CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 23 novembre 2000 n. 6233 - Pres. de Lise, Est. Dedi Rulli - Caldiero (avv. V. Rocco) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri - C.I.P.E. (n.c.) - (conferma TAR Campania, Sez. V, sentenza 26 ottobre 1998 n. 3271).
Giustizia amministrativa - Termine per l'impugnazione - Beneficio dell'errore scusabile - Presupposti - Individuazione - Fattispecie.
Giustizia amministrativa - In genere - Principio della traslatio iudicii ex art. 50 c.p.c. - Inapplicabilità al processo amministrativo - Ragioni.
I presupposti necessari per la concessione del beneficio dell'errore scusabile sono esclusivamente i seguenti: difficoltà di interpretazione della norma da applicare nel caso concreto, oscillazioni della giurisprudenza, particolare complessità della fattispecie ed infine comportamento dell'Amministrazione tale da ingenerare equivoci (alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto che non sussistevano i detti presupposti, venendo in discussione un provvedimento autoritativo della P.A. rispetto al quale la normativa vigente indica chiaramente nel giudice amministrativo l'organo giurisdizionale cui appartiene la cognizione della relativa controversia).
L'art. 50 c.p.c. che codifica il principio della traslatio iudicii prevede uno strumento processuale che può essere utilizzato solo nell'ambito del giudizio civile e non in quello del processo amministrativo (nell'ipotesi di sentenza che dichiari il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo), perché in tal caso non può parlarsi di riassunzione e prosecuzione di un processo instaurato in ordine ad una questione che non poteva in radice essere portata all'esame del G.O.
FATTO
La sig.ra Caldiero impugnava in primo grado:
- l'ordinanza (n. 5805 del 17 aprile 1987) posta in essere dal sindaco di Napoli in qualità di Commissario di governo con la quale, nell'ambito degli interventi straordinari da realizzare per la città di Napoli, gli immobili di sua proprietà venivano inclusi nel progetto esecutivo dell'intervento di riqualificazione edilizia, comparto 14 - centro urbano, redatto dal concessionario Edina;
- il successivo decreto (n. 6146 del 7 giugno 1995) con il quale il medesimo funzionario, in esecuzione della predetta ordinanza, pronunziava l'espropriazione definitiva degli immobili stessi.
Il Tribunale adito dichiarava inammissibile il ricorso sul rilievo che l'interessata ben conosceva l'ordinanza di approvazione del progetto (nei confronti della quale si appuntavano sostanzialmente le censure prospettate) fin dal marzo 1992 quando aveva chiesto al Tribunale civile di Napoli di dichiararne incidenter tantum la illegittimità. Ha respinto, poi, perché priva di presupposto, la richiesta di concessione dell'errore scusabile e quella di applicazione dell'istituto della traslatio iudici (art. 50 c.p.c).
Con atto notificato il 10 dicembre 1999, la sig.ra Caldiero impugna la predetta decisione del Tribunale amministrativo adito deducendo la: "erroneità della esclusione dell'errore scusabile ed erronea e falsa applicazione dell'art. 21 della L.1034 del 1971".
Afferma al riguardo che all'epoca non avrebbe avuto alcun interesse all'annullamento della contestata ordinanza, che era atto intermedio della procedura ablatoria, poiché il suo diritto di proprietà sarebbe comunque venuto meno nel momento di concreta realizzazione del programma delineato dall'art.80 della L. n. 216/80 così che il suo interesse era finalizzato all'annullamento del decreto definitivo di esproprio.
Fa ancora presente di aver adito il giudice ordinario sull'erroneo presupposto che l'ordinanza impugnata fosse stata adottata in assoluta carenza di potere e chiede, quindi, la concessione dell'errore scusabile.
Nel merito, come già fatto presente in primo grado, ribadisce che, ai sensi dell'art. 80 della L. n. 216/81, avrebbero potuto essere espropriate solo le aree nude e gli immobili immediatamente utilizzabili perché da demolire mentre il suo era, al contrario, un immobile da recuperare.
Conclude perché la sentenza impugnata sia annullata o, in via subordinata, perché sia concesso l'errore scusabile e, previo annullamento della sentenza per questo specifico motivo, siano rimessi gli atti dinanzi al T.A.R. della Campania.
