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n. 10-2001 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 8 ottobre 2001 n. 5313 - Pres.ff. La Medica, Est. Saltelli - Acanfora (Avv. Avallone) c. Ministero dell'Interno (Avv.ra Stato).

Giustizia amministrativa - Sentenza - Correzione degli errori materiali - Utilizzabilità della procedura solo nel caso in cui non si alteri il contenuto sostanziale della pronuncia - Inutilizzabilità nel caso di omessa pronuncia del giudice.

Con la procedura per la correzione degli errori materiali è possibile emendare un'inesattezza accidentale rilevabile immediatamente ed ictu oculi dal contesto dell'atto (1), utilizzando criteri che emergono dalla stessa sentenza, senza alterarne il contenuto (2). Per contro è inammissibile l'istanza di correzione quando l'asserito errore consiste nella mancata pronuncia da parte del giudice su un capo della domanda, in quanto in questo caso non si ha una mera omissione materiale ed anzi modifica la statuizione stessa (3).

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(1) Cons. Stato, Sez. IV, 4 maggio 1999 n. 792.

(2) Cons. Stato, Sez. IV, 17 dicembre 1998 n. 1809; 17 marzo 1992 n. 294.

(3) Alla stregua del principio la Sez. IV nella specie, mentre ha disposto la correzione di alcuni errori materiali contenuti nella precedente sentenza, ha ritenuto viceversa che non era possibile disporsi la distrazione delle spese in favore del difensore anticipatario, non potendo farsi rientrare tale asserita omissione nel concetto di errore materiale, incidendo direttamente sulla statuizione contenuta nella decisione.

 

F A T T O

Con decisione n. 1540 del 6 ottobre 1999 il Consiglio di Stato (sez. IV) accoglieva il ricorso proposto da Raffaele Acanfora per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 845 del 7 marzo 1996 del Pretore di Nola, in funzione di giudice del lavoro, e, per l'effetto, ordinava all'Amministrazione dell'Interno di corrispondere al ricorrente quanto indicato nella predetta sentenza, oltre agli accessori, come indicati nella motivazione della decisione.

Non veniva tuttavia nominato il commissario ad acta, affidando all'interessato il controllo circa l'esatto adempimento da parte dell'Amministrazione.

Con atto depositato il 16 maggio 2000 Raffaele Acampora rappresentava che l'Amministrazione dell'Interno, malgrado le sollecitazioni, non aveva ancora dato esecuzione alla sentenza pretorile sopra indicata e chiedeva la nomina di apposito commissario ad acta.

Con altro atto, pure depositato il 16 maggio 2000, lo stesso Raffaele Acampora chiedeva inoltre la rettifica di alcuni errori materiali contenuti nella decisione n. 1540 del 6 ottobre 1999.

Infatti, nell'epigrafe di quest'ultima, era riportato come domicilio eletto dal ricorrente quello di Roma, Largo Ginnasi 3, invece di quello di Roma, viale Mazzini n. 4, indicato nel ricorso introduttivo del giudizio; a pagina 2 della decisione poi risultava erroneamente riportato il nominativo di tal Vittoria Giovanna invece di quello del ricorrente Acanfora Raffaele; infine, in ordine al governo delle spese di giudizio, le stesse nella decisione in esame non erano state attribuite al procuratore distrattario che pure ne aveva fatto specifica richiesta.

Con memoria depositata il 5 gennaio 2001 il ricorrente ha brevemente illustrate le proprie richieste, precisando in particolare che l'Amministrazione aveva provveduto soltanto alla liquidazione della pensione a partire dal mese di maggio 1999, senza corrispondere gli arretrati, gli interessi legali e le spese legali.

All'udienza del 16 gennaio 2001 la causa è stata introitata per la decisione.

D I R I T T O

L'istanza di nomina del commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 845 del 7 marzo 1996 del Pretore di Nola, in funzione di giudice del lavoro, è fondata e va accolta.

