CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 27 giugno 2001 n. 3483 - Pres. Trotta, Est. Troiano - Regione Campania (Avv. Baroni) c. Sorace e c.ti (Avv.ti Scotto e Mele) - (annulla T.A.R. Campania-Napoli, Sez. II, 21 agosto 2000 n. 3310).
Contratti della P.A. - Incarichi professionali - Collaudo opera pubblica -Affidamento a professionista esterno - E' qualificabile come un contratto di locatio operis, anche se la prestazione è resa informa continuativa.
Giurisdizione e competenza - Contratti della P.A. - Incarico di collaudo di opera pubblica - Revoca - Controversie - Giurisdizione A.G.O. - Sussiste - Art. 33 D.L.vo n. 80/1998 - Inapplicabilità.
Il contratto concluso fra una pubblica amministrazione ed i componenti la Commissione di collaudo di un'opera pubblica non rientra nell'ambito dei contratti ad evidenza pubblica e deve qualificarsi in termini di locatio operis, e più esattamente, come prestazione d'opera intellettuale, ancorché resa in favore di un Ente pubblico, in forma continuativa e coordinata, ma al di fuori della sua struttura organica, mantenendo il professionista la propria autonomia organizzativa e l'iscrizione al relativo albo (1).
Gli atti dell'Amministrazione di annullamento d'ufficio e di revoca del provvedimento di nomina del collaudatore - nomina caratterizzata dall'intuitus personae - hanno natura privatistica e vanno rispettivamente configurati come atti ricognitivi dell'invalidità del contratto o come atti di recesso dal rapporto in corso (2). Le relative controversie rientrano pertanto nella giurisdizione dell'AGO, non potendo queste nemmeno farsi rientrare in una delle ipotesi di giurisdizione esclusiva introdotte dal decreto legislativo n. 80 del 1998, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205.
In particolare, non può ritenersi applicabile l'articolo 33 del citato d. lgs. n. 80 del 1998, che affida alla giurisdizione del Giudice Amministrativo le controversie in materia di servizi pubblici, giacché i rapporti negoziali aventi ad oggetto il collaudo di opere pubbliche si pongono al di fuori della pur ampia materia del servizio pubblico individuata dal primo comma del citato articolo 33, né possono ricondursi alle fattispecie di cui alle lettere d) o e) del secondo comma dello stesso articolo, non essendo in contestazione la procedura per l'affidamento di un appalto di lavori, servizi o forniture né venendo in considerazione l'attività resa dall'Amministrazione in occasione dell'esercizio di pubblici servizi a cittadini fruitori del servizio medesimo.
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(1) Cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 19 ottobre 1998 n. 10370.
(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27 novembre 2000 n. 6315.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
(in forma semplificata, ai sensi dell'art. 26, c. 4°, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall'art. 9, l. 21 luglio 2000, n. 205)
sul ricorso in appello numero di registro generale 10277 del 2000, proposto dalla Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Baroni dell'Avvocatura Regionale, presso il quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Del Tritone, n. 61,
contro
i sigg. Sorace Rosario, Migliore Mario Rosario, Santorelli Luigi e Del Gaudio Gerardo, rappresentati e difesi, per delega, dall'Avv. Ferdinando Scotto e dall'Avv. Aniello Mele, ed elettivamente domiciliati presso il dott. Gianmarco Grez in Roma, al Lungotevere Flaminio, n. 147 IV b;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale perla Campania, sede di Napoli, II Sezione, del 13 luglio 2000, numero 3310/2000, pubblicata mediante deposito in segreteria il 21 agosto 2000, 29 settembre 2000, resa tra le parti, di accoglimento del ricorso numero di quel T.a.r. 2711 del 2000, proposto dagli odierni appellati avverso il d.P.G.R. 10 dicembre 1999, n. 17379, recante revoca della nomina dei ricorrenti quali collaudatori in corso d'opera ed avverso le deliberazioni della Giunta della Regione Campania 19 ottobre 1999, n. 6256.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Data per letta, alla pubblica udienza del 6 febbraio 2001, la relazione del Consigliere Paolo Troiano.
Udito per la parte appellata l'Avv. Renato De Lorenzo per delega dell'Avv.to Ferdinando Scotto.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania i sigg. Sorace Rosario, Migliore Mario Rosario, Santorelli Luigi e Del Gaudio Gerardo, impugnavano la deliberazione della Giunta della Regione Campania 19 ottobre 1999, n. 6256 ed il d.P.G.R. 10 dicembre 1999, n. 17379, recanti revoca della nomina dei ricorrenti quali collaudatori in corso d'opera, in relazione ad interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.
