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Giurisprudenza
n. 10-2000 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 26 ottobre 2000 n. 5729 - Pres. Pezzana, Est. de Francisco - Leitgeb ed altri (Avv.ti Dragogna e Pizzuti) c. Regione Trentino - Alto Adige (Avv. Stato Bachetti), Comune di Valle di Casies (Avv.ti Schramm e Colarizi) e Provincia Autonoma di Bolzano (n. c.) - (conferma T.R.G.A. Bolzano 2 marzo 1993 n. 40).

Comune e Provincia - Comune - Costituzione di un Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti - Impossibilità dopo l'art. 11 della L. n. 142/1990.

Non è più possibile istituire - né ricostituire, quand'anche si tratti di comunità territoriali la cui autonomia amministrativa sia stata soppressa in epoca fascista - comuni aventi i requisiti di popolazione inferiori a quanto previsto dall'art. 11, I comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (almeno 10.000 abitanti).

In particolare, l'articolo unico della legge 15 febbraio 1953, n. 71 (secondo cui "Potrà essere disposto, ai sensi degli artt. 33 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, la ricostituzione di Comuni soppressi dopo il 28 ottobre 1922, ancorchè la loro popolazione sia inferiore ai 3000 abitanti, quando la ricostituzione sia chiesta da almeno tre quinti degli elettori. Le domande pendenti potranno venire accolte anche quando i richiedenti presentino i soli requisiti di cui nel citato art. 33"), è stato tacitamente abrogato per incompatibilità con la sopravvenuta previsione normativa di cui all'art. 11, I comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come è stato condivisibilmente ritenuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza 5 gennaio 1993, n. 1, sia sulla scorta dell'esegesi sistematica della legge n. 142/90, sia in considerazione dei suoi lavori preparatori.

 

 

FATTO

Viene in decisione l'appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha respinto il ricorso degli odierni appellanti - tutti membri del Comitato per la ricostituzione del Comune di Colle in val di Casies - teso ad ottenere l'annullamento della deliberazione con cui il Consiglio Regionale ha respinto l'istanza di ricostituzione del predetto Comune di Colle, mediante distacco delle frazioni di Colle di fuori, Colle di dentro e Planca di sotto dal Comune di Valle di Casies; nonché per l'annullamento dei conformi pareri e deliberazioni resi, in ordine alla reiezione della predetta istanza di ricostituzione del Comune di Colle, dalla Giunta regionale, dal Comune di Valle di Casies e dalla Giunta provinciale di Bolzano.

Il Comune di Colle era stato soppresso dal regime fascista nel 1929, ed il comitato cui aderiscono gli appellanti mira ad ottenerne la ricostituzione mediante scissione dall'unico comune che ancor oggi ricomprende tutta la valle di Casies, la quale si apre a settentrione della val Pusteria poco prima di giungere al passo di Dobbiaco.

Gli atti impugnati, disattendendo l'istanza del comitato e - tra gli altri - degli odierni appellanti, hanno negato la ricostituzione dell'antico Comune di Colle in val di Casies mediante distacco dall'unico Comune oggi esistente di Valle di Casies.

All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - Il primo motivo di appello, ripropositivo di quello analogo disatteso in primo grado, censura la violazione e falsa applicazione dell'articolo unico della legge 15.2.1953, n. 71, in relazione all'art. 7 del D.P.R. 31.7.1972, n. 670, e agli artt. 12 D.P.G.R. 19.1.1984, n. 6/L, e 9 D.P.G.R. 12.7.1984, n. 12/L, per avere il Consiglio regionale respinto l'istanza presentata dalla maggioranza qualificata degli elettori delle frazioni di Colle di Fuori, Colle di Dentro e Planca di Sotto del Comune di Valle di Casies senza prendere in considerazione la preesistenza del Comune autonomo di Colle fino alla decretata riunione dei Comuni di Colle in Casies, Santa Maddalena in Casies e San Martino in Casies in unico Comune denominato Valle di Casies in virtù del R.D. 21 marzo 1929, n. 571, e per avere esso Consiglio ritenuto preminente il requisito previsto dalla legislazione regionale di una popolazione complessiva non inferiore a tremila abitanti per la costituzione di un comune autonomo rispetto al requisito speciale da applicarsi alla presente fattispecie della mera occorrenza dei tre quinti degli elettori residenti nelle frazioni interessate e richiedenti la ricostruzione di un comune autonomo, nonché per aver ritenuto applicabile il requisito della sufficienza dei mezzi per provvedere alle esigenze comunali.

Il motivo è infondato.

L'articolo unico della legge 15 febbraio 1953, n. 71, così dispone: "Potrà essere disposto, ai sensi degli artt. 33 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, la ricostituzione di Comuni soppressi dopo il 28 ottobre 1922, ancorchè la loro popolazione sia inferiore ai 3000 abitanti, quando la ricostituzione sia chiesta da almeno tre quinti degli elettori. Le domande pendenti potranno venire accolte anche quando i richiedenti presentino i soli requisiti di cui nel citato art. 33".

