CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 28 maggio 1999 n. 885 - Pres. Catallozzi, Est. Baccarini - Fedeli (Avv. Castagni) c. Prefetto della provincia di Grosseto e A.N.A.S. (Avv.ra Stato) ed altri (n.c.) (conferma T.A.R. Toscana, sez. III, 29 maggio 1991, n. 269).
E' inammissibile un motivo con il quale si censura genericamente la scelta dell'amministrazione di ricorrere all'occupazione d'urgenza piuttosto che all'imposizione di una servitù, dato che tale scelta è sindacabile in sede di legittimità solo per macroscopici vizi logici.
I lavori di manutenzione straordinaria di una strada che non comportano né varianti al tracciato, né ampliamento della carreggiata, per la loro natura di opere che non modificano lo stato dei luoghi e la destinazione agricola delle aree interessate, non necessitano del previo procedimento di variante urbanistica previsto dall'art. 1, 5° comma, 1. 3 gennaio 1978, n. 1, che viceversa occorre per la diversa ipotesi di modifiche ad un tracciato stradale, che comportino lo spostamento della carreggiata anche soltanto su terreni già inclusi nella fascia di rispetto (1).
Non è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio dell'attività agro - silvo - pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, (art. 82, penultimo comma, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come introdotto dall'art. 1 D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con L. 8 agosto 1985, n. 431).
--------------------
(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 luglio 1992, n. 688.
DIRITTO: L'appello è infondato.
1. I provvedimenti impugnati in primo grado sono l'approvazione di una perizia di variante di opere stradali, disposta con decreto dell'ANAS n. 2716 del 30 gennaio 1988 e un'occupazione temporanea e d'urgenza autorizzata con decreto prefettizio n.151 del 26 aprile 1988, per eseguire lavori di sistemazione della zona interessata da una frana al chilometro 12,650 della SS.440 di Porto Santo Stefano.
In relazione alla natura discrezionale del provvedimento di occupazione temporanea e d'urgenza, è inammissibile il primo motivo di ricorso, con il quale è censurata la scelta dell'amministrazione di ricorrere all'occupazione piuttosto che all'imposizione di una servitù. Al riguardo è appena il caso di considerare che tale scelta sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, se non per macroscopici vizi logici, nella specie non ravvisabili.
2. È altrettanto infondata la seconda censura, con la quale l'interessato lamenta la mancata di un'apposita variante di destinazione, considerato che il terreno oggetto dell'occupazione non è destinato a pubblici servizi.
In punto di fatto è da precisare che lo stesso ricorrente, alle pagg. 3 e 4 del ricorso di privano grado, ammette che i lavori sono "tipici lavori di manutenzione straordinaria della strada e non comportano né varianti al tracciato, né ampliamento della carreggiata", consistendo "fondamentalmente, nella realizzazione di fondazioni mediante l'infissione nel terreno, in profondità, di micropali...Realizzate le fondazioni con i micropali il terreno ritornerà all'attuale consistenza".
Tali lavori, per la loro natura di opere che non modificano lo stato dei luoghi e la destinazione agricola delle aree interessate, non necessitano del previo procedimento di variante urbanistica previsto dall'art. 1, 5° comma, 1. 3 gennaio 1978, n. 1, che viceversa occorre per la diversa ipotesi di modifiche ad un tracciato stradale, che comportino lo spostamento della carreggiata anche soltanto su terreni già inclusi nella fascia di rispetto (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 luglio 1992, n. 688).
3. Neppure sussiste la violazione dell'art. 7 della L. 29 giugno 1939 n. 1497, in relazione alla denunciata omessa previa acquisizione dell'autorizzazione ivi prevista per eseguire i lavori in questione sull'area del ricorrente, oggetto di alcuni vincoli di inedificabilità e di conservazione dello stato dei luoghi, situata in zona agricola.
Infatti, non è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio dell'attività agro - silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, (art. 82, penultimo comma, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come introdotto dall'art. 1 D.L. 27 giugno 1985, n.3 12, convertito con L. 8 agosto 1985, n. 43 1).
Le opere in questione non rientrano in quelle per le quali è necessaria la citata autorizzazione, essendo oltretutto dirette al consolidamento statico della sede di un tratto di una strada statale.
Infine, il motivo concernente la lamentata mancata emanazione del decreto di espropriazione non risulta formulato in pruno grado ed è dunque inammissibile, per essere stato proposto per la prima volta in appello.
L'appello è, conseguentemente da respingersi.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.