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n. 10-2001 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 16 ottobre 2001 n. 5467 - Pres. Venturini, Est. Lamberti - Baldin e c.ti (Avv.ti A. Pavanini e F. Lorenzoni) c. Regione Veneto e Comune di Roana (Avv.ti A. Bianchini ed E. Romanelli) - (conferma T.A.R. Veneto, 24 dicembre 1994, n. 1154).

Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore generale - Natura e funzione.

Giustizia amministrativa - Termine per l'impugnazione - Nel caso di P.R.G. e sue varianti - Decorrenza - Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta o nel Bollettino regionale - Data di esecutività eventualmente prevista dalla legislazione regionale - Irrilevanza.

Il piano regolatore, o la sua variante generale costituiscono strumenti di disciplina globale o per ampi comparti del territorio comunale, tali cioè da definire un assetto aggregato di prescrizioni, la cui interazione postula l'unicità del disegno e la non scomponibilità dei singoli precetti, tutti coerentemente indirizzati a un risultato globale.

Il termine per l'impugnazione del P.R.G. (e delle sue varianti) decorre dalla data di pubblicazione, non essendo richiesta la notificazione del P.R.G. stesso agli interessati né il decorso dell'ulteriore termine di efficacia eventualmente previsto in sede regionale (1).

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(1) Alla stregua del principio nella specie la Sez. IV ha ritenuto del tutto irrilevante, ai fini del decorso del termine d'impugnazione, la circostanza che l'art. 51 l.r. Veneto 27 giugno 1985, n. 61 subordina l'efficacia del piano regolatore generale al decorso di 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva nel Bollettino Ufficiale della Regione, atteso tale disposizione deve essere interpretata nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, e pertanto non può esserle attribuito alcun effetto derogatorio delle regole sui procedimenti impugnatori, che individuano la decorrenza del termine di al momento della piena conoscenza del provvedimento gravato e non dal momento della sua efficacia.

In proposito è stato riaffermato che «nei confronti del piano regolatore, al pari di tutti gli atti a contenuto generale, il termine per impugnare decorre dal momento in cui si verifica la lesione dell'interesse sostanziale ovvero quando il pregiudizio del ricorrente sebbene non verificato, si verificherà certamente in futuro».

Nella specie, la lesività del P.R.G. è direttamente connessa alla sua emanazione e non dipende dalla decorrenza del termine che la legge richiede per la sua efficacia: la necessità che fra la pubblicazione del provvedimento stesso e la sua entrata in vigore decorra il termine di quindici gironi previsto dall'art. 51 della l.r. n. 61/85 rappresenta, quindi, secondo la Sez. IV, una mera condizione termine di operatività, che ha rilevanza solo in relazione alla capacità dello strumento urbanistico di regolare l'assetto del territorio e per consentire all'Amministrazione di adottare i provvedimenti conformativi del Piano stesso.

Non è quindi il momento dell'esecutività del provvedimento a determinare la eventuale lesione nella sfera del privato, ma la sua pubblicazione che assolve allo scopo di renderlo conoscibile e determinare le modificazioni nella sfera degli interessi protetti da cui deriva l'efficacia lesiva dell'atto e la cui conseguente impugnabilità.

Il principio affermato sembra tuttavia in contrasto con altro principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento agli atti soggetti a controllo, secondo cui in tali ipotesi il termine per l'impugnazione - a meno che la delibera non sia dichiarata esecutiva - comincia a decorrere dalla data in cui, a seguito del controllo, la delibera stessa sia divenuta esecutiva.

 

 

F A T T O

Con delibera consiliare del 19 dicembre 1989 n. 238 il Comune di Roana ha adottato il nuovo Piano Regolatore Generale, individuando, tra l'altro, fra l'altro, in località Cesuna, un ambito unitario di lottizzazione C2/2, destinato a edificazione residenziale a bassa densità edilizia, comprendente i mappali n. 281, n. 282 e parte del mappale 283.

A seguito del parere 25 settembre 1991 della Commissione Tecnica Regionale circa l'esigenza di alcuni stralci relativamente al settore residenziale per salvaguardare aree aventi particolare valenza paesistica e panoramica situate in zone Cl/1, C2/1, C2/2 la Giunta Regionale approvava il Piano facendo proprie le motivazioni e le conclusioni del citato parere.

Confermava, quindi, lo stralcio della zona C2/2, che interessava la porzione relativa al mappale n. 284 di proprietà dei sigg.ri Baldin, che hanno impugnato il P.R.G. di Roana con ricorso notificato al Comune e alla Regione Veneto. Il T.A.R. Veneto, ha dichiarato il ricorso irricevibile, in accoglimento delle eccezioni pregiudiziali degli intimati circa la tardività della notifica rispetto alla pubblicazione del piano.

