CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 6 aprile 1999 n. 495 - Pres. Iannotta, Est. Falcone - Prefetto di Sassari e A.N.A.S. (Avv.ra Stato) c. (Avv. Piras) e R.T.I. Pomarici ed Acta S.p.A. (Avv. Panarici) - (conferma T.A.R. Sardegna 24 dicembre 1993 n. 1880).
Espropriazione per p.u. - Dichiarazione di p.u. - Termini di inizio e fine lavori ed espropriazioni - Ex art. 13 della L. fondamentale - Proroga - Presupposti - Casi di forza maggiore o ragioni indipendenti dalla volontà dell'espropriante - Necessità - Mero riferimento al ritardo nella consegna dei lavori - Insufficienza.
L'art. 13, comma 2, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, all. F, consente la proroga dei termini per l'inizio della espropriazione e dei lavori in caso di forza maggiore o per ragioni indipendenti dalla volontà dell'espropriante. Ai sensi di tale norma, quindi, costituiscono valide ragioni che consentono la proroga solo quelle che non dipendono dalla volontà dell'ente espropriante, ovvero quelle aventi il loro fondamento in obiettive difficoltà che si frappongono al compimento degli atti espropriativi (1).
Viceversa non è di per sé idoneo a qualificare un'ipotesi di forza maggiore o una ragione indipendente dalla volontà dell'espropriante il ritardo nella consegna dei lavori, laddove l'Amministrazione non abbia rappresentato in modo puntuale le specifiche circostanze che legittimano l'esercizio del potere di proroga.
-------------
(1) Cons. Stato, Sez. IV, 11 dicembre 1997 n. 1383.
FATTO: 1. Con ricorso avanti al T.A.R. della Sardegna, il sig. Passaghe ha impugnato il procedimento del Prefetto di Sassari di occupazione d'urgenza di area di proprietà e il decreto dell'A.N.A.S. di approvazione del progetto dell'opera pubblica. In primo grado, l'interessato ha, tra l'altro, dedotto la violazione dell'art. 13, 2° comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in quanto la riapprovazione del progetto non è stata preceduta dalla reiterazione del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità. Nella sostanza, sarebbe stata disposta una mera proroga dei termini originariamente fissati per l'espropriazione e i lavori, al di fuori delle ipotesi previste dalla citata norma.
Con l'impugnata sentenza, il T.A.R. ha ritenuto fondato il suddetto motivo, accogliendo il ricorso.
2. Avverso tale sentenza il Prefetto di Sassari e l'A.N.A.S. propongono appello per i seguenti motivi:
2.1. Il primo giudice ha omesso di considerare che la pretesa violazione dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 è inesistente per la semplice ragione che detto articolo è stato espressamente abrogato dall'art. 6 della L. 31 marzo 1987, n. 3761.
2.2. Peraltro, la richiesta di proroga è stata motivata con la mancata concessione dei nullaosta espressamente richiamati nel decreto, poi riapprovato, con la conseguente necessità di predisporre una variante, che ha determinato un ritardo nei termini di consegna dei lavori.
Secondo gli appellanti, la riapprovazione del progetto è consentita ogni qualvolta il termine sia stato consumato per motivi inerenti alla procedura o ininfluenti sulla perdurante utilità pubblica dell'opera.
3. Si sono costituiti in giudizio l'Associazione temporanea di imprese Ing. Giulio Pomarici e ACTA e il sig. Passaghe. Quest'ultimo, con diffuse ed articolate argomentazioni, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.
DIRITTO : La sentenza appellata, in epigrafe specificata ha annullato il decreto prefettizio di occupazione di urgenza di un'area di proprietà del sig. Passaghe n. 1724/1 del 22 ottobre 1992 e il decreto del presidente dell'A.N.A.S. 15 giugno 1992 n. 960/1027 di approvazione del progetto del nuovo tracciato della strada statale n. 127, settentrionale sarda".
Il primo giudice ha accolto il ricorso, in quanto la riapprovazione del progetto non era stata preceduta dalla reiterazione del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità; pertanto, nella specie, ha ritenuto che il provvedimento configurasse una mera proroga dei termini originariamente fissati, adottata in violazione dell'art. 13, 2° comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Quest'ultima disposizione - sostiene la difesa erariale, con un primo motivo d'appello - è stata espressamente abrogata dall'art. 6 della legge 31 marzo 1987, n. 3761. L'affermazione è erronea.
Premesso che il riferimento corretto è all'art. 6 della legge 31 marzo 1877 (e non 1987), n. 3761, va osservato che tale disposizione ha abrogato l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e non l'art. 13 della legge n. 2359 del 1865 in questione, che disciplina la proroga dei termini per l'espropriazione ed i lavori.
Con un secondo motivo, le Amministrazioni appellanti deducono che la richiesta di proroga è stata motivata, con la mancata concessione dei nullaosta espressamente richiamati nel decreto, poi riapprovato, e successivamente la necessità di predisporre una variante, con conseguente ritardo nei termini di consegna dei lavori. La doglianza va disattesa.
Il decreto di riapprovazione del progetto adottato dal Ministro dei lavori pubblici, nella qualità di Presidente dell'A.N.A.S., motiva la disposta proroga sulla base della "nota del 9 aprile 1992, n. 7990, con la quale il capo compartimento della viabilità di Cagliari ha chiesto il rinnovo dei termini espropriativi, in quanto non si è potuto dare inizio alle relative procedure nel termine previsto essendo stata autorizzata la consegna dei lavori soltanto in data 3 aprile 1992".
Ad avviso del Collegio, non è sufficiente una tale motivazione a giustificare il provvedimento di proroga, dovendosi escludere la possibilità di una sua integrazione, avanzata dalla difesa erariale, in sede di giudizio, con riferimento alla mancata concessione di nulla-osta.
Come è noto, l'art. 13, comma 2, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, all. F, consente la proroga dei termini per l'inizio della espropriazione e dei lavori in caso di forza maggiore o per ragioni indipendenti dalla volontà dell'espropriante. Pertanto, costituiscono valide ragioni quelle che non dipendono dalla volontà dell'ente espropriante, ovvero quelle aventi il loro fondamento in obiettive difficoltà che si frappongono al compimento degli atti espropriativi (Cons. Stato, Sez. IV, 11 dicembre 1997, n. 1383).
Nella specie, il dedotto ritardo nella consegna dei lavori non è di per sé idoneo a qualificare un'ipotesi di forza maggiore o una ragione indipendente dalla volontà dell'espropriante, così come richiesto dal citato art. 13, laddove - come nella specie - l'Amministrazione non abbia rappresentato in modo puntuale le specifiche circostanze, che legittimano l'esercizio del potere di proroga.
3. Per le considerazioni che precedono, il ricorso, in epigrafe specificato, va respinto, con conferma della sentenza appellata.
Le spese sono poste a carico delle Amministrazioni appellanti ed a favore del sig. Passaghe, nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato (Sez. IV) respinge il ricorso in appello.
Condanna le Amministrazioni appellanti al pagamento delle spese di giudizio, a favore del sig. Passaghe, nella misura di lire 5.000.000 (cinque milioni).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.