Con decisione 21 agosto 2000, n. 3310/2000 il T.a.r. adito
Avverso detta pronuncia interponeva appello la Regione Campania con atto notificato l'11/30 ottobre 2000 e depositato in data 18 novembre 2000, deducendo le seguenti doglianze:
1) Errores in iudicando. Violazione degli articoli 40 e segg. della l.r. n. 51 del 1978. Violazione dei principi generali sull'interpretazione delle leggi; sviamento e contraddittorietà.
Resistevano all'appello i sigg. Sorace Rosario, Migliore Mario Rosario, Santorelli Luigi e Del Gaudio Gerardo, e con memorie depositate il 24 novembre 2000 ed il 22 gennaio 2001 rassegnavano le conclusioni
DIRITTO
1. Il Collegio, in via pregiudiziale rispetto all'esame di ogni altra questione in rito e nel merito, deve rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo rispetto al presente giudizio, come già ritenuto da questa Sezione con riguardo ad analoga controversia con la decisione 27 novembre 2000, n. 6315.
Con il predetto arresto la Sezione ha avuto modo di precisare che il contratto concluso fra una pubblica amministrazione ed i componenti la Commissione di collaudo di un'opera pubblica non rientra nell'ambito dei contratti ad evidenza pubblica e "deve qualificarsi in termini di locatio operis, e più esattamente, come prestazione d'opera intellettuale, ancorché resa in favore di un Ente pubblico, in forma continuativa e coordinata, ma al di fuori della sua struttura organica, mantenendo il professionista [.] la propria autonomia organizzativa e l'iscrizione al relativo albo".
In relazione a tale qualificazione del negozio il Collegio ha chiarito che non possono utilmente richiamarsi i consolidati orientamenti giurisprudenziali formatisi con riguardo ai contratti ad evidenza pubblica, dovendosi piuttosto riconoscere che gli atti dell'Amministrazione di annullamento d'ufficio e di revoca del provvedimento di nomina del collaudatore - nomina caratterizzata dall'intuitus personae - hanno natura privatistica e vanno rispettivamente configurati come atti ricognitivi dell'invalidità del contratto o come atti di recesso dal rapporto in corso. La questione in ordine alla legittimità dei predetti atti, pur denominati di «annullamento d'ufficio» o di «revoca», va, quindi, intesa come "questione di merito relativa alla validità ed efficacia del contratto stesso", senza che venga meno la giurisdizione del giudice ordinario, non essendo esercitate dall'Amministrazione potestà pubbliche (in termini, Cass. Sez. Un., 23 aprile 1997, n. 3572, in tema di incarico di progettazione di un piano regolatore, che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia che ha ad oggetto la revoca dell'incarico).
Con la citata decisione n. 6315 del 2000 si è, inoltre, precisato che la controversia in esame non può nemmeno farsi rientrare in una delle ipotesi di giurisdizione esclusiva introdotte dal decreto legislativo n. 80 del 1998, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205.
In particolare, non può ritenersi applicabile l'articolo 33 del citato d. lgs. n. 80 del 1998, che affida alla giurisdizione del Giudice Amministrativo le controversie in materia di servizi pubblici, giacché i rapporti negoziali aventi ad oggetto il collaudo di opere pubbliche si pongono al di fuori della pur ampia materia del servizio pubblico individuata dal primo comma del citato articolo 33, né possono ricondursi alle fattispecie di cui alle lettere d) o e) del secondo comma dello stesso articolo, non essendo in contestazione la procedura per l'affidamento di un appalto di lavori, servizi o forniture né venendo in considerazione l'attività resa dall'Amministrazione in occasione dell'esercizio di pubblici servizi a cittadini fruitori del servizio medesimo.
Anche con riguardo alla controversia in esame - avente ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti con i quali è stata disposta la revoca della nomina degli odierni appellati quali collaudatori in corso d'opera, in relazione ad interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico - deve, pertanto, affermarsi la giurisdizione ordinaria in applicazione dei principi innanzi enunciati.
2. Per le suesposte considerazioni va dichiarato d'ufficio il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine al presente giudizio, annullandosi senza rinvio la decisione appellata.
Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in Sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e, per l'effetto, annulla senza rinvio la decisione appellata.
Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2001, dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, riunita in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:
Gaetano Trotta Presidente
Domenico La Medica Consigliere
Marinella Dedi Rulli Consigliere
Maria Grazia Cappugi Consigliere
Paolo Troiano Consigliere estensore
Il Presidente
L'Estensore
Il SegretarioDepositata il 27 giugno 2001.