CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 29 ottobre 2001 n. 5628 - Pres. Trotta, Est. Carinci - Comune di Loano (Avv.ti L. Cocchi ed E. Romanelli) c. Pizzorno (Avv.ti L. Piscitelli e G. F. Romanelli) e Regione Liguria (n.c.) - (annulla T.A.R. Liguria, 1° febbraio 2001, n. 89).
1. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore generale - Vincoli a contenuto espropriativo da esso previsti - Reiterazione mediante variante generale - Termine di impugnazione - Decorrenza dalla data di pubblicazione della variante - Reiterazione disposta con atti singoli - Decorrenza dall'atto di notifica individuale.
2. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore generale - Vincoli a contenuto espropriativo da esso previsti - Reiterazione mediante variante - Previsione generica dell'indennizzo - Sufficienza.
3. Espropriazione per p.u. - Dichiarazione di p.u. - Comunicazione di avvio del procedimento agli interessati - Necessità - In genere sussiste - Non occorre nei casi in cui il procedimento espropriativo sia regolato da specifiche norme che prevedono forme di partecipazione degli interessati e nei casi in cui questi, comunque, vi abbiano partecipato.
4. Comune e Provincia - Competenza - Localizzazione di una opera pubblica mediante approvazione di variante al P.R.G. - Spetta al Consiglio comunale - Successiva approvazione del progetto esecutivo - Adottata con delibera della G.M. - Legittimità.
5. Atto amministrativo - Generalità - Indicazione del termine e dell'autorità alla quale ricorrere - Omissione - Costituisce mera irregolarità - Conseguenze - Concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile.
6. Atto amministrativo - Convalida - Ex art. 6 della legge 18 marzo 1968 n. 249 - Di atto affetto da incompetenza relativa - Applicabilità anche alle amministrazioni non statali.
1. Nel caso in cui, nell'approvazione di una variante del piano regolatore generale, sussista reiterazione di vincolo espropriativo decaduto, il termine di impugnazione dello strumento urbanistico, sia pure per contestazioni riferite esclusivamente al vincolo reintrodotto, resta soggetto, anche per il privato inciso, alla regola di carattere generale e decorre pertanto dalla data di pubblicazione del piano, non richiedendosi la notifica individuale dello strumento approvato.
Nel caso invece in cui le previsioni urbanistiche costituiscano atti di pianificazione a contenuto singolo, e i vincoli espropriativi vengano a incidere in modo diretto e immediato sui soggetti destinatari del vincolo reiterato, il termine per l'impugnazione può decorrere dalla data di notifica (1).
2. Anche se la reiterazione del vincolo scaduto per superamento del quinquennio di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1968 n. 1187, deve comportare la previsione di un indennizzo, ciò che si richiede nell'atto di reitera è solo una previsione generica di indennizzo, non anche la specifica quantificazione delle spese occorrenti per l'espropriazione e dei possibili mezzi di copertura (2). Il che induce a ritenere valida la costante regola secondo cui il proprietario dell'immobile può solo vantare, nella descritta situazione, un interesse generico all'adozione di una diversa disciplina urbanistica per la sua area, parimenti a quello di ogni altro proprietario che aspira a una utilizzazione più proficua (3).
3. Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. n. 241, sussiste l'obbligo per l'Amministrazione, di comunicare l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti interessati anche nel caso dell'atto di dichiarazione di pubblica utilità, sia pure implicita, nell'approvazione di un'opera pubblica ai sensi della legge 3.1.1978 n. 1 (4); tale obbligo, tuttavia, non ricorre allorquando il procedimento sia regolato da specifiche norme che prevedono forme di partecipazione del privato e nei casi in cui questi vi abbia partecipato, o sia stato comunque raggiunto lo scopo di rendere edotti gli interessati dell'avvio del procedimento (5).
