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Giurisprudenza
n. 12-1999 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 2 dicembre 1999 n. 1785 - Pres. de Lise, Est. Baccarini - Comune di Salerno (Avv. Marrama) c. Capone (Avv.ti Lanocita, Paolino e Annunziata) - (conferma TAR Campania - sez. Salerno, 27 dicembre 1991, n. 420).

Edilizia ed urbanistica - Strumenti urbanistici generali - Adozione - In presenza di un piano di lottizzazione già approvato - Previsioni urbanistiche in contrasto con detto piano di lottizzazione - Motivazione adeguata - Necessità.

Il potere discrezionale dell'autorità competente alla pianificazione urbanistica è limitato dai precedenti piani di lottizzazione, le cui previsioni possono essere disattese soltanto con congrua motivazione; tale principio ha la sua ragion d'essere nell'esigenza di tutelare l'affidamento che il cittadino fonda sui piani di lottizzazione, che hanno natura, secondo le meno recenti concezioni, di "prelicenza edilizia", secondo gli attuali orientamenti, di strumenti urbanistici attuativi. Il principio stesso è valido nei confronti di ogni atto di pianificazione urbanistica, qualunque ne sia la finalità specifica.

 

 

FATTO

Con ricorso al TAR della Campania - sez. Salerno notificato il 13.7.1990 il sig. Gennaro Capone, proprietario di un'area sita nel territorio del Comune di Salerno, impugnava le deliberazioni consiliari 18.12.1989, n. 71 e 5.2.1990, n. 46, di adozione della variante di adeguamento degli standards urbanistici del p.r.g. e di chiarimenti sulla stessa.

Lamentava che sull'area di sua proprietà, edificabile secondo le previsioni di p.r.g., fossero stati imposti vincoli di inedificabilità a dispetto del fatto che l'area era compresa nell'ambito di un piano di lottizzazione.

Deduceva quattro motivi di ricorso.

Resisteva al ricorso il Comune di Salerno.

Il TAR adito - sez. Salerno definiva il giudizio con sentenza 27 dicembre 1991, n. 420, con cui accoglieva il ricorso per la ritenuta fondatezza del primo motivo, concernente la pretermissione della lottizzazione, disattesi gli altri motivi.

Avverso tale sentenza, nel capo relativo al motivo accolto, il Comune di Salerno, con ricorso notificato il 7 ottobre 1992, propone appello con un unico articolato motivo.

Resiste all'appello il ricorrente in primo grado.

All'odierna udienza, uditi i difensori delle parti, il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Il Comune appellante censura la sentenza di primo grado che ha ritenuto illegittima l'imposizione di vincoli di inedificabilità su un'area inclusa nell'ambito di un piano di lottizzazione.

L'appello, così come proposto, è infondato.

Il principio di origine giurisprudenziale secondo cui il potere discrezionale dell'autorità competente alla pianificazione urbanistica è limitato dai precedenti piani di lottizzazione, le cui previsioni possono essere disattese soltanto con congrua motivazione, ha la sua ragion d'essere nell'esigenza di tutelare l'affidamento che il cittadino fonda sui piani di lottizzazione, che hanno natura, secondo le meno recenti concezioni, di "prelicenza edilizia", secondo gli attuali orientamenti, di strumenti urbanistici attuativi.

Tale principio è valido nei confronti di ogni atto di pianificazione urbanistica, qualunque ne sia la finalità specifica.

Ciò posto, non giova al Comune appellante proporre in contrario un presupposto interpretativo "funzionale", secondo il quale la salvezza dei piani di lottizzazione nei confronti delle varianti di adeguamento degli standards dipenderebbe dal fatto che - e nella misura in cui - essi siano conformi alla normativa sugli standards medesimi.

Per le lottizzazioni anteriori al 2 dicembre 1966, infatti, il comma 8 dell'art. 28 n. 1150/42 sub art. 8 L. 765/67 stabiliva, ai fini della salvezza, il diverso esclusivo criterio della approvazione da parte del consiglio comunale.

Nella specie, se è vero che il piano di lottizzazione in questione era stato approvato con deliberazione del commissario prefettizio 16.11.1955, n. 1363, dunque anteriormente alla normazione sugli standards, è vero altresì che ad esso aveva fatto seguito la convenzione del 29.7.1974, dunque successiva a quella normazione.

Per le lottizzazioni successive al 2 dicembre 1966, l'adeguamento degli standards non può tradursi in uno strumento di disapplicazione delle lottizzazioni pregresse.

Nella specie non è dunque proponibile - come preteso dal Comune appellante - un esame di merito sulla sufficienza degli standards recati dalla convenzione di lottizzazione (che comunque prevedeva aree ed edifici da destinare all'edilizia ed aree da destinare ad attrezzature di uso pubblico per lo sport).

Per le suesposte considerazioni, l'appello va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in s.g. (Sez. IV), definitivamente pronunciando:

1) Rigetta l'appello;

2) Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

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