Giustamm.it

Giurisprudenza
n. 11-2000 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 20 novembre 2000 n. 6165 - Pres. Catallozzi, Est. Troiano - Ministero della Giustizia (Avvocatura Generale dello Stato) c. Delli Santi (n.c.) - (dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza).

Giurisdizione e competenza - Generalità - Ricorso per regolamento di competenza - Con l'indicazione alternativa di più tribunali ritenuti competenti - Inammissibilità - Va dichiarata.

Giurisdizione e competenza - Generalità - Ricorso per regolamento di competenza -Indicazione erronea del tribunale ritenuto competente - Reiezione del ricorso anche nel caso in cui il Tribunali adito sia incompetente - Va disposta - Ragioni.

E' inammissibile il regolamento di competenza allorché contenga l'indicazione alternativa di più tribunali amministrativi dei quali parimenti si prospetta la competenza, dato che ai sensi del disposto dell'articolo 31, comma 1°, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la parte che eccepisce l'incompetenza del tribunale amministrativo regionale adito e che propone, pertanto, regolamento di competenza deve contestualmente indicare il tribunale competente (1).

In considerazione della derogabilità della competenza ad opera delle parti pure in favore di un tribunale incompetente e della vincolatività di tale scelta per il Consiglio di Stato (2) - deve respingersi il ricorso per regolamento di competenza quando il tribunale adito sia territorialmente incompetente, ma sia territorialmente incompetente anche quello indicato dall'istante. Tale impostazione, che si fonda sul postulato dell'insussistenza di qualsivoglia facoltà di scelta del Consiglio di Stato in ordine all'individuazione del foro competente, offre ulteriore argomento a questo Consesso per affermare l'inammissibilità del regolamento, se l'istante anziché indicare un solo tribunale come competente, ne indichi due o più, essendo in tal caso surrettiziamente attribuita al Collegio una possibilità di scelta che il legislatore ha inteso.

--------------------

(1) C.d.S. sez. IV, 20 maggio 1994, n. 428; id. 18 novembre 1999, n. 1728 e sez. VI, 5 dicembre 1985, n. 663, 12 aprile 1986, n. 304.

(2) C.d.S. sez. IV, 5 febbraio 1998, n. 220.

 

 

FATTO

Il sig. Umberto Delli Santi, ispettore di Polizia penitenziaria, adiva il T.A.R. Campania, sezione staccata di Salerno, impugnando il provvedimento del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Ufficio centrale del personale, Divisione III, di rigetto dell'istanza di trasferimento ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dalla sede di Lucca a quella di Vallo della Lucania.

La parte intimata, costituitasi nel giudizio di primo grado, ha proposto ricorso per regolamento di competenza, nella considerazione che, essendo stato impugnato un atto emesso da un organo centrale dello Stato relativamente ad un pubblico dipendente la cui sede di lavoro è Lucca, debba ritenersi competente il T.A.R. per il Lazio sede di Roma o, in alternativa, il T.A.R. per la Toscana.

Mancando l'adesione delle altre parti alla formulata eccezione, gli atti sono stati trasmessi dal Presidente del T.A.R. adito al Consiglio di Stato, per la pronunzia sulla competenza.

La causa è passata in decisione nella camera di consiglio dell'11 luglio 2000.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

A mente del disposto dell'articolo 31, comma 1°, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la parte che eccepisce l'incompetenza del tribunale amministrativo regionale adito e che propone, pertanto, regolamento di competenza deve contestualmente indicare il tribunale competente.

Tra gli elementi essenziali della domanda di regolamento deve, quindi, essere annoverato l'indicazione del tribunale regionale che si assume come competente (C.d.S. sez. VI, 5 dicembre 1985, n. 663, 12 aprile 1986, n. 304).

Un'interpretazione sia logica che letterale della cennata disposizione induce a ritenere inammissibile il regolamento di competenza allorché contenga l'indicazione alternativa di più tribunali amministrativi dei quali parimenti si prospetta la competenza.

Può, infatti, osservarsi che il citato articolo 31, comma 1°, impone l'indicazione di un unico tribunale competente, come emerge sia dalla forma singolare utilizzata nel testo normativo, sia dall'evidente ratio di assicurare una puntuale delimitazione del petitum in sede di regolamento della competenza.

Per contro, l'indicazione alternativa di più tribunali amministrativi ritenuti competenti, anche in via subordinata, potrebbe in estrema ipotesi risolversi nell'indicazione di tutti i tribunali amministrativi esistenti diversi da quello inizialmente adito, con l'esito - che il legislatore ha inteso scongiurare - di rendere generica la contestazione della competenza.

Può, inoltre, ricordarsi che la giurisprudenza di questo Consiglio - in considerazione della derogabilità della competenza ad opera delle parti pure in favore di un tribunale incompetente e della vincolatività di tale scelta per il Consiglio di Stato (C.d.S. sez. IV, 5 febbraio 1998, n. 220) - è orientata nel senso di respingere il ricorso per regolamento di competenza quando il tribunale adito sia territorialmente incompetente, ma sia territorialmente incompetente anche quello indicato dall'istante. Tale impostazione, che si fonda sul postulato dell'insussistenza di qualsivoglia facoltà di scelta del Consiglio di Stato in ordine all'individuazione del foro competente, offre ulteriore argomento a questo Consesso per affermare l'inammissibilità del regolamento, se l'istante anziché indicare un solo tribunale come competente, ne indichi due o più, essendo in tal caso surrettiziamente attribuita al Collegio una possibilità di scelta che il legislatore ha inteso escludere (sez. IV, 20 maggio 1994, n. 428; id. 18 novembre 1999, n. 1728).

In base alle esposte considerazioni, poichè nella fattispecie in esame sono stati indicati in via alternativa più tribunali amministrativi regionali ritenuti competenti, il ricorso per regolamento di competenza deve dichiararsi inammissibile.

Non si fa luogo a pronunzia sulle spese, in mancanza di costituzione in giudizio della controparte.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta) dichiara inammissibile il proposto ricorso per regolamento di competenza.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2000, con la partecipazione di:

Walter Catallozzi Presidente

Pietro Falcone Consigliere

Filoreto D'Agostino Consigliere

Maria Grazia Cappugi Consigliere

Paolo Troiano Consigliere, estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Copertina