CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 12 ottobre 2000 n. 5422 - Pres. De Lise, Est. Rulli - Comune di Fasano (Avv.ti Paparella e Carparelli) c. Giannocchiaro ed altri (Avv. De Giorgio) - (annulla TAR Puglia-Bari, Sez. II, sent 16 luglio 1992, n. 380).
Giustizia amministrativa - Procura alla lite - Rilasciata dal Sindaco di un Comune - A margine dell'atto di appello - Mancata indicazione della delibera di autorizzazione ad agire in giudizio - Irrilevanza - Ragioni.
Atto amministrativo - Convalida - Di atti affetti da incompetenza relativa - Nelle more della definizione del giudizio - Ammissibilità ex art. 6 della legge 18 marzo 1968, n. 249 - Fattispecie.
E' da ritenere valida la procura alla lite, apposta a margine dell'atto di appello, sottoscritta dal Sindaco di un Comune, che risulti priva di ogni riferimento a delibere degli organi competenti ad autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la procura stessa, atteso che nessuna norma di procedura impone la formalità in questione e che, essendo contestata la procura alle liti rilasciata dal rappresentante di un Ente pubblico, opera la presunzione di legittimità della procura al difensore, quale atto amministrativo operante nel processo, anche in ordine alla provenienza del soggetto capace a compierlo in nome e per conto dell'Ente, a nulla rilevando la circostanza che nell'intestazione del gravame non siano indicate le delibere di autorizzazione (1).
L'art. 6 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nel quadro dei principi direttivi per il riordino dell'Amministrazione dello Stato, stabilisce che alla convalida degli atti viziati da incompetenza dell'organo emanante può provvedersi anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale; a tale disposizione va attribuito valore immediatamente precettivo perchè preordinata alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure così da rendere quanto più sollecita ed economica l'azione amministrativa.
E' pertanto da ritenere che in pendenza di giudizio innanzi al Giudice amministrativo, con delibera adottata ai sensi della richiamata norma, l'Amministrazione possa convalidare con effetto ex tunc il vizio di incompetenza relativa da cui era originariamente affetta la delibera impugnata (nella specie, con delibera del consiglio comunale, era stata convalidata - pendente judicio - una ordinanza sindacale di occupazione permanente e di espropriazione per p.u.).
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(1) Cfr. in termini, Cass. 6 ottobre 1995, n. 3165.
per l'annullamento e/o la riforma
della decisione n. 380 del 23 maggio 1991/16 luglio 1992 resa inter partes dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sede di Bari - Sezione II°, sul ricorso proposto dagli odierni appellanti per ottenere l'annullamento di tutti gli atti del procedimento ablatorio posto in essere dall'Amministrazione comunale di Fasano per la realizzazione del piano di zona ex-lege 18.4.1962, n. 167.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio degli appellanti;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 15 febbraio 2000 il Consigliere Dedi Rulli; uditi, l'avvocato Francesco Paparella per il comune appellante e l'avvocato Papalia (per delega dell'avv. Di Giorgio) per gli appellati.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con la decisione impugnata il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha accolto il gravame proposto dagli odierni appellati per ottenere l'annullamento del decreto sindacale di occupazione permanente e di espropriazione di un terreno di loro proprietà, nonchè di tutti gli atti ad esso preordinati o comunque connessi. Il Tribunale adito ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso con il quale si deduceva la incompetenza del Sindaco ad adottare provvedimenti ablativi; ha dichiarato infondato il primo motivo relativo alla mancata indicazione dei termini iniziali e finali della occupazione ed ha assorbito gli ulteriori due motivi proposti.
Il Comune di Fasano, con atto notificato il 24 settembre 1993, ha impugnato la predetta decisione osservando che il vizio riscontrato doveva ritenersi non più sussistente, atteso che il Consiglio comunale, con delibera n. 200 dell'8 ottobre 1879, aveva convalidato il decreto sindacale oggetto di impugnativa.
Si sono costituiti in giudizio gli odierni appellati i quali eccepiscono preliminarmente la inammissibilità dell'appello perchè mancante di ogni riferimento alle delibere degli organi competenti ad autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la procura ad litem.
