CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV - Sentenza 21 giugno 2001 n. 3342 - Pres. Venturini, Est. Saltelli - Brugnano ed altri (Avv. Carnuccio) c. Regione Calabria (n.c.) e Comune di Locri (n.c.) - (riuniti gli appelli, riforma, in parte, TAR Calabria-Catanzaro, 10 febbraio 1999, n. 165).
Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennità - Rivalutazione monetaria ed interessi legali - Spettano - In conseguenza del ritardo nel pagamento della retribuzione mensile - Ratio.
Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennità - Modalità di calcolo degli interessi legali e rivalutazione monetaria - Cediti anteriori al 1° gennaio 1995 - Cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi - Crediti successivi al 1° gennaio 1995 - Spettano solo gli interessi legali.
Come per il dipendente privato, anche per il dipendente pubblico la rivalutazione monetaria e gli interessi legali costituiscono una componente dinamica del trattamento economico, intrinsecamente connessa agli emolumenti, che rappresentano l'elemento statico (1), che assolve ad una finalità conservativa del valore della retribuzione, così che il relativo diritto sorge per effetto del ritardo nell'adempimento del credito principale e cioè della retribuzione mensile (2).
Per i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti anteriori al 1° gennaio 1995, data di entrata in vigore dell'articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, recante la regola del divieto del cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, gli interessi legali sono dovuti sugli importi nominali dei singoli ratei, dalla maturazione di ciascun rateo e fino alla data del pagamento della sorte capitale e sulla somma dovuta per rivalutazione monetaria, poi, spettano gli interessi legali dalla data di costituzione in mora, fino all'effettivo soddisfo (3); per i crediti successivi al 1° gennaio 1995, invece, spettano soltanto gli interessi legali, mentre la rivalutazione monetaria può spettare a titolo di maggior danno solo nella parte in cui il relativo tasso fosse superiore agli interessi legali.
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(1) In senso conforme, C.d.S., Sez. IV, 29 settembre 1997 n. 1036.
(2) Cfr., C.d.S., Sez. V, 20 dicembre 1994 n. 2116; Sez. IV, 12 giugno 1998 n. 939.
(3) In senso conforme, C.d.S., Ad.Plen. 15 giugno 1998 n. 3; Sez. IV, 5 luglio 1999 n. 1150.
F A T T O
Con separati ricorsi proposti al Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, Brugnano Concetta, Scoleri Rosaria, Tallarida Carmela, Crisarà Maria Rossella, Dibilio Silvana, Carabetta Silvana, Cappuccio Anna Elisa, Mirarchi Caterina, Careri Rosalba e Morano Angela, assistenti sociali dell'équipe socio - psico - pedagogica in servizio dal 19 aprile 1991 presso il Comune di Locri, giusta delibera di Giunta Municipale n. 81 del 9 marzo 1991, approvata dall'organo di controllo, per effetto della quale era stato riconosciuto l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, chiedevano: a) il pagamento delle retribuzioni non corrisposte e cioè metà della tredicesima mensilità dell'anno 1993; le retribuzioni mensili da giugno a dicembre 1994 e la tredicesima mensilità del 1994; le retribuzioni mensili dal 15 agosto al 31 dicembre 1995, con la relativa tredicesima mensilità; b) la corresponsione delle somme dovute per il ritardato pagamento delle retribuzioni percepite, come risultava dagli certificati rilasciati dal Comune di Locri.
La ricorrente Lombardi Natalina limitava le proprie richieste a quanto dovuto fino al 30 novembre 1994, essendosi dimessa dal servizio con decorrenza 1° dicembre 1994.
L'adito tribunale, con la sentenza n. 165 del 10 febbraio 1999, riuniti tutti i ricorsi, li ha accolti; condannando, sulla base della documentazione versata in atti, la Regione Calabria a corrispondere:
a) alle ricorrenti Cappuccio Anna Elisa, Mirarchi Caterina, Tallarida Carmela, Careri Rosalba, Dibilio Silvana, Brugnano Concetta, Carabetta Silvana e Scoleri Rosaria la tredicesima mensilità dell'anno 1992; 6/12 della tredicesima mensilità dell'anno 1993; gli stipendi relativi al periodo giugno/dicembre 1994, compresa la tredicesima mensilità, detratto l'acconto di £. 1.683.000 versato il 26ottobre 1995; gli stipendi relativi al periodo 15 agosto/31 dicembre 1995, compresa la tredicesima mensilità;
b) alla ricorrente Crisarà Maria Rosella, tutto quanto spettante alle ricorrenti individuate sub a), ad eccezione della tredicesima mensilità dell'anno 1992;
c) alla ricorrente Lombardi Natalina, 6/12 della tredicesima mensilità dell'anno 1993; gli stipendi relativi al periodo giugno/novembre 1994, compresa la tredicesima mensilità;
d) il tutto secondo il parametro retributivo utilizzato per i precedenti pagamenti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge.
Avvero tale statuizione ognuna delle interessate ha proposto separato atto di appello lamentando tutte che i primi giudici avevano omesso di pronunciarsi sulla domanda di corresponsione delle somme dovute ai sensi dell'art. 429 c.p.c. per il tardivo pagamento in loro favore di alcune retribuzioni mensili spettanti, oltre quelle riconosciute nella sentenza; inoltre Crisarà Maria Rossella ha anche lamentato che erroneamente era stato affermato nella impugnata sentenza l'avvenuta corresponsione di tutti gli stipendi relativi all'anno 1991 e della relativa tredicesima mensilità, essendo ciò smentito dall'apposito certificato del Comune di Locri versato in atti, trattandosi peraltro di domanda relativa ad altro ricorso.
