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Giurisprudenza
n. 10-2001 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 6 ottobre 2001 n. 5306 - Pres. Paleologo, Est. La Medica - Commissione statale di controllo sugli atti della Regione Toscana (Avv. Stato Guizzi) c. Cardini ed altro (Avv.ti Lorenzoni e Lucibello) e Regione Toscana (Avv. Chiti) - (conferma, con diversa motivazione, T.A.R. Toscana, Sez. III, 24 febbraio 1992, n. 106).

Atto amministrativo - Atto di controllo - Richiesta di chiarimenti - Può essere effettuata per una sola volta - Annullamento adottato dopo una seconda richiesta di chiarimenti - Illegittimità.

E' illegittimo, ai sensi dell'art. 45 della l. 10 febbraio 1953, n. 62, il provvedimento di annullamento di una delibera adottato dalla Commissione di controllo sugli atti amministrativi della Regione, ove risulti che, dopo una prima richiesta di chiarimenti, la Commissione stessa abbia adottato una seconda richiesta di chiarimenti e, solo successivamente agli ulteriori elementi ricevuti, ha pronunciato la contestata decisione di annullamento. Invero, una volta ottenuti gli elementi integrativi di giudizio, l'organo di controllo può solo procedere all'annullamento o all'approvazione del provvedimento sottoposto al suo esame, ma non può disporre un supplemento di istruttoria, avendo esaurito con la prima richiesta di chiarimenti il relativo potere (1).

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(1) Giurisprudenza costante. Come si ricorda nella motivazione della sentenza in rassegna, l'art. 45 della l. 10 febbraio 1953, n. 62, stabilisce che "le deliberazioni degli organi regionali. divengono esecutive se la Commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento nel termine di venti giorni"; aggiunge inoltre che, in caso di richiesta di chiarimenti, "la deliberazione diventa esecutiva se la Commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzione dell'Amministrazione regionale".

Da tali disposizione, come osservato dalla Sez. IV, emerge quindi che la fase della richiesta di chiarimenti da parte dell'organo di controllo può essere esperita una sola volta, risolvendosi altrimenti la reiterazione della stessa in una illegittima dilatazione dei termini perentori entro cui esercitare il potere-dovere del controllo amministrativo.

Nè, d'altra parte, una seconda richiesta di chiarimenti può ritenersi legittima per l'eventuale mancata completezza di controdeduzioni da parte dell'Autorità di amministrazione attiva sulla prima richiesta di chiarimenti, atteso che in ogni caso con la prima richiesta di chiarimenti l'organo di controllo esaurisce il proprio potere istruttorio.

FATTO

La Regione Toscana con delibera della giunta regionale 9 giugno 1986, n. 5252, aveva disposto l'inquadramento nel ruolo sanitario, ai sensi dell'art. 3 della l. 20 maggio 1985, n. 207, di alcuni dipendenti tra cui Carla Cardini e Annamaria Masi.

Tale delibera è stata annullata con decisione del Commissariato di governo nella Regione Toscana 2 febbraio 1989, n. 960, sul rilievo che i titoli posseduti dalle interessate non rientrano tra quelli indicati nei decreti del Ministero della sanità 30 gennaio 1982 e 10 febbraio 1984, né tra quelli richiesti dalla normativa prima vigente (d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, art. 118 ss).

Le menzionate dipendenti hanno impugnato la predetta decisione e l'impugnativa è stata accolta dal T.A.R. Toscana con sentenza della sez. III, 24 febbraio 1992, n. 106, nei cui confronti la Commissione statale di controllo sugli atti della Regione Toscana propone appello.

Al riguardo, l'Amministrazione appellante afferma che le suddette dipendenti alla data in cui è intervenuta la l. n. 207 del 1985 erano in rapporto convenzionale con l'U.S.L. n. 9 della Toscana.

Detto rapporto è nullo ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, sia perché le convenzioni con gli enti locali non risultano "già instaurate" alla data di entrata in vigore del citato decreto, sia perché non risulta che l'U.S.L. abbia confermato nel triennio le convenzioni.

Se, dunque, il rapporto delle interessate con l'U.S.L. n. 9 è nullo, il ricorso al T.A.R. era inammissibile per carenza di interesse, non potendo le medesime vantare un diritto ad essere iscritte nel ruolo sanitario della Regione.

