CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 3 ottobre 2001 n. 5198
- Pres. Paleologo, Est. Salvatore - Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali ed altri (Avv.ra Stato) c. Maggio (Avv. Eulo Cotza) -Giurisdizione e competenza - Pubblico impiego - Segretari comunali e provinciali - Impugnativa delibera dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali Relativa alla domanda di iscrizione nelle varie fasce - Competenza del TAR Lazio.
Il TAR del Lazio è competente a decidere un ricorso avverso il diniego opposto dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali alla domanda di iscrizione nelle varie fasce, data la natura dell'Agenzia e l'efficacia del provvedimento, non territorialmente limitato alla regione di appartenenza dell'interessato (1).
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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1813.
Ha aggiunto la Sez. IV nella parte motiva della sentenza in rassegna che l'agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari, anche se articolata in sezioni regionali, è, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, organo centrale dello Stato e, a norma dell'art. 17, comma 76, della legge 15 maggio 1997, n. 127, possiede la struttura unitaria di organo centrale, rispetto alla quale la sua articolazione (al pari dell'albo) in sezioni regionali, costituisce un fatto meramente organizzativo, data l'efficacia a carattere nazionale che rivestono i suoi provvedimenti, riguardanti lo status di segretari comunali o provinciali dei singoli soggetti, in virtù della singola iscrizione all'Albo (cfr. artt. 6 e 12 del D.P.R. n. 465 del 1977).
All'Albo dei segretari comunali e provinciali sono di norma iscritti, ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, i laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, in possesso di abilitazione per segretario comunale e provinciale e i segretari comunali e provinciali già in servizio con la predetta qualifica e funzioni presso un comune. Alla sezione speciale dell'albo possono, invece, chiedere di essere iscritti, a norma dell'art. 18 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, i segretari comunali e provinciali in servizio per ricoprire - conservando il trattamento economico pensionabile e la qualifica - i posti disponibili di livello corrispondente a quella delle varie qualifiche della carriera di segretario comunale e provinciale presso le amministrazioni statali che presentino disponibilità di organico secondo una graduatoria nazionale compilata dal Dipartimento della funzione pubblica.
In ambedue i casi i provvedimenti dell'agenzia non hanno efficacia territorialmente limitata alla circoscrizione di una determinata regione, come richiede il secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 1034 del 1971 per radicare la competenza del tribunale territoriale.
L'ammissione all'albo comporta, infatti, la possibilità per l'iscritto di svolgere le funzioni di segretario comunale o provinciale in qualsiasi parte del territorio nazionale ove le eserciti all'atto dell'entrata in vigore del provvedimento istitutivo dell'albo medesimo; ovvero di essere inserito in una graduatoria avente efficacia nazionale. L'iscrizione alla sezione speciale dell'albo implica, in via transitoria, la possibilità di beneficiare della mobilità presso le amministrazioni statali - anche stavolta dell'intero territorio nazionale - che presentino carenze di organico.
per sentire dichiarare
la competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Paolo Maggio davanti al T.A.R. della Sardegna per l'annullamento dell'atto del Direttore generale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali 10 agosto 2000 n. 14792, recante il diniego d'iscrizione nella IV fascia professionale, nonché di ogni altra determinazione contemplante il diniego; dell'atto del Direttore generale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali 10 agosto 2000 n. 14791, recante il diniego di assegnazione del ricorrente al Comune di Iglesias.
(omissis)
F A T T O
Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, notificato il 19, 20 e 22 settembre 2000, Paolo Maggio impugnava l'atto del Direttore generale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali 10 agosto 2000 n. 14792, recante il diniego di iscrizione nella IV fascia professionale, nonché ogni altra determinazione contemplante il diniego; l'atto del Direttore generale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali 10 agosto 2000 n. 14791, recante il diniego di assegnazione del ricorrente al Comune di Iglesias.
Con istanza per regolamento di competenza notificata il 16 ottobre 2000 e depositata l'8 marzo successivo, l'avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari rilevava che i provvedimenti impugnati promanano da ente a carattere ultraregionale con sede in Roma e riguardano dinieghi la cui efficacia non è territorialmente limitata alla circoscrizione del tribunale adito.
Il ricorso, pertanto, rientrerebbe nella cognizione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio a norma dell'art. 3, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
L'originario ricorrente non si è costituito in questa fase del giudizio e l'istanza è stata trattenuta in decisione.
D I R I T T O
L'istanza di regolamento è fondata.