4. Nel caso in cui il Consiglio comunale abbia proceduto alla localizzazione di una opera pubblica mediante la delibera di approvazione della variante al Piano regolatore generale, non è necessario un nuovo intervento per l'approvazione del progetto esecutivo, potendo quest'ultimo atto essere legittimamente adottato dalla Giunta comunale.
5. La mancata indicazione nell'atto finale del regime del contenzioso può costituire irregolarità dell'atto, ma non assume, tuttavia, la consistenza e la rilevanza di un vizio di legittimità (6), potendo giustificare soltanto la riammissione in termini per la proposizione del gravame.
6. La disposizione di cui all'art. 6 della legge 18 marzo 1968 n. 249, che conferisce all'Amministrazione la facoltà di convalidare gli atti viziati di incompetenza anche in pendenza di gravame in sede amministrativa o giurisdizionale, trova applicazione non soltanto nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, ma anche di tutte le Amministrazioni pubbliche, tenuto conto della sua portata generale (7).
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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 dicembre 1998, n. 1904.
Alla stregua del principio nella specie la Sez. IV ha dichiarato irricevibile il ricorso di primo grado, atteso che il Comune aveva adottato una vera e propria variante urbanistica a contenuto generale, in cui la strada in contestazione - in ordine alla quale il vincolo scaduto è stato reiterato - è chiaramente inserita nel tessuto urbanistico di un'ampia zona dalla quale non sarebbe possibile estrapolarla senza incidere sull'intero contesto; in tale ipotesi pertanto il termine per l'impugnazione decorreva dall'ultimo giorno della pubblicazione della variante al P.R.G.
Infatti, la reiterazione del vincolo, anche se accompagnata da una previsione di indennizzo, non comporta modifiche nella natura, funzione e contenuto del P.R.G., che è e resta un atto a contenuto generale. Conseguentemente il regime di impugnazione resta quello già da tempo affermato, e il dies a quo decorre, per tutti gli interessati, dall'ultimo giorno della pubblicazione del provvedimento con il quale è intervenuta l'approvazione definitiva dello strumento urbanistico (Cons. Stato, Sez. V, 6 ottobre 1999 n. 1328).
(2 e 3) Cfr. Cons. Stato, Ad Plen., 22 dicembre 1999, n. 24.
(4) Cfr. Cons. Stato, Ad Plen., 15 settembre 1999, n. 14.
(5) Cons. Stato, Sez. IV, 3 ottobre 1998, n. 1429; 13 novembre 1998, n. 1524.
Alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto che non occorreva avviso di inizio del procedimento, atteso che il ricorrente in primo grado, oltre a partecipare, con la presentazione di osservazioni, al procedimento di approvazione della variante reintroduttiva del vincolo sul suo terreno, aveva anche preso parte, pure qui con proprie osservazioni, all'approvazione del progetto dell'opera pubblica avvenuta sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 3.1.1978 n. 3. Risultava, altresì, che il Comune aveva preso in considerazione tali osservazioni, anche se le aveva respinte. Da questi atti risultava quindi che l'interessato aveva avuto modo di fornire il proprio contributo partecipativo al procedimento di approvazione dell'opera pubblica in questione.
E' stato pertanto ritenuto, in conformità a quanto affermato dalla richiamata giurisprudenza, che non sussisteva necessità, per l'Amministrazione comunale, di procedere ad una ulteriore comunicazione, ex art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241, nemmeno in ordine al procedimento di occupazione d'urgenza, in quanto il risultato cui la disposizione è preordinata era stato già assicurato.
(6) Cons. Stato, Sez. VI, 17 giugno 1998, n. 977.
(7) Cons. Stato, Sez. IV, 12 aprile 1986, n. 253; TAR Toscana, Sez. II, 23 giugno 1999, n. 651.
FATTO
Con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Liguria, Pizzorno Franca ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Loano ha approvato il progetto esecutivo di una strada di P.R.G. in regione Gazzi, comportante dichiarazione di pubblica utilità, nonchè il decreto con cui il Sindaco ha disposto l'occupazione d'urgenza dei terreni occorrenti per la realizzazione dell'opera, insieme all'atto di immissione in possesso e alla redazione dello stato di consistenza. Ha inoltre impugnato, in parte qua, la variante al P.R.G. del 4 dicembre 1998 e la convenzione urbanistica del 17 marzo 1995, concordata tra Comune e società Fresia, finalizzata alla costruzione della strada.