Con ulteriore memoria il Comune di Fasano, dopo aver precisato che l'ambito della controversia andrebbe circoscritto alla sola incompetenza non avendo gli appellati riproposto le altre censure, si fa carico della eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dai signori Giannoccaro ricordando come nessuna norma di procedura impone la formalità di cui controparte ha rilevato la mancanza, essendo sufficiente che il soggetto che sottoscrive la procura sia identificato per nome e cognome.
Ribadisce, infine, le argomentazioni svolte nell'atto introduttivo del giudizio e chiede che la sentenza impugnata sia annullata.
Alla pubblica udienza del 15 febbraio 2000, uditi i difensori delle parti, la controversia è passata in decisione.
DIRITTO
1. Precede, nell'ordine, l'esame della eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dagli odierni appellati sul rilievo che la procura alle liti, apposta a margine dell'atto di appello, mancherebbe di ogni riferimento a delibere degli organi competenti ad autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la detta procura.
L'eccezione non può essere condivisa.
A parte il rilievo che le dette delibere sono state ritualmente depositate (delibere n. 564 del 2.7.1993 e n. 737 del 31.12.1998), appare sufficiente ricordare che nessuna norma di procedura impone la invocata formalità e che, essendo nella fattispecie contestata la procura alle liti rilasciata dal rappresentante di un Ente pubblico, opera la presunzione di legittimità della procura al difensore, quale atto amministrativo operante nel processo, anche in ordine alla provenienza del soggetto capace a compierlo in nome e per conto dell'Ente a nulla rilevando la circostanza che nell'intestazione del gravame non siano indicate le delibere di autorizzazione (cfr. in termini, Cass. 6 ottobre 1995, n, 3165).
2. Ancora preliminarmente va esattamente definito il thema decidendum.
Come puntualmente rilevato dal Comune appellante, la controversia va circoscritta al solo esame di quella parte della decisione impugnata che ha ritenuto di accogliere il ricorso di primo grado per incompetenza, atteso che gli odierni appellanti non hanno inteso riproporre in questa sede gli ulteriori motivi di illegittimità allora prospettati che, allo stato, devono ritenersi non più proponibili.
3. Nel merito l'appello è fondato.
Il Tribunale adito aveva, infatti, accolto il gravame proposto dai signori Giannoccaro ritenendo viziata per incompetenza, l'ordinanza sindacale di occupazione permanente e di espropriazione di un fondo di loro proprietà, trattandosi di provvedimento di competenza del Consiglio comunale.
In epoca immediatamente successiva alla proposizione del gravame, la stessa Amministrazione, rendendosi conto dell'errore in cui era incorsa, provvedeva a correggere, attraverso un rimedio discrezionalmente disponibili, il detto provvedimento sindacale in relazione al vizio dedotto, la cui operatività deve ritenersi, così consolidata.
Il Consiglio comunale, infatti, con delibera n. 200 del 25.9.1979, si determinava nel senso di "ratificare, convalidare e far proprio, a tutti gli effetti di legge, il decreto sindacale..." e pertanto il vizio denunciato risulta eliminato con effetti ex-tunc. E sul punto va richiamato l'art. 6 della legge 18 marzo 1968, n. 249 che, nel quadro dei principi direttivi per il riordino dell'Amministrazione dello Stato, stabilisce che alla convalida degli atti viziati da incompetenza dell'organo emanante può provvedersi anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale, disposizione alla quale la giurisprudenza ha attribuito valore immediatamente precettivo perchè preordinata alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure così da rendere quanto più sollecita ed economica l'azione amministrativa.
4. La fondatezza della censura esaminata conduce all'accoglimento dell'appello ed al conseguente annullamento della sentenza impugnata.
Sussistono motivi per compensare, tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.
Compensa, tra le parti, le spese e gli onorari dei due gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2000, in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti magistrati:
Pasquale De Lise Presidente
Andrea Camera Consigliere
Anselmo Di Napoli Consigliere
Pietro Falcone Consigliere
Dedi Rulli Consigliere, estensore
Depositata in segreteria il 12 ottobre 2000.