La Sezione ha avuto modo (cfr. Sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1813) di affermare che sul ricorso avverso il diniego opposto dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali alla domanda di iscrizione nelle varie fasce, è competente a decidere il TAR del Lazio, data la natura dell'Agenzia e l'efficacia del provvedimento, non territorialmente limitato alla regione di appartenenza del ricorrente.
Anche se articolata in sezioni regionali, l'agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari è, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, organo centrale dello Stato e, a norma dell'art. 17, comma 76, della legge 15 maggio 1997, n. 127, possiede la struttura unitaria di organo centrale, rispetto alla quale la sua articolazione (al pari dell'albo) in sezioni regionali, costituisce un fatto meramente organizzativo, data l'efficacia a carattere nazionale che rivestono i suoi provvedimenti, riguardanti lo status di segretari comunali o provinciali dei singoli soggetti, in virtù della singola iscrizione all'Albo (cfr. artt. 6 e 12 del D.P.R. n. 465 del 1977).
All'Albo dei segretari comunali e provinciali sono di norma iscritti, ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, i laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, in possesso di abilitazione per segretario comunale e provinciale e i segretari comunali e provinciali già in servizio con la predetta qualifica e funzioni presso un comune. Alla sezione speciale dell'albo possono, invece, chiedere di essere iscritti, a norma dell'art. 18 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, i segretari comunali e provinciali in servizio per ricoprire - conservando il trattamento economico pensionabile e la qualifica - i posti disponibili di livello corrispondente a quella delle varie qualifiche della carriera di segretario comunale e provinciale presso le amministrazioni statali che presentino disponibilità di organico secondo una graduatoria nazionale compilata dal Dipartimento della funzione pubblica.
In ambedue i casi i provvedimenti dell'agenzia non hanno efficacia territorialmente limitata alla circoscrizione di una determinata regione, come richiede il secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 1034 del 1971 per radicare la competenza del tribunale territoriale.
L'ammissione all'albo comporta, infatti, la possibilità per l'iscritto di svolgere le funzioni di segretario comunale o provinciale in qualsiasi parte del territorio nazionale ove le eserciti all'atto dell'entrata in vigore del provvedimento istitutivo dell'albo medesimo; ovvero di essere inserito in una graduatoria avente efficacia nazionale. L'iscrizione alla sezione speciale dell'albo implica, in via transitoria, la possibilità di beneficiare della mobilità presso le amministrazioni statali - anche stavolta dell'intero territorio nazionale - che presentino carenze di organico.
Il diniego emanato nei confronti del ricorrente, oltre ad essere emesso da un ente la cui efficacia non è territorialmente limitata, produce pertanto effetti non circoscritti alla regione dove l'interessato presta servizio.
Né a radicare la competenza del TAR adito può essere invocato il criterio della sede di servizio del pubblico impiegato, che l'art. 3 secondo comma L. 6 dicembre 1971 n. 1034 utilizza ai fini del riparto di competenza tra più organi di giurisdizione amministrativa di primo grado.
L'indicato criterio, infatti, subisce deroga in presenza di provvedimenti amministrativi ad efficacia ultraregionale, intendendosi per tali gli atti che, per la loro intrinseca natura, ovvero per gli effetti specifici che immediatamente e direttamente ad essi collega l'ordinamento, sono destinati a spiegare la loro potenzialità lesiva, in riferimento alla situazione soggettiva per le quali si invoca la tutela giurisdizionale, oltre l'ambito di un tribunale periferico. Tale non è il caso del provvedimento impugnato dal Maggio, di diniego di iscrizione nella IV fascia, la cui efficacia immediata e diretta è, come sopra chiarito, quella di inibire l'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale. Anche da questo punto di vista, resta pertanto confermato che il TAR competente è quello del Lazio, con sede in Roma.
L'istanza di regolamento, pertanto, deve essere accolta.
Le spese di giudizio vanno poste a carico dell'originario ricorrente e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), dichiara la competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, a conoscere del ricorso proposto da Paolo Maggio davanti al TAR per la Sardegna, sopra meglio specificato.
Condanna l'originario ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia per la gestione dell'Albo, delle spese del regolamento di competenza, spese che liquida in complessiva £. 2.000.000 (due milioni).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 13 febbraio 2001 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:
Giovanni Paleologo Presidente
Costantino Salvatore Consigliere est.
Anselmo Di Napoli Consigliere
Marcello Borioni Consigliere
Dedi Rulli Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Depositata il 3 ottobre 2001.