Nel gravame ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. Le relative censure, riepilogate in relazione ai diversi atti impugnati, sono state formulate così come appresso indicato.
A - con riferimento agli atti di approvazione del progetto dell'opera:
- erroneità di presupposto, poiché il tracciato della strada non sarebbe conforme alle previsioni di P.R.G.;
- violazione della legge 3.1.1978 n. 1 e delle norme che stabiliscono il riparto di competenza tra Giunta comunale e Consiglio, e anche perché l'opera progettata troverebbe ragione e scopo in interessi privati, legati a una convenzione urbanistica;
- violazione della legge 7.8.1990 n. 241, per mancata attuazione delle norme di partecipazione al procedimento e difetto di motivazione;
- violazione della legge 11.2.1994 n. 109, poiché la strada progettata non sarebbe inclusa nel programma triennale delle opere pubbliche ed è stata comunque realizzata da soggetto privato;
- mancata acquisizione dei pareri degli organi tecnici comunali e mancata assunzione dell'impegno di spesa;
- assenza dello studio di impatto ambientale previsto dalla normativa regionale in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
B - Con riferimento al decreto sindacale di occupazione d'urgenza:
- illegittimità derivata rispetto agli atti presupposti ritenuti illegittimi, con particolare riferimento alla convenzione urbanistica;
- incompetenza del Sindaco per violazione dell'art. 51 della legge 8.6.1990 n. 142;
- mancata notifica della delibera di localizzazione dell'opera, in quanto atto di natura esecutiva;
- violazione delle norme di partecipazione di cui alla legge 7.8.1990 n. 241;
- violazione, sotto diversi profili, dell'obbligo di motivazione di atti amministrativi.
C - con riferimento alla variante al P.R.G.:
- illegittima imposizione di vincolo sull'area individuata per la realizzazione della strada, vincolo reiterato senza adeguata motivazione con l'adozione della variante al P.R.G. approvata con D.P.G.R. n. 372 del 4 dicembre 1998.
Successivamente alla proposizione del ricorso, a seguito di ordinanza cautelare di accoglimento emessa dal Tribunale adito, il Comune ha ritenuto di convalidare il decreto di occupazione d'urgenza impugnato, riadottandolo con atto del Dirigente comunale ritenuto competente. Tale atto è stato anch'esso contestato dalla Pizzorno, che l'ha impugnato con proposizione dei seguenti motivi aggiunti: illegittimità derivata rispetto agli atti presupposti; violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento; violazione dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi; impossibilità di sostituzione del Funzionario al Sindaco, trattandosi, nel caso, di un'ipotesi di incompetenza assoluta non emendabile; impossibile emanazione del provvedimento in presenza dell'intervenuta sospensione degli atti della procedura; impossibile convalida dell'atto per scadenza dei termini stabiliti per l'inizio lavori e per l'espropriazione.
Con la sentenza specificata in epigrafe, il Tribunale amministrativo, dopo aver rigettato le eccezioni di irricevibilità formulate da parte resistente, ha accolto il ricorso nella parte concernente l'impugnazione della variante al piano regolatore approvata con D.P.G.R. n. 372 del 4 dicembre 1998, affermando, tra l'altro, che il Comune era tenuto a dare adeguata motivazione al vincolo imposto per la realizzazione della strada di P.R.G., trattandosi di vincolo reiterato sulla stessa area, a seguito di decadenza di quello imposto con il precedente strumento urbanistico. Ha dichiarato improcedibile l'impugnativa nella restante parte.
La decisione non è stata condivisa dal Comune di Loano, il quale con atto notificato in data 22 marzo 2001 ha proposto appello per i seguenti motivi.
