CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 20 novembre 2000 n. 6174 - Pres. Catallozzi, Est. Troiano - Ministero dell'Interno (Avvocatura Generale dello Stato) c. Gianquinto (n.c.) (indica come competente a conoscere la controversia dedotta in primo grado il T.a.r. per il Lazio con sede in Roma).
Giurisdizione e competenza - Concorso pubblico - Concorso nazionale - Che ha come sede Roma - Provvedimento di esclusione - Impugnativa - Competenza del TAR Lazio.
Giurisdizione e competenza - Concorso pubblico - Concorso nazionale - Che deve svolgersi in una città diversa da Roma - Provvedimento di esclusione - Impugnativa - Competenza del TAR del luogo ove risiede il ricorrente.
Rientra nella competenza del TAR Lazio un ricorso con il quale è stato impugnato un provvedimento di esclusione da un concorso pubblico su base nazionale che deve avere luogo a Roma, atteso che gli effetti immediati e diretti dell' atto in questione, pertanto, non sono limitati alla circoscrizione del TAR adito in primo grado (alla stregua del principio nella specie, è stato ritenuto che il ricorso proposto avverso un provvedimento di esclusione da un concorso per l'accesso al profilo di vigile del fuoco che avrebbe dovuto svolgersi a Roma andava proposto innanzi al TAR Lazio).
Solo quando il provvedimento di esclusione inibisce la partecipazione ad una fase della procedura concorsuale che debba svolgersi in una città diversa da Roma (ancorchè l'autorità procedente sia una amministrazione centrale) sarà competente il TAR locale nella cui circoscrizione risieda il ricorrente in primo grado, semprechè il luogo di svolgimento della fase concorsuale sia all'interno di tale circoscrizione (1), giacchè, in tale caso, gli effetti immediati e diretti dell'atto si producono nella circoscrizione del T.a.r. locale.
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(1) Cfr. in termini sez. IV, 4 giugno 1999, n. 976.
FATTO
La sig.ra Gianquinto Valentina ha impugnato innanzi al T.a.r. per la Sicilia, sede di Palermo, il provvedimento della resistente Amministrazione (decreto ministeriale n. 2230/500 del 17 aprile 2000) con cui gli viene comunicata la non idoneità per l'accesso al profilo di vigile del fuoco per deficit di statura (concorso pubblico a 184 posti).
L'Amministrazione si è costituita in giudizio proponendo ricorso per regolamento di competenza, nella considerazione che l' atto impugnato promana da un organo centrale dello Stato ed ha efficacia su tutto il territorio nazionale, per cui va ritenuto competente il T.a.r. per il Lazio, con sede in Roma.
Mancando l'adesione dell'altra parte alla formulata eccezione, gli atti sono stati trasmessi al Consiglio di Stato per la pronunzia sulla competenza.
La causa è passata in decisione nella camera di consiglio del 25 luglio 2000.
DIRITTO
L'atto impugnato in via principale è stato emanato da un organo centrale dello Stato.
Detto atto, comportando l'esclusione da un concorso pubblico su base nazionale, produce l'effetto immediato di impedire la partecipazione a detto concorso, nel luogo in cui lo stesso è destinato ad avere luogo, vale a dire la città di Roma.
Gli effetti immediati e diretti dell' atto impugnato, pertanto, non sono limitati alla circoscrizione del T.a.r. adito in primo grado, nel cui ambito risiede il ricorrente come sostenuto da un isolato precedente di questa Sezione (cfr. sez. IV, 27 aprile 1999, n. 730).
Solo quando il provvedimento di esclusione inibisce la partecipazione ad una fase della procedura concorsuale che debba svolgersi in una città diversa da Roma (ancorchè l'autorità procedente sia una amministrazione centrale) sarà competente il T.a.r. locale nella cui circoscrizione risieda il ricorrente in primo grado, semprechè il luogo di svolgimento della fase concorsuale sia all'interno di tale circoscrizione (cfr. in termini sez. IV, 4 giugno 1999, n. 976), giacchè, in tale caso, gli effetti immediati e diretti dell'atto si producono nella circoscrizione del T.a.r. locale.
In un caso inverso - in cui la visita medico attitudinale era stata svolta all'interno della circoscrizione del T.a.r. locale, ed il suo esito negativo aveva impedito al ricorrente la partecipazione alle ulteriori fasi del concorso da svolgersi a Roma (ma alle stesse conclusioni dovrebbe pervenirsi se tali prove dovessero svolgersi in altra sede, posta al di fuori della circoscrizione del tar locale adito) - parimenti è stata radicata la competenza nel T.a.r. Lazio (cfr. sez. IV, 26 marzo 1999, n. 431).
Coerentemente, infine, si è negata la competenza del giudice locale, allorquando il provvedimento dell'amministrazione centrale (di accertamento dell'inidoneità fisica), sopraggiunga successivamente alla conclusione delle prove selettive, inibendo l'arruolamento nel corpo militare o militarizzato (cfr. in termini sez. IV, 4 giugno 1999, n. 975, in tema di arruolamento nel corpo della Polizia di Stato). Ciò nel decisivo presupposto che l'arruolamento o il suo rifiuto, sortirebbero i propri effetti su tutto il territorio nazionale e non solo nel luogo di residenza del ricorrente.
Ne consegue che va ritenuto competente il T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, in base all' art. 3, ultimo comma, l. 6 dicembre 1971, n. 1034.
Tale soluzione appare conforme alla esigenza di assicurare che il contenzioso relativo a un pubblico concorso sia concentrato presso il T.a.r. nella cui circoscrizione ha sede l'Autorità che provvede a compiere le operazioni dello stesso, coincidendo, di regola, la sede di detta Autorità con il luogo di espletamento del concorso (cfr. C.d.S., sez. IV, 26 marzo 1999, n. 430; sez. VI, 19 dicembre 1989, n. 1621).
Nella fattispecie in esame, gli accertamenti psico-fisici ai quali è stata sottoposta la ricorrente si sono svolti in Roma nell'ambito di una fase concorsuale nazionale che si espletava in Roma.
Va, pertanto, accolta l'istanza, e ritenuto competente il T.a.r. per il Lazio con sede in Roma.
Si ravvisano giusti motivi per compensare fra le parti le spese della fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), in accoglimento del ricorso per regolamento di competenza, indica come competente a conoscere la controversia dedotta in primo grado, il T.a.r. per il Lazio con sede in Roma.
Compensa fra le parti le spese della fase di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 luglio 2000, con la partecipazione dei magistrati:
Walter Catallozzi Presidente
Domenico La Medica Consigliere
Anselmo Di Napoli Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Paolo Troiano Consigliere, estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO