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Giurisprudenza
n. 11-2000 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Ordinanza 14 novembre 2000 n. 5794 - Pres. Catallozzi, Est. De Francisco - Ministero della Giustizia, Commissione Esami Avvocato c/o Corte D'appello Roma s. 1999 (Avv.ra Gen. Stato) c. D'Andrea Antonella (Avv.ti Lattanzi e M. Pallottino).

Concorso - Commissione giudicatrice - Suddivisione in sottocommissioni - Unicità della presidenza - Necessità - Esclusione.

Giustizia amministrativa - Procedimento cautelare - Fumus boni iuris - Precedenti orientamenti giurisprudenziali espressi in sentenza - Rilevanza - Limiti.

Non va sospesa la procedura di concorso di accesso alla professione di avvocato se il vizio prospettato riguarda la presidenza (non unica e perciò contestata) delle sottocommissioni.

In sede cautelare si può rivedere l'orientamento espresso da precedenti sentenze su un punto decisivo della controversia (nella specie, si trattava degli orientamenti in tema di presidenza delle sottocommissioni di esame per l' accesso alla professione legale) (1).

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(1) Il Consiglio di Stato si orienta verso la libera suddivisibilità in sottocommissioni dell'operato delle commissioni di esame per l'accesso alla professione legale.Per giungere a tale conclusione occorreva superare l'orientamento espresso da Sez. IV, 31.3.2000 n. 1855 (in Foro it., 2000, III, 243) e ciò è puntualmente avvenuto attraverso la tecnica del re melius perpensa. E' rilevante la circostanza che il giudice riconsideri il proprio operato e sorpassi, con una pronuncia cautelare motivata, un proprio orientamento espresso con decisione nel merito. Un argomento in più per considerare la particolare dignità che nel processo amministrativo hanno le pronunce rese in via di urgenza. Con una adeguata motivazione, anche la sintetica sospensiva può quindi superare una decisone nel merito (G.S. 21.11.2000)

Per l'annullamento dell'ordinanza del TAR Lazio - Roma: Sezione I n. 8222/2000, resa tra le parti, concernente diniego ammissione prova orale esame di avvocato;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda incidentale di sospensione (ricorso numero 9998/2000) della esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: D'Andrea Antonella.

Ritenuto che l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla decisione 31 marzo 2000, n. 1855, appare meritevole - melius re perpensa - di superamento (cfr. ord. 29 agosto 2000, n. 4460 e 20 settembre 2000, n. 4688, quest'ultima relativamente anche agli altri motivi dell'originario ricorso di primo grado che erano rimasti assorbiti);

Ritenuto che, pertanto, non sussistono i presupposti previsti dall'ultimo comma del citato art. 21;

P.Q.M.

Accoglie l'appello (ricorso numero 9998/2000) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza di sospensiva proposta nei confronti del provvedimento impugnato in primo grado.

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