La tesi sostenuta dalla ricorrente, e accolta dal Tribunale amministrativo, di ritenere il ricorso tempestivo, non è condivisibile. In effetti, anche nel caso di reiterazione di un vincolo scaduto, per aree soggette ad espropriazione, non può essere trascurato che il P.R.G. riveste sempre natura di atto generale, per cui il termine d'impugnazione decorre dalla data in cui vengono compiuti gli atti di pubblicazione, secondo le regole stabilite dall'ordinamento, senza obbligo per l'Amministrazione di procedere alla notifica individuale dello strumento urbanistico. Per tale ragione, il ricorso proposto in primo grado va ritenuto tardivo e in tal senso va riformata l'impugnata sentenza.
Errato è anche il ritenuto difetto di istruttoria e di motivazione con riguardo alla prevista realizzazione della strada di collegamento in questione. La reiterazione di vincoli urbanistici è pur sempre la risultante di una rielaborazione complessa dell'intero territorio comunale, e la motivazione trova quindi riferimento nei criteri tecnico- urbanistici posti a base dello strumento di programmazione considerato nel suo complesso. In ogni caso, il Comune ha messo ben in evidenza, nell'adozione dell'atto in discussione, le permanenti esigenze di viabilità sottostanti alla previsione della strada di collegamento, nonché le cause di impercorribilità tecnica di soluzioni alternative.
Inconsistenti sono anche i motivi di accoglimento, in prime cure, della censura sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento. A parte che nessuna conseguenzialità intercorre tra assenza di idonea motivazione e violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'avviso di avvio del procedimento ricorre, nel caso di specie, negli atti intervenuti a monte dell'approvazione del progetto, comportanti la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, non in ordine a quelli successivi, meramente esecutivi della scelta (Ad. Pl. n. 14 del 1999, da intendere in senso sostanziale e non formalistico). Non può trascurarsi che la Pizzorno è intervenuta nel procedimento di localizzazione dell'opera e di reiterazione del vincolo nell'ambito di formazione del procedimento della variante al P.R.G., e in tale ambito ha già rappresentato ampiamente le proprie ragioni.
Si è costituita in giudizio Pizzorno Franca, la quale ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto.
Con memoria del 2 luglio 2001, il Comune di Loano ha illustrato i motivi dell'appello, con argomentazioni dirette a contestare l'impugnata sentenza e tutte le censure dedotte in primo grado dalla ricorrente, sia di quelle sollevate con il ricorso introduttivo che delle altre proposte con i motivi aggiunti, anche se non esaminate, perché dichiarate assorbite, e presumibilmente riproposte in questa sede. Ha quindi insistito nell'accoglimento dell'appello.
Parte resistente ha illustrato le opposte tesi con memoria del 27 giugno 2001, sostenendo che tutte le censure sollevate dall'appellante sono da ritenere infondate. Si è soffermata, inoltre, sull'eccezione di irricevibilità del ricorso in primo grado, sostenendo l'infondatezza della tesi avanzata dal Comune. Ha inoltre riproposto tutti i motivi del ricorso introduttivo, dichiarati assorbiti in primo grado, motivi che ha illustrato singolarmente, insistendo nella loro fondatezza, e ha quindi concluso con la richiesta di rigetto dell'appello, in quanto irricevibile, inammissibile e comunque infondato.
All'udienza del 10 luglio 2001 la causa è stata assegnata in decisione.
DIRITTO
1 - Con la sentenza specificata in epigrafe, il Tribunale amministrativo della Liguria ha annullato in parte qua, su ricorso presentato da Pizzorno Franca, la variante generale al piano regolatore del Comune di Loano. Contestualmente, ha dichiarato improcedibile il ricorso nella parte riferita all'impugnazione degli atti di approvazione del progetto esecutivo di una strada prevista nella stessa variante, e di occupazione d'urgenza di terreni occorrenti per la realizzazione dell'opera.
Nella decisione il Tribunale - superata l'eccezione di irricevibilità formulata in resistenza - ha condiviso le tesi sostenute dalla ricorrente, secondo cui l'area interessata alla realizzazione della strada era stata già oggetto di precedente vincolo e il Comune non aveva dato adeguata motivazione nel decidere di reiterarlo.
La sentenza non è stata condivisa dal Comune, che l'ha impugnata e ha riproposto l'eccezione di irricevibilità già formulata in primo grado. L'appellante torna a eccepire, cioè, che ove nell'approvazione di una variante del piano regolatore generale sussista, come appunto nel caso di specie, reiterazione di vincolo espropriativo decaduto, il termine di impugnazione dello strumento urbanistico, sia pure per contestazioni riferite esclusivamente al vincolo reintrodotto, resta soggetto, anche per il privato inciso, alla regola di carattere generale e non può decorrere che dalla data di pubblicazione del piano, non richiedendosi, contrariamente alla tesi accolta dal Tribunale amministrativo, la notifica individuale dello strumento approvato.
L'eccezione è fondata.
Come si rileva dagli atti del giudizio, il Tribunale amministrativo, nel giungere alla indicata conclusione, ha fatto riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 20 maggio 1999. Rilevato che la reiterazione di vincoli con previsioni espropriative su terreni aventi la stessa destinazione nello strumento urbanistico scaduto debba essere accompagnata dalla quantificazione di un indennizzo a ristoro dei proprietari interessati, ha ritenuto - come la Suprema Corte aveva indicato - che la classificazione urbanistica svolge, in tali casi, una duplice funzione: una pianificatoria, per ciò che riguarda la sistemazione generale del territorio, e una espropriativa, con incisione sul diritto soggettivo del proprietario. In ragione di tale incidenza e del contestuale riconoscimento dell'indennizzo in favore della proprietaria dell'area, ha affermato che si richiedeva, ai fini della corretta individuazione del dies a quo per l'impugnazione della variante, la notifica individuale dell'atto. Tesi, questa, che non è condivisa dal Collegio.
E' vero che la Corte Costituzionale ha ritenuto che la reiterazione del vincolo scaduto per superamento del quinquennio di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1968 n. 1187, deve comportare la previsione di un indennizzo. Non va tuttavia trascurato quanto precisato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la quale ha affermato che, nel caso della reiterazione di vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione, ciò che si richiede è solo una previsione generica di indennizzo, non anche la specifica quantificazione delle spese occorrenti per l'espropriazione e dei possibili mezzi di copertura (Ad Pl. n. 24 del 22.12.1999). Il che induce a ritenere valida la costante regola secondo cui il proprietario dell'immobile può solo vantare, nella descritta situazione, un interesse generico all'adozione di una diversa disciplina urbanistica per la sua area, parimenti a quello di ogni altro proprietario che aspira a una utilizzazione più proficua (Ad. Pl., n. 24 del 22.12.1999).
In effetti, la reiterazione del vincolo, anche se accompagnata da una previsione di indennizzo, non comporta - come pure ha osservato la difesa comunale - modifiche nella natura, funzione e contenuto del P.R.G., che è e resta un atto a contenuto generale. Conseguentemente il regime di impugnazione resta quello già da tempo affermato, e il dies a quo decorre, per tutti gli interessati, dall'ultimo giorno della pubblicazione del provvedimento con il quale è intervenuta l'approvazione definitiva dello strumento urbanistico (Cons. St., Sez. V, n. 1328 del 6.10.1999).
Solo nel caso in cui le previsioni urbanistiche costituiscano atti di pianificazione a contenuto singolo, e i vincoli espropriativi vengano a incidere in modo diretto e immediato sui soggetti destinatari del vincolo reiterato (Cons. St., Sez. IV, n. 1904 del 23.12.1998), può condividersi la tesi qui sostenuta da parte privata. Tale ipotesi non si verifica, però, nel caso in esame, atteso che il Comune di Loano ha adottato una vera e propria variante urbanistica a contenuto generale, in cui la strada in contestazione - in ordine alla quale il vincolo scaduto è stato reiterato - è chiaramente inserita nel tessuto urbanistico di un'ampia zona dalla quale non sarebbe possibile estrapolarla senza incidere sull'intero contesto.
