CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Ordinanza 14 novembre 2000 n. 5808 - Pres. Catallozzi, Est. Troiano - Comune di Serrata (Avv. Licastro) c. Vinci Filippo, Associazione Ambaradan (Avv. Frezza).
Processo amministrativo - Termine per l'impugnazione - Omessa indicazione, nel provvedimento impugnato, dei termini per proporre ricorso - Rilevanza di tale omissione ai fini della concessione dell'errore scusabile.
L'omessa indicazione dei termini per impugnare e dell'autorità cui rivolgersi, consente di valutare la concessione dell'errore scusabile in sede di esame della domanda cautelare (1).
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(1) Il Consiglio di Stato richiama l'obbligo di indicare - ex lege 241/1990 - nel provvedimento anche il termine per ricorrere ed applica in sede cautelare il criterio di scusabilità dell'errore. Se ne trae una conferma della rilevanza del fumus boni iuris, al punto tale che per valutare tale fumus il giudice può adottare tutti i parametri a favore o contro il ricorrente, ivi compreso quello dell'errore scusabile, che notoriamente esige un approfondimento particolare (fino ad oggi per lo più riservato al merito). (G.S. 21.11.2000).
per l'annullamento dell'ordinanza del TAR Calabria - Reggio Calabria n. 485/2000, resa tra le parti, concernente occupazione d'urgenza immobili;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda incidentale di sospensione (ricorso numero 6206/2000) della esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: Associazione Ambaradan e Vinci Filippo;
Ritenuta meritevole di conferma l'ordinanza appellata, sussistendo il richiesto fumus boni iuris;
Rilevato che il provvedimento impugnato non recava l'indicazione dei termini per gli eventuali ricorsi giurisdizionali e che tale dato e' valutabile ai fini della concessione del beneficio dell'errore scusabile;
Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dall'ultimo comma del citato art. 21;
P.Q.M.
Respinge l'appello (ricorso numero 6206/2000).