CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 20 ottobre 2000 n. 5619 - Pres. Catallozzi, Est. Falcone - Amendola (Avv.ti Giorgi e Grollino) c. Ministero della difesa (Avv.ra Stato) - (conferma TAR Liguria, Sez. II, sentenza 16 febbraio 1999 n. 70).
Atto amministrativo - Motivazione - Per relationem - Richiamo espresso all'atto che contiene la motivazione e messa a disposizione di quest'ultimo - Necessità .
Militare e militarizzato - Servizio di leva - Chiamata alle armi - Termine annuale di disponibilità - Decorrenza - Individuazione.
Militare e militarizzato - Servizio di leva - Chiamata alle armi - Termine annuale di disponibilità - Decorrenza - Presentazione di una domanda di dispensa ex art. 100 D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 - Sospende la decorrenza del termine.
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 7 agosto 1990 n. 241, se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, anche l'atto cui essa si richiama. La disposizione, pertanto, consente all'amministrazione di fornire una motivazione "per relationem", ponendo due obblighi: il richiamo espresso all'altro atto che contiene la motivazione; e la messa a disposizione (in visione o in copia), dell'atto richiamato, su istanza di parte. Una volta conosciuto l'atto richiamato nel corso del giudizio, l'interessato ha l'onere di proporre motivi aggiunti.
Ai sensi dell'art. 21 della L. 31 maggio 1975, n. 191, coloro che usufruiscono del titolo al ritardo sono chiamati a rispondere dell'obbligo del servizio alle armi entro un anno dalla cessazione del titolo medesimo. Una tale previsione si riferisce all'ipotesi generale del ritardo o rinvio del servizio di leva riferibile ad un singolo titolo ed alla sua cessazione. Lo stesso principio trova applicazione anche nel caso in cui ad un primo titolo si aggiunga un altro motivo di ritardo o rinvio, con la conseguenza che il termine annuale assegnato all'amministrazione decorre soltanto dal momento in cui non vi sia più alcuno di tali motivi.
Il provvedimento connesso alla presentazione di domanda di dispensa ex art. 100 D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, per gravi difficoltà economiche in cui versava la famiglia, comporta l'insorgenza di un procedimento incidentale, che sospende il termine perentorio annuale, di cui all'art. 21, comma 2, L. n. 191 del 1975. Infatti, nel caso di presentazione di una tale domanda di dispensa, ha inizio un apposito sub-procedimento, che comporta l'indisponibilità dell'interessato all'avviamento al servizio di leva fino alla sua conclusione. Pertanto, termine annuale della cessazione del titolo al ritardo, ai sensi dell'art. 21, comma 2, L. n. 191 del 1975, decorre dalla conclusione della procedura per la dispensa dal servizio, durante la quale l'amministrazione non può avviare alle armi l'interessato.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 2444/1999, proposto dal Sig. Edy Amendola, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Giorgi e Fiorenzo Grollino ed elettivamente domiciliato nello studio del secondo in Roma, via Muzio Clementi, 18;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ed ope legis domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza n. 70 in data 16 febbraio 1999 del Tribunale amministrativo regionale della Liguria, II^ Sezione.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 20 giugno 2000 la relazione del consigliere Pietro Falcone.
Nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
1. In data 22 luglio 1992, il Sig. Edy Amendola presentava domanda di dispensa dal servizio militare di leva, ex art. 100 D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, in base alle gravi difficoltà economiche in cui si trovava la sua famiglia.
In data 17 aprile 1993, l'Amendola riceveva la cartolina precetto de 6 aprile precedente;
Presso il Distretto militare di Genova gli veniva consegnato il foglio n. lev.419766/REA/4 datato 31 marzo 1993, contenente la comunicazione che la domanda di dispensa era stata respinta con determinazione ministeriale 92419766 del 25 marzo 1993.
Avverso tali provvedimenti l'Amendola presentava ricorso davanti al T.A.R. della Liguria, che l'ha respinto con la sentenza appellata.
2. In sede d'appello, l'odierno ricorrente deduce i seguenti motivi:
2.1. Il T.A.R. per la Liguria ha esplicitamente affermato che non sussiste la carenza di motivazione poichè "come risulta dall'impugnato provvedimento ministeriale n. LEV/41976 del 25 marzo 1993, l'intimata amministrazione non ha ritenuto particolarmente gravi le difficoltà economiche familiari invocate a sostegno dell'istanza e derivanti dalla partenza del ricorrente per l'espletamento del servizio di leva in quanto:
a) il Signor Amendola non produceva alcun reddito;
b) il padre risultava essere invalido civile
c) il fratello dell'odierno istante aveva cambiato residenza da poco tempo".
In ciò il primo giudice ha valutato la infondatezza del motivo di carenza di motivazione sulla base di un atto diverso da quello che al ricorrente era stato notificato.
La determinazione ministeriale del 25 marzio 1993 non era l'atto notificato al ricorrente: quest'ultimo (provvedimento n. LEV n. 4/19766/REA/4 del 31 marzo 1993), si limitava a riportare la motivazione su cui, poi, si era incentrato il ricorso ("in quanto dalla documentazione a corredo e dai motivi addotti, questo Ministero non ha riscontrato elementi tali da consentire l'adozione del provvedimento impugnato"); mentre era solo citata l'esistenza di un ulteriore atto (la determinazione ministeriale n. 92419766 del 25 marzo 1993) senza allegarlo o trascriverne in alcun modo la motivazione.