In ordine alle previsioni ablatorie e di corresponsione di indennizzo, va poi considerato che l'Amministrazione comunale ha solo dato atto, nel provvedimento, di una indennità di esproprio, che fa carico "esclusivamente ai soggetti attuatori", secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1/c, della Convenzione del 17 marzo 1995 stipulata tra Comune e Impresa realizzatrice dell'opera. Tale indicazione, se sufficiente a dar conto del riconoscimento di un diritto all'indennizzo a favore della proprietaria dell'area, non è tuttavia idonea a concretizzare la presenza di un contenuto espropriativo immediato e diretto che faccia ritenere indispensabile la notificazione dell'atto.
Tutto ciò considerato, può rilevarsi dagli atti del giudizio che la Regione ha approvato la variante in discussione, apponendovi prescrizioni, con D.P.G.R. n. 372 del 4 dicembre 1998. Il Comune di Loano, esaminate le prescrizioni introdotte, le ha accettate integralmente con atto deliberativo del 19 gennaio 1999. Ha poi provveduto al deposito dei relativi atti presso il competente Ufficio comunale e si è rivolto, nel contempo, al Bollettino ufficiale della Regione, dove la relativa pubblicazione è stata effettuata in data 17 febbraio 1999.
Sulla base di tali indicazioni, il ricorso di primo grado, in quanto notificato in data 2 settembre 1999, è da ritenere tardivo nei confronti della variante.
Tardive si appalesano anche le censure dirette nei confronti della convenzione urbanistica del 12 marzo 1995. Non va revocato in dubbio - sulla base degli ulteriori rilievi svolti dal Comune - che la Pizzorno conoscesse tale atto da data antecedente a quella utile rispetto alla proposizione del ricorso in primo grado, in quanto la stessa l'aveva impugnato con altro ricorso notificato in data 29 aprile 1997.
2 - Parte appellata ha riproposto i motivi già sollevati e dichiarati assorbiti in primo grado. Trattandosi di motivi autonomi rispetto a quelli precedenti, diretti avverso l'atto di approvazione del progetto della strada e del decreto di occupazione d'urgenza - tempestivamente impugnati - gli stessi meritano di essere esaminati nella presente sede.
Preliminarmente, devono essere ritenute inconsistenti, tra i motivi riproposti, tutte le censure di invalidità derivata dedotte con riferimento alla ritenuta illegittimità dell'atto di approvazione della variante e della convenzione urbanistica. Invero, la rilevata tardività del ricorso nei confronti di tali atti toglie ogni rilevanza alle censure che dell'assunta illegittimità di quest'ultimi costituirebbero diretta derivazione.
Sicuramente improcedibile, poi, si appalesa la censura con cui è stato denunciato il difetto di competenza del Sindaco nell'emanazione del decreto di occupazione di urgenza dell'area interessata alla realizzazione della strada di P.R.G.. L'atto sindacale, invero, è stato superato, in quanto convalidato nel corso del giudizio, con decisione del competente Dirigente comunale di settore. Tale nuovo provvedimento, che è stato peraltro impugnato, costituirà di volta in volta oggetto di esame in relazione ai motivi aggiunti proposti.
Tutti i motivi saranno esaminati riuniti opportunamente in gruppi omogenei.
In primo luogo vanno prese in esame le censure con cui sia l'atto di approvazione del progetto che il decreto di occupazione di urgenza sono stati ritenuti viziati per mancata comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento.
