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n. 7/8-2001 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 17 luglio 2001 n. 3880 - Pres. Trotta, Est. La Medica - Comune di Osimo (Avv. G. Ranci) c. Lucangeli ed altro (Avv. M. Bertinelli Terzi) - (annulla TAR Marche, 11 aprile 1996, n. 165).

Espropriazione per p.u. - Dichiarazione di p.u. - Ex lege - Termini iniziali e finali per i lavori e per le espropriazioni - Ex art. 13 L. n. 2359/1865 - Debbono essere indicati nel primo atto con il quale l'Amministrazione manifesta in concreto la sua intenzione di esercitare il potere espropriativo - Fattispecie relativa a Piano insediamenti produttivi.

Espropriazione per p.u. - Dichiarazione di p.u. - Ex lege - Termini iniziali e finali per i lavori e per le espropriazioni - Ex art. 13 L. n. 2359/1865 - Censura relativa alla mancata indicazione dei suddetti termini - Va proposta in occasione dell'impugnazione della dichiarazione di p.u.

Comune e Provincia - Competenza - In materia di atti espropriativi - Dichiarazione di p.u. - Competenza del Consiglio comunale - Delega al Sindaco dei successivi provvedimenti attuativi - Possibilità - Emissione del decreto di espropriazione da parte del Sindaco - Legittimità.

I termini di inizio e di compimento dei lavori e delle espropriazioni previsti dall'art. 13 della l. 25 giugno 1865, n. 2359, i quali assolvono una funzione garantistica (nel senso che costituiscono la riprova dell'attuabilità dell'interesse pubblico che si vuole soddisfare e della serietà ed effettività del relativo progetto), debbono essere indicati anche quando la pubblica utilità dell'opera derivi direttamente dalla legge (nella specie, si trattava dell' approvazione di un P.I.P. - piano per insediamenti produttivi). In questo caso, i termini devono essere indicati nel primo atto con il quale l'Amministrazione manifesta in concreto la sua intenzione di esercitare il potere espropriativo (1).

La censura relativa alla mancata indicazione dei termini di inizio e di compimento dei lavori e delle espropriazioni previsti dall'art. 13 della l. 25 giugno 1865, n. 2359 deve essere proposta necessariamente con l'impugnativa dell'atto recante la dichiarazione, sia pure implicita, di pubblica utilità, onde tale censura è inammissibile se proposta in sede di impugnativa dell'atto finale di esproprio.

Ai sensi dell'art. 106 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e nel sistema di cui al t.u. 4 febbraio 1915, n. 148, i provvedimenti in materia di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche di interesse comunale rientrano nella competenza del Consiglio comunale, restando tuttavia salva la facoltà di demandare al Sindaco la fase meramente attuativa (2); è pertanto legittima una delibera con la quale il consiglio comunale, nell'approvare un il P.I.P. con l'indicazione, tra l'altro, dell'area soggetta ad esproprio e delle ditte espropriande, ha delegato il Sindaco ad emettere gli atti connessi per l'esecuzione del definitivo esproprio.

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(1) Cons. Stato, Sez. IV, 14 gennaio 1999, n. 22; Sez. V, 30 settembre 1998, n. 1360.

(2) Cons. Stato, Sez. IV, 2 marzo 2001, n. 1158 e 9 ottobre 1991, n. 798.

Ha aggiunto nella specie la Sez. IV che a non dissimili conclusioni deve pervenirsi anche alla stregua della disciplina sull'ordinamento delle autonomie locali di cui alla l. 8 giugno 1990, n. 142, che demanda rispettivamente al Consiglio ed alla Giunta i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo; anche alla stregua della suddetta normativa, il Sindaco è legittimato ad emanare provvedimenti sforniti di discrezionalità, come quelli attuativi di precedenti delibere del Consiglio.

Il Sindaco quindi, come mero organo attuatore della volontà legittimamente manifestata dall'organo competente (Consiglio comunale), può legittimamente emettere il decreto di esproprio.

FATTO

Il T.A.R. delle Marche, con sentenza 11 aprile 1996, n. 165, ha accolto il ricorso dei signori Sergio e Maurizio Lucangeli e, per l'effetto, ha annullato il decreto del Sindaco di Osimo 18 gennaio 1993, n. 1117, con il quale era stata disposta l'espropriazione dei terreni di loro proprietà, necessari per la realizzazione del piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) in località Osimo Stazione.

A siffatte conclusioni il Giudice di primo grado è pervenuto sul rilievo della mancata indicazione, nell'atto iniziale del procedimento espropriativo, dei termini preordinati a delimitare nel tempo l'esercizio della potestà di espropriazione.

Avverso la suddetta sentenza propone appello il Comune di Osimo formulando i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della l. 25 giugno 1865, n. 2359; violazione dei principi in tema di impugnativa di atto presupposto; travisamento.

Sostiene il Comune che la fissazione dei termini di inizio e fine dei lavori e delle espropriazioni deve essere contenuto nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità che, nella specie, è recata, ex art. 27 della l. 22 ottobre 1971, n. 865 e della l. 17 agosto 1942, n. 1150, nelle delibere, istitutive del P.I.P. 27 settembre 1985, n. 205, e 20 marzo 1987, n. 44, tali delibere sono, però, divenute irretrattabili perché non impugnate a suo tempo, né con l'atto finale di esproprio.

Gli appellati Sergio e Maurizio Lucangeli, con controricorso e appello incidentale, affermano che, nel procedimento espropriativo di cui si tratta, difetta un autonomo atto amministrativo di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, poiché la procedura ablatoria trae origine da un P.I.P. rispetto al quale la dichiarazione di pubblica utilità trova la sua fonte direttamente nella legge.

In mancanza, quindi, di un atto amministrativo avente ad oggetto la suddetta dichiarazione, la censura relativa alla mancata fissazione dei termini è stata proposta in sede di impugnazione del decreto di esproprio, quale atto conclusivo del procedimento ablatorio.

In stretto subordine, gli appellati propongono appello incidentale relativamente alla parte delle sentenza che ha respinto il primo motivo di gravame con il quale era stata denunciata l'incompetenza del Sindaco ad adottare l'impugnato decreto di esproprio, deducendo i seguenti motivi: illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, violazione e falsa applicazione dell'art. 106 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, incompetenza, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti.

In prossimità dell'udienza sia l'appellante Comune di Osimo, sia gli appellati hanno depositato memorie.

DIRITTO

L'appello è fondato.

L'indicazione dei termini di inizio e di compimento dei lavori e delle espropriazioni prescritta dall'art. 13 della l. 25 giugno 1865, n. 2359, assolve una funzione garantistica, nel senso che costituisce la riprova dell'attuabilità dell'interesse pubblico che si vuole soddisfare e della serietà ed effettività del relativo progetto; pertanto, tali termini devono essere indicati anche quando la pubblica utilità dell'opera derivi come nell'ipotesi in esame di approvazione di un piano per insediamenti produttivi (P.I.P.), direttamente dalla legge.

In questo caso, i termini devono essere indicati nel primo atto con il quale l'Amministrazione manifesta in concreto la sua intenzione di esercitare il potere espropriativo (Cons. Stato, sez. IV, 14 gennaio 1999, n. 22; sez. V, 30 settembre 1998, n. 1360).

Nella specie, le delibere del consiglio comunale di Osimo 26 marzo 1985, n. 102, e 27 settembre 1985, n. 205, di approvazione del suddetto P.I.P., costituiscono gli atti con i quali è stato manifestato il menzionato intento; i medesimi provvedimenti non contengono alcuna indicazione dei ricordati termini, per cui dovevano essere immediatamente impugnati, all'epoca o quanto meno insieme al decreto dei Sindaco di Osimo 18 gennaio 1993, n. 1117, con il quale è stata disposta l'espropriazione definitiva di aree, tra cui quelle degli odierni appellati, necessarie alla realizzazione del P.I.P..

Il ricorso al T.A.R., invece, ha avuto per oggetto unicamente l'anzidetto decreto sindacale.