2.2. La sentenza appellata ha errato nel considerare che il provvedimento connesso alla presentazione di domanda di dispensa ex art. 100 D.P.R. n. 237 del 1964 comporti l'insorgenza di un procedimento incidentale che sospenda il termine perentorio annuale ex art. 21, comma 2, L. 31 maggio 1975, n. 191.
Nel caso in esame, l'oggetto della possibile dispensa ex art. 100 D.P.R. n. 267/64 è proprio quello sotteso alla chiamata alle armi per la prestazione del servizio di leva. Per tale ragione è chiaro che la sollecitazione del giovane ad una valutazione della propria personale situazione ai fini della dispensa (ossia, al fine di essere inserito nel novero dei dispensati per esubero) faccia parte esattamente del procedimento diretto alla chiamata alla leva, che per definizione (previa determinazione anno per anno del numero degli esuberi) comporta una valutazione della posizione di coloro che vi devono essere inseriti.
3. Il Ministero della difesa, costituitosi nella presente fase del giudizio, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.
D I R I T T O
1. La sentenza appellata, in epigrafe specificata, ha rigettato il ricorso, proposto in primo grado dal Sig. Edy Amendola, avverso la cartolina precetto n. 51/8/493 del 6 aprile 1993, il provvedimento del Ministero della difesa, direzione generale della leva n. 4/1976/REA/4 del 31 marzo 1993 e la determinazione ministeriale n. 92419766 del 25 marzo 1993.
Il ricorrente ripropone in appello le censure disattese dal primo giudice.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Con un primo motivo l'appellante deduce il difetto di motivazione del provvedimento n. lev. 419766/REA/4 datato 31 marzo 1993, mediante il quale veniva comunicato che la domanda ex art. 100 D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 era stata respinta, con determinazione ministeriale 92419766 del 29 marzo 1993 "in quanto dalla documentazione a corredo e dai motivi addotti, questo Ministero non ha riscontrato elementi tali da consentire l'adozione del provvedimento impugnato". Infatti, il provvedimento richiama a propria motivazione un atto diverso da quello che al ricorrente era stato notificato
Il motivo non merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. 7 agosto 1990 n. 241, se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, anche l'atto cui essa si richiama. La disposizione, pertanto, consente all'amministrazione di fornire una motivazione "per relationem", ponendo due obblighi: - il richiamo espresso all'altro atto che contiene la motivazione; - e la messa a disposizione (in visione o in copia), dell'atto richiamato, su istanza di parte.
Nella specie, il provvedimento del Ministero della difesa, direzione generale della leva n. 4/1976/REA/4 del 31 marzo 1993 ha espressamente richiamato, quanto alla motivazione, la determinazione ministeriale n. 92419766 del 25 marzo 1993.
Quest'ultima determinazione esplicita le ragioni del diniego di dispensa nei seguenti termini: "dalla documentazione prodotta risulta: la difficoltà familiare non è particolarmente grave. Il giovane non produce reddito, il padre è invalido civile ed il fratello celibe ha cambiato residenza da poco tempo".
Con il motivo dedotto, il ricorrente non lamenta il mancato accesso all'atto, dopo averne fatto richiesta.
In ogni caso, una volta conosciuta tale determinazione ministeriale nel testo integrale, sia pure nel corso del giudizio, il ricorrente aveva, comunque, l'onere di produrre motivi aggiunti.
2.2. Parimenti infondata è la seconda doglianza, concernente la violazione dell'art. 21 l. 31 maggio 1975, n. 191.
Come è noto, ai sensi di tale disposizione, coloro che usufruiscono del titolo al ritardo sono chiamati a rispondere dell'obbligo del servizio alle armi entro un anno dalla cessazione del titolo medesimo.
Una tale previsione si riferisce all'ipotesi generale del ritardo o rinvio del servizio di leva riferibile ad un singolo titolo ed alla sua cessazione. Lo stesso principio trova applicazione anche nel caso in cui ad un primo titolo si aggiunga un altro motivo di ritardo o rinvio, con la conseguenza che il termine annuale assegnato all'amministrazione decorre soltanto dal momento in cui non vi sia più alcuno di tali motivi.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il provvedimento connesso alla presentazione di domanda di dispensa ex art. 100 D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, per gravi difficoltà economiche in cui versava la famiglia, comportava l'insorgenza di un procedimento incidentale, che sospende il termine perentorio annuale, di cui al citato art. 21, comma 2, L. n. 191 del 1975.
Infatti, nel caso di presentazione di una tale domanda di dispensa ha inizio un apposito sub-procedimento, che comporta l'indisponibilità dell'interessato all'avviamento al servizio di leva fino alla sua conclusione. Pertanto, termine annuale della cessazione del titolo al ritardo ai sensi dell'art. 21 comma 2 L. n. 191 del 1975, decorre dalla conclusione della procedura per la dispensa dal servizio, durante la quale l'amministrazione non può avviare alle armi l'interessato.
3. Per le considerazioni svolte, il ricorso va rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta) rigetta il ricorso, in epigrafe specificato e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2000 con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Walter CATALLOZZI - Presidente
Pietro FALCONE - Consigliere estensore
Cesare LAMBERTI - Consigliere
Filoreto D'AGOSTINO - Consigliere
Maria Grazia CAPPUGI - Consigliere
Depositata il 20.10.2000.