Tale legge, peraltro, nelle more del primo grado del presente giudizio è stata tacitamente abrogata per incompatibilità con la sopravvenuta previsione normativa di cui all'art. 11, I comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come è stato condivisibilmente ritenuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza 5 gennaio 1993, n. 1, sia sulla scorta dell'esegesi sistematica della legge n. 142/90, sia in considerazione dei suoi lavori preparatori: sicché ormai non è più possibile istituire - né ricostituire, quand'anche si tratti di comunità territoriali la cui autonomia amministrativa sia stata soppressa in epoca fascista - comuni non aventi i requisiti di popolazione inferiori a quanto previsto dal citato art. 11.

Pure in riferimento all'epoca di vigenza della legge n. 71/53, sotto i cui effetti è stato adottato il provvedimento regionale di diniego di cui qui trattasi, va infatti ribadito che, come è già stato affermato dal T.R.G.A. di Bolzano, il citato articolo unico non può che essere interpretato quale deroga al limite minimo di 3000 abitanti per la costituzione di un nuovo comune autonomo nel caso che si tratti di entità già storicamente esistente e soppressa dopo il 28 ottobre 1922, fermi tuttavia rimanendo tutti gli altri presupposti.

Tra essi va necessariamente ricompreso anche il positivo esito della valutazione discrezionale, sicuramente spettante all'Amministrazione regionale, in ordine all'opportunità e convenienza - all'esito della valutazione comparativa di tutti gli interessi delle comunità interessate dal fenomeno (sia quelle che vorrebbero distaccarsi, sia anche quelle che tale distacco subirebbero) - della ricostituzione del nuovo piccolo comune, avente popolazione inferiore al numero minimo di abitanti previsto in via generale, nello stesso ambito territoriale sul quale esso insisteva fino al 28 ottobre 1922.

Ciò è sufficiente a respingere il riproposto primo motivo, che era teso a configurare come un atto vincolato - in presenza di un consenso qualificato della popolazione interessata al distacco - la ricostituzione di un comune soppresso in epoca fascista.

2. - Il secondo motivo di appello, anch'esso ripropositivo di quello analogo disatteso in primo grado, censura il vizio di eccesso di potere che inficierebbe gli atti impugnati, per motivazione contraddittoria e travisata; nonché per sviamento e travisamento su falso presupposto di fatto, avendo ritenuto le amministrazioni intimate che fossero carenti i mezzi del ricostituendo Comune di Colle ed inoltre ravvisando tale ricostituzione di pregiudizio all'unità geografica e geopolitica della Valle di Casies.

È palese - ad avviso del Collegio - che tali ultime censure, nella parte in cui contestano la congruità della valutazione di insufficienza di mezzi del ricostituendo Comune di Colle, sono inammissibili in quanto attinenti al merito della valutazione discrezionale dell'Amministrazione regionale.

Esse peraltro, nella misura in cui sono invece ammissibili, risultano palesemente infondate.

Nei limiti in cui essa è sindacabile dal giudice della legittimità, la valutazione discrezionale operata, sebbene in termini negativi, circa l'opportunità di non ricostituire il Comune di Colle in Casies, appare essere stata correttamente esercitata dalla Regione, in conformità ai pareri resi dagli altri Enti locali convenuti nel presente giudizio.

In punto di diritto è esatta, in particolare, la specifica considerazione non solo dei mezzi di cui sarebbe venuta a disporre la porzione di territorio distaccata dal Comune di Valle di Casies (cioè quello di Colle, ove ricostituito), ma altresì di quella che sarebbe stata, in tale ipotesi, la condizione delle residue frazioni che avrebbero subito il distacco.

È palese che, per effetto della conformazione orografica della zona, tali frazioni si sarebbero trovate chiuse nel fondo della valle, con transito obbligato attraverso il territorio di Colle; ma non giova dilungarsi su questo o su altri analoghi aspetti della vicenda, dal momento che essi integrano - come già ritenuto esattamente dal primo giudice - profili di merito incensurabili in sede giurisdizionale.

In conclusione, l'appello va disatteso in entrambi i suoi due motivi, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

Si ravvisa, però, la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del presente grado del giudizio tra le parti costituite, stante la peculiarità della fattispecie esaminata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione IV - respinge l'appello, compensando le spese del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 23 maggio 2000, dalla Sezione Quarta del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, riunita in camera di consiglio con l'intervento dei signori:

Aldo Pezzana - Presidente

Andrea Camera - Consigliere

Klaus Dubis - Consigliere

Pietro Falcone - Consigliere

Ermanno de Francisco - Consigliere estensore.

Depositata il 26 ottobre 2000.

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