Benché con la decisione di questa sezione n. 1540 del 6 ottobre 1999 sia stato ordinato all'Amministrazione di corrispondere al ricorrente quanto riconosciutogli con la predetta sentenza pretorile, assegnando a tal fine il termine di 120 giorni, Raffaele Acampora ha rappresentato di aver ricevuto soltanto il pagamento dell'assegno ordinario di invalidità dal mese di maggio 1999, senza che gli siano stati ancora corrisposti gli arretrati.

A prova di tale affermazione il ricorrente ha prodotto dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in data 3 gennaio 2001; l'Amministrazione nulla ha dedotto al riguardo.

Poiché il termine assegnato per l'esecuzione è spirato inutilmente, deve procedersi alla nomina di apposito commissario ad acta per l'integrale esecuzione della citata sentenza del Pretore di Nola, in funzione di giudice del lavoro, n. 845 del 7 marzo 1996: di tale funzione si incarica il Direttore titolare della Direzione Provinciale del Tesoro di Napoli o suo delegato, il quale adotterà con la massima tempestività possibile tutte le misure sostitutive necessarie, provvedendo quindi ad inoltrare specifica documentata relazione circa l'inadempimento alla competente Procura della Corte dei Conti per l'eventuale accertamento del danno erariale.

Quanto alla istanza di correzione degli errori materiali contenuti nella decisione n. 1540 del 6 ottobre 1999 di questa Sezione, osserva il Collegio che essa è solo parzialmente fondata.

E' noto infatti che con la procedura per la correzione degli errori materiali è possibile emendare un'inesattezza accidentale rilevabile immediatamente ed ictu oculi dal contesto dell'atto (C.d.S., sez. IV, 4 maggio 1999 n. 792), utilizzando criteri che emergono dalla stessa sentenza, senza alterarne il contenuto (C.d.S., sez. IV, 17 dicembre 1998 n. 1809; 17 marzo 1992 n. 294).

Per contro è inammissibile l'istanza di correzione quando l'asserito errore consiste nella mancata pronuncia da parte del giudice su un capo della domanda, in quanto in questo caso non si ha una mera omissione materiale ed anzi modifica la statuizione stessa.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, deve correggersi la decisione in argomento, sia nell'epigrafe, laddove in luogo di "elettivamente domiciliato in Roma, via Largo Ginnasi, n.2", deve intendersi "elettivamente domiciliato in Roma, via G. Mazzini n. 4", sia al rigo sesto della pagina 2, laddove in luogo di "la sig.ra Vittoria Giovanna" deve intendersi "il sig. Acanfora Raffaele", trattandosi di mere sviste ed errori materiali, come risulta dal mero esame del ricorso introduttivo e della sentenza della cui esecuzione si tratta.

Non può disporsi per contro la distrazione delle spese in favore del difensore anticipatario, non potendo farsi rientrare tale asserita omissione nel concetto di errore materiale, incidendo direttamente sulla statuizione contenuta nella decisione.

Le spese del presente procedimento possono essere compensate sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta) accoglie l'istanza per la nomina del commissario ad acta per l'esatta esecuzione della sentenza n. 845 del 7 marzo 1996 del Pretore di Nola, in funzione di giudice del lavoro, e incarica a tal fine il Direttore titolare della Direzione Provinciale del Tesoro di Napoli o suo delegato.

Accoglie altresì in parte l'istanza di correzione degli errori materiali contenuti nella decisione n. 1540 del 6 ottobre 1999 di questa sezione, nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2001, con la partecipazione dei seguenti magistrati:

LA MEDICA DOMENICO - Presidente f.f.

SALVATORE COSTANTINO - Consigliere

DI NAPOLI ANSELMO - Consigliere

LAMBERTI CESARE - Consigliere

SALTELLI CARLO - Consigliere, est.

L'estensore Il Presidente

Il Segretario

Depositata l'8 ottobre 2001.

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