata il 14 giugno 1999, "nelle more della trattazione del ricorso in appello, il dr. Croce è stato favorevolmente valutato per la nomina a magistrato di Cassazione.

Non di meno sussiste l'interesse del ricorrente alla definizione del gravame chiamato in decisione, sotto il profilo della decorrenza della dichiarazione di idoneità, per gli evidenti riflessi che essa comporta sulla carriera del ricorrente".

Lamenta in sostanza l'appellante che la sentenza di primo grado - nel ritenere la legittimità dei provvedimento impugnati con i due ricorsi originari, e segnatamente quello del 1992 - non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi di diritto posti, in fattispecie analoga, dalla decisione di questa Sezione 2 novembre 1993, n. 960.

L'appello è infondato e deve essere respinto.

E' certo che, così come affermato dalla citata decisione, "il parere del Consiglio giudiziario distrettuale - sulla cui base, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, il C.S.M. procede alla valutazione per la promozione dei magistrati alla qualifica di magistrato di cassazione - pur non essendo vincolante, rappresenta il punto di partenza della valutazione"; e che, "pertanto, è illegittimo l'operato del C.S.M. allorquando non effettui una valutazione compiuta del parere reso dal Consiglio giudiziario e non si esprima, per disattenderli, sugli elementi posti in evidenza nel parere stesso".

Peraltro, come chiarito dalla decisione di questa Sezione 13 luglio 1998, n. 1089, "il parere di Consiglio giudiziario, sulla cui base, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, il C.S.M. procede alla valutazione per la promozione dei magistrati, non ha carattere vincolante, potendo l'organo di autogoverno decidere in difformità", ove le "considerazioni svolte nel parere possano essere superate solo con argomenti che si rivelino pertinenti, puntuali e basati su riscontri obiettivi e documenti.

La Sezione ritiene, appunto, che quest'ultima è la situazione fattuale verificatasi nel caso in esame.

Il provvedimento del 1992 - l'unico, tra quelli originariamente impugnati, sul quale sostanzialmente si appuntano le censure svolte nell'atto di appello - "attesa l'ovvia irretroattività della legge n. 17/1982" (giova ricordare, in punto di fatto, che al dr. Croce era stata in precedenza irrogata la sanzione disciplinare della censura per la sua accertata partecipazione alla loggia massonica P2), si fa opportunamente carico di elaborare "un principio giuridico che, in tema di progressione nella carriera, da un lato recepisca il giudizio di profondo disvalore racchiuso nelle norme della legge anzidetta, e dall'altro non produca l'insanabile, categorico e perpetuo diniego ad ogni progressione" (doc. 5, pag.1029): "un criterio di tal genere può essere individuato nella pretesa del decorso di un tempo successivo così esteso da offrire le massime garanzie possibili circa il recupero di una piena integrità morale ed istituzionale, ed altresì connotato da elementi così spiccatamente ed esclusivamente positivi da offrire la certezza di una piena riabilitazione (ivi).

In sostanza, il C.S.M. non ha affatto pretermesso la considerazione delle risultanze emergenti dal parere del Consiglio giudiziario, ma - come è suo pieno potere, pena il trasferimento dell'Organo distrettuale del potere decisorio - ne ha legittimamente tratto conclusioni più rigorose di quelle proposte nel citato parere.

Nel far ciò, il C.S.M. non ha neppure omesso la confutazione del parere esaminato, rilevando che questo "mette [bensì] in risalto laboriosità, impegno, preparazione, capacità organizzativa ed altre positive qualità [del dr. Croce]; ma non può evidentemente sottrarsi al debito di confrontarsi con un parere diametralmente opposto redatto appena due anni addietro, all'umanità" (pag. 104).

Tanto che, "al fine di chiarire tale apparente discordanza, [il] Consiglio Superiore ha ritenuto opportuno richiedere, in data 22 giugno 1991, i provvedimenti del dott. Croce esaminati dal Consiglio giudiziario in data più recente, ed altresì altri provvedimenti a campione redatti negli anni 1988-1990" (ivi); accertando così che "numerose sentenze conservano le caratteristiche di "carenza di accuratezza" e di " argomentazione frettolosa" (se non addirittura inesistente) già lamentate nel parere del 1988 (pag. 105).    

Tale analitico modus procedendi, lungi dall'essere illegittimo, è al contrario del tutto corretto, oltre che utile alla migliore verifica degli standard qualitativi del servizio giustizia; tanto che, "se un accertamento analogo fosse svolto nei confronti di tutti i magistrati" (doc. cit., pag. 109), le conclusioni cui si perverrebbe sarebbero quanto mai utili per il miglioramento quanti-qualitativo della giustizia.

In conclusione, l'appello deve essere integralmente disatteso.

Si ravvisa, tuttavia, la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione IV - respinge l'appello, compensando le spese del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 6 luglio 1999, dalla Sezione Quarta del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio con l'intervento dei signori:

Walter Catallozzi- Presidente

Stefano Baccarini  - Consigliere

Domenico La Medica - Consigliere

Cesare Lamberti - Consigliere

Ermanno De Francisco - Consigliere estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 NOVEMBRE 1999

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