Nell'appello i sigg.ri Baldin hanno affermato che il termine di impugnazione decorreva non dalla data di pubblicazione del piano sul bollettino ufficiale della regione ma richiedeva l'acquisizione di efficacia della delibera di giunta regionale: comportava pertanto il decorso degli ulteriori quindici giorni dalla sua pubblicazione.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Roana e la regione, chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa è stata nuovamente chiamata alla pubblica udienza del 26 giugno 2001 e trattenuta in decisione.

D I R I T T O

Nell'impugnata decisione il T.A.R. del Veneto ha dichiarato irricevibile il ricorso avverso il piano regolatore generale di Roana, che aveva sottratto all'edificazione alcune aree di proprietà dei sigg.ri Baldin perché notificato al comune e alla regione tardivamente rispetto al termine ex art. 21 l. n. 1034/71.

Ad avviso del primo giudice detto termine decorreva in ogni caso dalla pubblicazione della delibera regionale di approvazione del piano e non già dall'efficacia del medesimo, che interveniva dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

La prescrizione dell'art. 51 l.r. Veneto 27 giugno 1985, n. 61 che subordina l'efficacia del piano regolatore generale al decorso di 15 dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva nel Bollettino Ufficiale della Regione deve essere interpretata nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, e pertanto non può esserle attribuito alcun effetto derogatorio delle regole sui procedimenti impugnatori, che individuano la decorrenza del termine di al momento della piena conoscenza del provvedimento gravato e non dal momento della sua efficacia.

Sostengono gli appellanti che il decorso del termine per ricorrere dall'esecutività dell'atto soddisfa la necessità di assicurare al soggetto leso dal provvedimento il termine effettivo di sessanta giorni di tempo per impugnarlo: la legge regionale n. 61 del 1985 è pertanto conforme ai i principi generali in tema di esecutività dell'atto e decorrenza del termine per ricorrere, che non può prescindere dalla vacatio allorché l'efficacia del provvedimento sia subordinata alla sua pubblicazione sugli organi ufficiali come condizione per la loro efficacia.

L'assunto va disatteso.

Nei confronti del piano regolatore, al pari di tutti gli atti a contenuto generale, il termine per impugnare decorre dal momento in cui si verifica la lesione dell'interesse sostanziale ovvero quando il pregiudizio del ricorrente sebbene non verificato, si verificherà certamente in futuro.

Nella specie, la lesività del provvedimento è direttamente connessa alla sua emanazione e non dipende dalla decorrenza del termine che la legge richiede per la sua efficacia: la necessità che fra la pubblicazione del provvedimento stesso e la sua entrata in vigore decorra il termine di quindici gironi previsto dall'art. 51 della l.r. n. 61/85 rappresenta una mera condizione termine di operatività, che ha rilevanza solo in relazione alla capacità dello strumento urbanistico di regolare l'assetto del territorio e per consentire all'Amministrazione di adottare i provvedimenti conformativi del Piano stesso.

Non è quindi il momento dell'esecutività del provvedimento a determinare la eventuale lesione nella sfera del privato, ma la sua pubblicazione che assolve allo scopo di renderlo conoscibile e determinare le modificazioni nella sfera degli interessi protetti da cui deriva l'efficacia lesiva dell'atto e la cui conseguente impugnabilità.

Del resto la giurisprudenza amministrativa è del tutto consolidata nell'affermare che il termine per l'impugnazione del P.R.G. (e delle sue varianti) decorre dalla data di pubblicazione, non essendo richiesta la sua notificazione agli interessati né il decorso dell'ulteriore termine di efficacia.

E ciò per il presupposto che il piano regolatore, o la sua variante generale costituiscono strumenti di disciplina globale o per ampi comparti del territorio comunale, tali cioè da definire un assetto aggregato di prescrizioni, la cui interazione postula l'unicità del disegno e la non scomponibilità dei singoli precetti, tutti coerentemente indirizzati a un risultato globale.

Deve quindi essere confermata la sentenza di primo grado respinto il presente appello

Le spese del presente grado possono tuttavia compensarsi per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in premesse, lo respinge confermando la sentenza impugnata.

Compensa integralmente fra le parti le spese del grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2001, Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quarta - con l'intervento dei sigg.ri:

Lucio Venturini Presidente

Cesare Lamberti Consigliere estensore

Marinella Dedi Rulli Consigliere

Aldo Scola Consigliere

Giuseppe Carinci Consigliere

Depositata il 16.10.2001.

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