DIRITTO
1. Con la decisione impugnata il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dall'allora ricorrente avverso il decreto di espropriazione degli immobili di sua proprietà adottato dal Commissario straordinario di Governo e ciò sul rilievo della mancata impugnativa, nei previsti termini, dell'ordinanza dello stesso Commissario, risalente al 1987, che inseriva quei beni nel programma di riqualificazione edilizia ai sensi dell'art. 80 della L. n. 216/81, atteso che l'interessata, quantomeno dal marzo 1992, ben conosceva quell'ordinanza avendone fatto oggetto di specifica impugnazione dinanzi al giudice ordinario; ha, poi, negato la concessione del beneficio dell'errore scusabile, pure invocato in quella sede, non ritenendo sussistere i relativi presupposti. Infine ha precisato che nella fattispecie non poteva farsi applicazione dell'istituto della traslatio iudici inapplicabile nel giudizio di legittimità.
2. Le argomentazioni svolte e le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di primo grado appaiono al Collegio da condividere e la decisione in esame va, quindi, confermata non essendo le tesi difensive sviluppate nell'atto di appello sufficienti per una diversa ed opposta conclusione.
E', infatti, erroneo il presupposto dal quale muove l'interessata e cioè che una eventuale impugnativa dell'ordinanza del 1987 non avrebbe impedito l'adozione del decreto definitivo di esproprio che avrebbe estinto, in via definitiva il suo diritto di proprietà così che all'epoca non aveva interesse a chiedere al giudice amministrativo l'annullamento della detta ordinanza.
In realtà, come correttamente posto in rilievo dal giudice di primo grado, l'interessata non denunziava in quella sede vizi (e gli stessi vizi sono, peraltro, ribaditi anche nell'atto di appello) che fossero propri del decreto di espropriazione definitiva ma deduceva l'illegittimità di tale ultimo provvedimento derivanti dalla illegittimità della ricordata ordinanza (n. 5805 del 1987) con la quale l'Amministrazione aveva incluso gli immobili in questione nel programma di riqualificazione edilizia, programma che, secondo le previsioni dell'art. 80 della legge n. 216 del 1981, non avrebbe potuto avere ad oggetto immobili solo da ristrutturare.
Ne consegue che il gravame con il quale si fa valere un vizio afferente ad un diverso procedimento, nella specie ben conosciuto dalla sig.ra Caldiero che, nel marzo del 1992, aveva impugnato quell'ordinanza dinanzi al Tribunale di Napoli chiedendo, come già ricordato, la retrocessione degli immobili così vincolati, con accertamento incidenter tantum della sua illegittimità, va dichiarato, come in concreto avvenuto, inammissibile.
3. Quanto alla mancata concessione del beneficio dell'errore scusabile invocato dall'interessata, appare sufficiente il richiamo ai consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza relativamente all'applicazione del predetto istituto con i quali si sono precisati i necessari presupposti: difficoltà di interpretazione della norma da applicare nel caso concreto, oscillazioni della giurisprudenza, particolare complessità della fattispecie ed infine comportamento dell'Amministrazione tale da ingenerare equivoci, presupposti ritenuti insussistenti nel caso in esame dove viene in discussione un provvedimento autoritativo della P.A. rispetto al quale la normativa vigente indica chiaramente nel giudice amministrativo l'organo giurisdizionale cuui appartiene la cognizione della relativacontroversia.
4. Né può farsi utile applicazione dell'art. 50 c.p.c. che codifica il principio della traslatio iudici configurando uno strumento processuale che può essere utilizzato solo nell'ambito del giudizio civile e non in quello del processo amministrativo (nell'ipotesi di sentenza che dichiari il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo), perché in tal caso non può parlarsi di riassunzione e prosecuzione di un processo instaurato in ordine ad una questione che non poteva in radice essere portata all'esame del G.O.
5. Per le suesposte considerazioni l'appello proposto dalla sig.ra Caldiero va respinto con la conseguente conferma della decisione impugnata.
Nessuna pronunzia va adottata in ordine alle spese, non essendosi costituita, in questo grado di giudizio, l'Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizione, Sezione quarta, definitivamente pronunziando, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l'effetto, conferma la statuizione impugnata.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2000, in camera di consiglio, con l'intervento dei seguenti magistrati:
Pasquale de Lise Presidente
Domenico La Medica Consigliere
Costantino Salvatore Consigliere
Marinella Dedi Rulli Consigliere, est.
Maria Grazia Cappugi Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO