CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Ordinanza 25 luglio 2001 n. 4057 - Pres. Paleologo, Est. Borioni - Istituto scientifico "Eugenio Medea" - Associazione "La nostra famiglia" - O.N.L.U.S. (Avv.ti Rocco Mangia e Enrico Romanelli) c. Regione Lombardia (n.c.).
Giustizia amministrativa - Ingiunzioni di pagamento - Ex art. 8 L. n. 205/2000 - Presupposti - Mancata contestazione delle somme richieste - Necessità - Omessa costituzione della P.A. in grado di appello - Non consente l'emissione dell'ingiunzione.
Giustizia amministrativa - Ingiunzioni di pagamento - Ex art. 8 L. n. 205/2000 - Presupposti - Mancata contestazione dell'ammontare e dell'esigibilità del credito - Necessità - Fattispecie relativa a somme dovute dalla Regione ma accreditate dallo Stato.
Secondo l'art. 186 bis del c.p.c. (richiamato dall'art. 8 della legge 21 luglio 2000, n. 205), presupposto per l'emissione dell'ordinanza contenente l'ingiunzione è che venga chiesto il pagamento di "somme non contestate dalle parti costituite". La mancata contestazione del credito vantato dal richiedente deve riferirsi alla posizione assunta dalle parti davanti al giudice chiamato a pronunziare l'ordinanza, onde non può essere accolta la richiesta di ingiunzione nel caso in cui la P.A., anche se si era costituita innanzi al giudice di primo grado, in grado di appello poi non si sia costituita.
Il pagamento della somma ai sensi dell'art. 186 bis del c.p.c. può essere ordinato quando non siano contestati né l'ammontare né l'esigibilità del credito (alla stregua del principio la Sez. IV ha ritenuto che l'affermazione della Regione Lombardia secondo cui la stessa si sarebbe impegnata a corrispondere le somme "a seguito del trasferimento dei fondi da parte statale", non rendeva chiaro se, riferendosi ai fondi di provenienza statale, la Regione avesse inteso sostenere che, nel frattempo, il creditore non aveve titolo ad ottenerne il pagamento).
per l'ingiunzione
del pagamento della somma di £. 278.640.000=, ai sensi dell'art.8 della legge 21 luglio 2000, n.205.
Vista l'istanza dell'Istituto appellante;
Visto l'art.8 della legge 21 luglio 2000, n.205.
Visti gli atti tutti della causa;
Alla camera di consiglio del 27 marzo 2001, relatore il consigliere Marcello Borioni, udito l'avv.to Mangia;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
L'Istituto scientifico "Eugenio Medea" - associazione "La nostra famiglia" - O.N.L.U.S. ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. della Lombardia, sez.I, Milano, 21 dicembre 2000, n.8992, con il quale è stato rigettato il ricorso dello stesso Istituto per la condanna della Regione Lombardia al pagamento di somme per prestazioni rese a pazienti del servizio sanitario regionale nell'anno 1997.
Con l'atto d'appello l'Istituto appellante ha anche chiesto che, ai sensi dell'art.8, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n.205, sia subito ingiunto alla Regione Lombardia il pagamento di £.278.640.000.
La Regione Lombardia, allo stato, non è costituita.
DIRITTO
La domanda è infondata.
L'art. 8 della legge 21 luglio 2000, n.205, ha introdotto nel giudizio amministrativo la possibilità di ottenere, anche in secondo grado (comma 4), secondo un procedimento modellato sullo schema del processo amministrativo (comma 3), un provvedimento anticipatorio della pronunzia di merito "quando, in ordine al credito azionato, ricorrono i presupposti di cui agli articoli 186 bis e 186 ter del codice di procedura civile" (comma 2).
Secondo l'art.186 bis del c.p.c., presupposto per l'emissione dell'ordinanza è che abbia per oggetto il pagamento di "somme non contestate dalle parti costituite".
L'Istituto istante afferma che la somma di £.278.640.000 sarebbe stata "pacificamente riconosciuta come dovuta dalla regione Lombardia nel corso del giudizio di primo grado".
Tuttavia di ciò non fornisce alcuna prova.
Nella sentenza di primo grado si legge (pag.3) che la Regione Lombardia ha chiesto il rigetto della domanda "deducendo l'avvenuto pagamento, salvo che per una differenza di lire 278.640.000, che si impegnava a corrispondere a seguito del trasferimento dei fondi da parte statale".
Questa indicazione non è sufficiente per l'emanazione dell'ordinanza di cui all'art.186 bis.
Anzitutto perché, secondo la norma citata, la mancata contestazione del credito vantato dal richiedente deve riferirsi alla posizione assunta dalle parti davanti al giudice chiamato a pronunziare l'ordinanza. E in questo grado la Regione Lombardia non è costituita.
Inoltre, il pagamento della somma può essere ordinato quando non siano contestati né l'ammontare né l'esigibilità del credito. E, sotto questo secondo profilo, non è chiaro se, riferendosi ai fondi di provenienza statale, la Regione abbia inteso sostenere che, nel frattempo, il creditore non ha titolo ad ottenerne il pagamento.
Pertanto, non sussistendo i presupposti per l'ingiunzione, la domanda va rigettata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV) rigetta l'istanza.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 10 aprile 2001, con l'intervento dei sigg.ri:
Giovanni Paleologo PRESIDENTE
Marcello Borioni consigliere estensore,
Aldo Scola consigliere,
Giuseppe Carinci consigliere,
Vito Poli consigliere.
Depositata il 25 luglio 2001.