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n. 11-2000 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 23 novembre 2000 n. 6232 - Pres. De Lise, Est. Lamberti - Russo (avv. Francesco Mirigliani) c. Presidenza della Repubblica e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avvocatura generale dello Stato), Regione Calabria e Commissione di Controllo sugli atti della Regione Calabria (n.c.) - (conferma TAR Calabria 2 giugno 1993, n. 440).

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Avverso un D.P.R. - Notifica al Ministero che ha controfirmato il D.P.R. - Necessità - Mancanza - Inammissibilità del ricorso.

In materia di impugnazione di d.P.R., che costituiscono sostanzialmente mera esternazione della volontà propria di un'autorità di governo (presidente del consiglio o singolo ministro) che quei decreti propongono e controfirmano, la qualifica di autorità emanante spetta all'autorità amministrativa e non anche al presidente della Repubblica.

E' pertanto inammissibile un ricorso nella parte in cui l'interessato impugna un D.P.R. emanato su proposta del Ministro dell'Interno, allorché risulti che esso non sia stato notificato anche al suddetto Ministro, nella sua qualità di autorità emanante il provvedimento (1).

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(1) Cons. Stato, IV, 30 settembre 1992, n. 822. In applicazione del principio nella specie è stato ritenuto che il Ministro dell'Interno, nella qualità di autorità concertante il provvedimento con il Presidente del Consiglio (art. 41, l. 10 febbraio 1963, n. 52), assumeva la veste di autorità emanante il provvedimento di costituzione della Commissione di controllo e, pertanto, l'atto introduttivo del giudizio andava ad esso notificato. Ha aggiunto il CdS che non potevano rivestire efficacia sanate nè la notifica nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto autorità meramente concertata, nè la costituzione nel giudizio di primo grado dell'Avvocatura dello Stato, perché intervenuta all'unico scopo di eccepire la suddetta nullità.

 

 

F A T T O

Con ordinanza 22 maggio 1991, n. 5727 la Commissione di Controllo sugli atti della Regione Calabria ha annullato la delibera della Giunta Regionale 28 febbraio 1990, n. 745, di inquadramento del sig. Gatto, nella fascia funzionale di dirigente di settore, previo annullamento di ufficio delle delibere n. 55/83, n. 8/82 e n. 4661/77 con le quali all'interessato era stata attribuita la qualifica di collaboratore.

Avverso il provvedimento di costituzione della Commissione di Controllo 16 settembre 1987 e gli ulteriori atti di annullamento, è stato adito il Tar della Calabria con ricorso n. 1526/91, per:

1. Violazione dell'art. 41 Cost. Il decreto di nomina della Commissione di controllo ha preposto alle funzioni di Presidente il Commissario di Governo dott. De Francesco e in sua sostituzione il dott. Placido Daniele Consigliere della Corte dei Conti. Tale preposizione è illegittima perchè priva il Presidente del potere di delega che la legge attribuisce espressamente a quest'ultimo e determina la composizione della commissione in sei componenti effettivi e non sette come prevede l'art. 41, l. n. 62/53.

2. Illegittimità derivata. È conseguentemente illegittimo anche l'atto di tutorio annullamento in quanto emesso da un organo viziato nella sua composizione. Al momento di annullare il provvedimento della regione, la Commissione di controllo era presieduta dal dottor Placido Daniele, consigliere della Corte dei conti, in violazione dell'art. 41 della legge n. 62/53.

3. Violazione dell'articolo 125 Cost. e dell'art. 45 e segg. della legge n. 62/53; violazione della legge regionali 9/75 e dei principi in materia di autotutela; erronea individuazione dei presupposti e travisamento dei fatti. L'annullamento della delibera regionale poggia su una serie di considerazioni inerenti il merito dell'atto amministrativo e non già la sua legittimità. Ai sensi della l.r. n. 19/83 di interpretazione autentica dell'art. 72 della l.r. n. 9/75, l'interessato è stato correttamente inquadrato nella qualifica dirigenziale, avendo svolto le mansioni del relativo livello funzionale, come risulta dalla documentazione esibita, non correttamente esaminata dall'organo di controllo. È irrilevante che le attestazioni della mansioni siano successive loro espletamento, dato che la legge richiede che risultino solo da atti amministrativi. L'inquadramento dell'interessato nella qualifica esperto non concreta una duplicazione del beneficio concesso dalla l.r. n. 9/75, ma rappresenta una mera applicazione di un beneficio previsto dalla legge. Anche se l'inquadramento è avvenuto nella qualifica richiesta, la legislazione regionale della Calabria preclude l'opposizione e la domanda di una diversa qualifica, che deve considerarsi ammissibile. La Commissione di controllo non ha valutato correttamente l'istruttoria e ha annullato il provvedimento con motivazione generica.

In accoglimento dell'eccezione delle Amministrazioni intimate il TAR di Catanzaro, con la decisione in epigrafe dichiarava inammissibile per difetto di notifica all'amministrazione dell'Interno, il ricorso nella parte in cui censurava il difetto di composizione della Commissione di controllo.

La sentenza è stata impugnata dal Sig. Gatto. Nel giudizio si è costituita l'Avvocatura dello Stato per la Presidenza della Repubblica e per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo il rigetto dell'appello.

La causa viene in decisione all'udienza del 7 marzo 2000.

D I R I T T O

Con un unico motivo, il ricorrente censura la sentenza del TAR della Calabria che ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso l'annullamento del proprio inquadramento, nella parte in cui l'interessato censurava il difetto di composizione della Commissione di controllo perchè non notificato anche al Ministro dell'interno, nella qualità di autorità emanante il provvedimento.

Sostiene in proposito che la notifica del ricorso effettuata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con tre distinte copie recanti l'espressa specificazione dei destinatari, quali la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio e la Commissione di Controllo, comporta di per sè l'integrità del contraddittorio essendo autorità emanante il provvedimento anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, nonostante il concerto con il Ministro dell'Interno. La costituzione dell'Avvocatura ha efficacia sanante il difetto di notifica, da cui non poteva scaturire la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, ma l'integrazione del contraddittorio nel confronti del Ministero dell'interno.

Il motivo è infondato.

In materia di impugnazione di d.P.R., che costituiscono sostanzialmente mera esternazione della volontà propria di un'autorità di governo (presidente del consiglio o singolo ministro) che quei decreti propongono e controfirmano, la qualifica di autorità emanante spetta all'autorità amministrativa e non anche al presidente della Repubblica (Cons. Stato, IV, 30 settembre 1992, n. 822).

Nella specie il Ministro dell'Interno, nella qualità di autorità concertante il provvedimento con il Presidente del Consiglio (art. 41, l. 10 febbraio 1963, n. 52), assume la veste di autorità emanante il provvedimento di costituzione della Commissione di controllo.

E' pacifico che al Ministro dell'interno l'atto introduttivo del giudizio non risulta notificato. E non possono rivestire efficacia sanate nè la notifica nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto autorità meramente concertata, nè la costituzione nel giudizio di primo grado dell'Avvocatura dello Stato, perché intervenuta all'unico scopo di eccepire la suddetta nullità.

L'appello deve essere conseguentemente respinto e va confermata dalla sentenza di primo grado.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in premesse, lo respinge, confermando l'impugnata decisione. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 7 marzo 2000 e successivamente il 14 luglio 2000 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quarta - riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Pasquale de Lise Presidente

Domenico La Medica Consigliere

Anselmo Di Napoli Consigliere

Cesare Lamberti est. Consigliere

Filoreto D'Agostino Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

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