D'altra parte, la richiesta di annullamento di "ogni atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso.", contenuta nell'epigrafe del ricorso al T.A.R., si rivela come espressione di stile e del tutto generica e perciò non è idonea a far comprendere, nell'oggetto dell'impugnativa, atti non specificamente indicati.

Contrariamente, quindi, a ciò che è stato ritenuto dal T.A.R., che è pervenuto dall'accoglimento del ricorso sul solo rilievo della mancata indicazione dei termini di espropriazione, si deve affermare che la relativa censura è inammissibile; la medesima censura, invero, doveva essere proposta con l'impugnativa dell'atto recante la dichiarazione, sia pure implicita, di pubblica utilità, e non già in sede di impugnativa dell'atto finale di esproprio.

Per conseguenza, il motivo d'appello, nei sensi di cui sopra formulato, risulta fondato e deve essere accolto.

L'accoglimento del suddetto motivo, che comporta l'annullamento della sentenza del Giudice di primo grado, impone l'esame del motivo di gravame, respinto dal T.A.R. e riproposto dagli interessati con appello incidentale, con il quale si deduce che il consiglio comunale, con la delibera 20 maggio 1987, n. 44, avrebbe illegittimamente delegato il Sindaco ad adottare gli atti necessari per l'esecuzione del definitivo esproprio, in quanto i provvedimenti in materia ablativa non rientrano tra quelli delegabili all'autorità monocratica.

In proposito, occorre osservare che ai sensi dell'art. 106 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e nel sistema di cui al t.u. 4 febbraio 1915, n. 148, i provvedimenti in materia di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche di interesse comunale rientrano nella competenza del Consiglio comunale; ma resta salva la facoltà di demandare al Sindaco la fase meramente attuativa (Cons. Stato , sez. IV, 2 marzo 2001, n. 1158 e 9 ottobre 1991, n. 798).

Nella specie, il consiglio comunale, con le ricordate delibere nn. 102 e 205 del 1985 ha approvato il P.I.P. manifestando in concreto la sua volontà di realizzare i progetti di insediamenti produttivi con l'indicazione, tra l'altro, dell'area soggetta ad esproprio e delle ditte espropriande; il medesimo consiglio ha successivamente delegato il Sindaco ad emettere gli atti connessi per l'esecuzione del definitivo esproprio.

Perciò il Sindaco si rivela come mero organo attuatore della volontà legittimamente manifestata dall'organo competente, sicchè non è dato di ravvisare alcun vizio degli atti in questione per asserita incompetenza del medesimo Sindaco.

Le conclusioni non sono diverse ove si tenga presente l'ordinamento delle autonomie locali di cui alla l. 8 giugno 1990, n. 142, che demanda rispettivamente al Consiglio ed alla Giunta i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo; anche alla stregua della suddetta normativa, il Sindaco è legittimato ad emanare provvedimenti sforniti di discrezionalità, come quelli attuativi di precedenti delibere del Consiglio.

In base alle pregresse considerazioni l'appello del Comune di Osimo deve essere accolto, mentre deve essere respinto l'appello incidentale degli appellati; per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza del T.A.R. delle Marche 11 aprile 1996, n. 165, va respinto il ricorso proposto per l'annullamento del decreto del Sindaco di Osimo 18 gennaio 1993, n. 1117.

Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV) accoglie l'appello del Comune di Osimo, come in epigrafe, e rigetta l'appello incidentale dei signori Sergio e Maurizio Lucangeli; per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza del T.A.R. delle Marche 11 aprile 1996, n. 165, respinge il ricorso per l'annullamento del decreto del Sindaco di Osimo 18 gennaio 1993, n. 1117.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 20 aprile 2001, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), in camera di consiglio, con l'intervento dei signori:

- Gaetano TROTTA PRESIDENTE

- Domenico LA MEDICA Consigliere, estensore

- Dedi Marinella RULLI Consigliere

- Maria Grazia Cappugi Consigliere

- Aldo SCOLA Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Depositata il 17 luglio 2001.

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