L'Amministrazione appellante aggiunge che la data di inizio della convenzione è posteriore al D.M. 30 gennaio 1982, per cui la disciplina del titolo di studio ricade sotto l'impero di detto decreto , senza che possa farsi utile riferimento alla normativa vigente all'atto della precedente convenzione stipulata con i consorzi socio-sanitari n. 34 e n. 35.

Comunque, i titoli posseduti dalle interessate non possono essere considerati diplomi di carattere professionale, come è richiesto dall'art. 3 del d.P.R. 1 giugno 1979, n. 191, sul personale degli enti locali.

Le appellate, costituitesi in giudizio, con memoria depositata in prossimità dell'udienza, hanno contestato il fondamento dell'appello, riproponendo altresì le censure formulate nell'atto introduttivo del giudizio e dal T.A.R. dichiarate assorbite.

Si è costituita in giudizio anche la Regione Toscana , senza depositare alcuna memoria defensionale.

DIRITTO

La Commissione statale di controllo sugli atti della Regione Toscana censura la sentenza del T.A.R. Toscana (sez. III) 24 marzo 1992, n. 106, che, in accoglimento del ricorso proposto da Carla Cardini e Annamaria Masi insieme ad altri dipendenti, ha annullato la decisione del medesimo organo di controllo che, a sua volta, aveva annullato la delibera della Giunta regionale 9 giugno 1986, n. 5252, avente per oggetto l'inquadramento ex art. 3 della l. 20 maggio 1985, n. 207 del personale, tra cui le menzionate ricorrenti, nel ruolo nominativo regionale.

Le predette dipendenti hanno diffusamente contestato il fondamento dell'appello, riproponendo altresì i motivi di ricorsi assorbiti dal giudice di prime cure.

In particolare insistono nel rilievo che l'organo di controllo, all'esito di una prima richiesta di chiarimenti, ha ritenuto incompleti gli elementi acquisiti ed ha avanzato, in violazione dell'art. 45 della l. 10 febbraio 1953, n. 62, un'altra richiesta di chiarimenti e, solo successivamente agli ulteriori elementi ricevuti, ha pronunciato la contestata decisione di annullamento.

Il motivo è fondato.

La predetta norma stabilisce che "le deliberazioni degli organi regionali. divengono esecutive se la Commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento nel termine di venti giorni"; aggiunge che, in caso di richiesta di chiarimenti, "la deliberazione diventa esecutiva se la Commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzione dell'Amministrazione regionale".

Emerge, quindi, che la fase della richiesta di chiarimenti da parte dell'organo di controllo può essere esperita una sola volta, risolvendosi altrimenti la reiterazione della stessa in una illegittima dilatazione dei termini perentori entro cui esercitare il potere-dovere del controllo amministrativo.

D'altra parte, non sembra che possa invocarsi, a sostegno della legittimità della seconda richiesta di chiarimenti, la circostanza, posta in evidenza nella decisione di annullamento in questione, dell'asserita mancata completezza di controdeduzioni da parte della regione sulla prima richiesta di chiarimenti.

Una volta, invero, ottenuti gli elementi integrativi di giudizio, l'organo di controllo può procedere all'annullamento o all'approvazione del provvedimento sottoposto al suo esame, ma non può disporre un supplemento di istruttoria, avendo esaurito con la prima richiesta di chiarimenti il relativo potere.

Pertanto, la decisione di annullamento dell'organo di controllo deve ritenersi illegittimamente emessa, sicchè va confermata, anche se con diversa motivazione, la pronuncia del T.A.R. della Toscana che è pervenuta alle medesime conclusioni.

Le spese del secondo grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, ravvisandosi la sussistenza di giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV), decidendo sull'appello, conferma con diversa motivazione l'appellata sentenza.

Compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio .

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 19 giugno 2001 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV), in camera di consiglio, con l'intervento dei Signori:

Paleologo Giovanni Presidente

La Medica Domenico Consigliere, est.

Borioni Marcello Consigliere

Carinci Giuseppe Consigliere

De Francisco Ermanno Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Depositata il 6 ottobre 2001.

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