La Regione Calabria ed il Comune di Locri non si sono costituiti in giudizio.
All'udienza del 13 marzo 2001 la causa è stata introitata per la decisione.
D I R I T T O
I. Va preliminarmente disposta, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione degli appelli, proposti tutti nei confronti della stessa sentenza.
II. Gli appelli sono fondati nei limiti appresso indicati.
II.1. E' pacifico che con la delibera n. 81 del 9 marzo 1991 la Giunta Municipale del Comune di Locri trasformò in rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato gli originari rapporti convenzionali intercorsi con le appellanti, assistenti sociali dell'équipe socio - psico - pedagogica di cui alla legge regionale 5 maggio 1990 n. 57, con decorrenza 19 aprile 1991.
Da tale ultima data le appellanti avevano diritto mensilmente al pagamento della relativa retribuzione, quale corrispettivo delle prestazioni lavorative rese, che del resto non sono mai state oggetto di contestazione.
Dalla documentazione versata in atti sin dal primo grado, ed in particolare dai singoli certificati rilasciati alle appellanti dal Comune di Locri circa il tempo dell'avvenuta corresponsione (di parte) delle retribuzioni mensili spettanti (tant'è che il diritto ad ottenere il pagamento delle residue ed ulteriori competenze spettanti è stato statuito con altro capo della sentenza in esame), risulta che quei parziali pagamenti sono avvenuti tardivamente rispetto ad ognuna delle relative scadenze mensili in cui avrebbero dovuto essere effettuati.
Sussiste pertanto il diritto delle appellanti ad ottenere il pagamento degli interessi legali e della rivalutazioni monetaria sulle retribuzioni tardivamente corrisposte, così come risulta dalle certificazioni sopra ricordate, nella misura e secondo le modalità stabilite dalla legge, essendo rilevante solo l'obiettivo ritardo nel pagamento che non può trovare alcuna giustificazione, per quanto qui interessa, nei rapporti finanziari e di provvista tra il Comune di Locri e la Regione Calabria.
Al riguardo si deve rilevare che, come per il dipendente privato, anche per il dipendente pubblico la rivalutazione monetaria e gli interessi legali costituiscono una componente dinamica del trattamento economico (intrinsecamente connessa agli emolumenti che rappresentano l'elemento statico, C.d.S., sez. IV, 29 settembre 1997 n. 1036) , che assolve ad una finalità conservativa del valore della retribuzione, così che il relativo diritto sorge per effetto del ritardo nell'adempimento del credito principale e cioè della retribuzione mensile (C.d.S., Sez. V, 20 dicembre 1994 n. 2116; sezione IV, 12 giugno 1998 n. 939).
In ordine alle concrete modalità del calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria il Collegio rileva che per i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti anteriori al 1° gennaio 1995, data di entrata in vigore dell'articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, recante la regola del divieto del cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, gli interessi legali sono dovuti sugli importi nominali dei singoli ratei, dalla maturazione di ciascun rateo e fino alla data del pagamento della sorte capitale e sulla somma dovuta per rivalutazione monetaria, poi, spettano gli interessi legali dalla data di costituzione in mora, che coincide con la data di notifica dei ricorsi introduttivi dei giudizi, fino all'effettivo soddisfo (C.d.S., A.P. 15 giugno 1998 n.3; sez. IV, 5 luglio 1999 n. 1150); per i crediti successivi al 1° gennaio 1995, invece, spettano soltanto gli interessi legali, mentre la rivalutazione monetaria può spettare a titolo di maggior danno solo nella parte in cui il relativo tasso fosse superiore agli interessi legali.
In tali limiti l'appello deve essere accolto.
II.2. Il Collegio non può esaminare la doglianza sollevata circa la erronea affermazione dell'avvenuta corresponsione in favore di Crisarà Maria Rossella di tutti gli stipendi relativi all'anno 1991 e della relativa tredicesima mensilità, in quanto la relativa domanda non fu proposta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
III. Nei sensi così delineati l'appello deve essere accolto, con relativa riforma dell'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), riuniti gli appelli proposti da Brugnano Concetta, Lombardo Natalina, Scoleri Rosaria, Tallarida Carmela, Crisarà Maria Rossella, Dibilio Silvana, Carabetta Silvana, Cappuccio Anna Elisa, Mirarchi Caterina, Careri Rosalba e Morano Angela avverso la sentenza n. 165 del 10 febbraio 1999 del Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, li accoglie e per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, dichiara il diritto delle predette appellanti alla liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sugli emolumenti mensili tardivamente corrisposti, secondo quanto disposto in motivazione.
Dichiara interamente compensate le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 marzo 2001, con l'intervento dei seguenti Magistrati:
VENTURINI LUCIO - Presidente
DI NAPOLI ANSELMO - Consigliere
LAMBERTI CESARE - Consigliere
DE FRANCISCO ERMANNO - Consigliere
SALTELLI CARLO - Consigliere est.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
Depositata il 21 giugno 2001.