Com'è noto, la giurisprudenza ha continuato ad affermare anche di recente, in modo sempre più puntuale, che sussiste, in relazione alle previsioni della legge 7 agosto 1990 n. n. 241, l'obbligo per l'Amministrazione, di comunicare l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. In particolare, è stato riconosciuto che tale obbligo sussiste anche nel caso dell'atto di dichiarazione di pubblica utilità, sia pure implicita, nell'approvazione di un'opera pubblica ai sensi della legge 3.1.1978 n. 1 (Ad. Pl. n. 14 del 15.9.1999). E' pacifico, tuttavia, che tale obbligo non ricorre allorquando il procedimento sia regolato da specifiche norme che prevedono forme di partecipazione del privato e nei casi in cui questi vi abbia partecipato, o sia stato comunque raggiunto lo scopo di rendere edotti gli interessati dell'avvio del procedimento (Cons. St., Sez. IV, n. 1429 del 3.11.1998; n. 1524 del 13.11.1998).
Nel caso di specie risulta che la Pizzorno, oltre a partecipare, con la presentazione di osservazioni, al procedimento di approvazione della variante reintroduttiva del vincolo sul suo terreno, ha anche preso parte, pure qui con proprie osservazioni (nota del 9 agosto 1999), all'approvazione del progetto dell'opera pubblica avvenuta sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 3.1.1978 n. 3. Risulta, altresì, che il Comune di Loano ha preso in considerazione tali osservazioni, anche se le ha respinte (delibera di G. M. n. 246 del 31 agosto 1999). E' certo, sulla base di tali atti, che l'interessata ha avuto modo di fornire il proprio contributo partecipativo al procedimento di approvazione dell'opera pubblica in questione. Deve perciò ritenersi, in conformità a quanto affermato dalla ricordata giurisprudenza, che non sussisteva necessità, per l'Amministrazione comunale, di procedere ad una ulteriore comunicazione, ex art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241, nemmeno in ordine al procedimento di occupazione d'urgenza, in quanto il risultato cui la disposizione è preordinata era stato già assicurato.
Eguali considerazioni merita l'analoga censura diretta avverso il procedimento che ha condotto alla convalida del decreto di occupazione impugnato con i motivi aggiunti. A tal proposito va ulteriormente considerato - in relazione a quanto sostenuto dalla difesa del Comune - che il provvedimento di convalida non ha dato luogo a un nuovo procedimento di occupazione, ma si è inserito in quello precedente, limitandosi a convalidare, ai fini della competenza e con effetto ex tunc, il provvedimento di occupazione già adottato. Non occorreva, quindi, che l'Amministrazione desse luogo al rinnovo della comunicazione di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 del 1990.
Gli atti in esame (approvazione del progetto, decreto di occupazione e relativo atto di convalida) sono stati censurati anche perché sarebbero stati adottati senza congrua motivazione e privi di adeguata istruttoria.
Anche tali censure sono infondate.
Riguardo ai primi due atti, è palese che la motivazione e l'istruttoria vanno riscontrate nel contenuto degli atti progettuali, in cui si dà conto delle ragioni della localizzazione della strada da realizzare e della conformità della localizzazione alle previsioni del piano regolatore vigente. Il Comune, perciò, oltre a rappresentare l'esigenza della realizzazione dell'opera nei termini progettuali già definiti, non era tenuto a dare ulteriori motivazione del perché della scelta operata, traendo, la stessa, diretto riscontro nella localizzazione già operata attraverso l'approvazione della variante urbanistica (atto consolidato).
Cade opportuno prendere in considerazione, a tal proposito, la censura dedotta con riferimento al tracciato dell'opera viaria, che la Pizzorno assume non corrisponda, per lo meno in parte, alle previsioni del P.R.G. approvato, mentre il Comune sostiene che, se lievi difformità possono esistere, queste non riguardano l'area di proprietà della ricorrente, di talchè la stessa non avrebbe alcun interesse alla contestazione.
Dagli atti depositati in giudizio, le denunciate difformità non appaiono apprezzabili, e non è dato vedere, in particolare, che sull'area di interesse della ricorrente sussista una reale difformità del tracciato della strada.
A fronte, pertanto, della esplicita affermazione della conformità della localizzazione della strada alle previsioni del Piano regolatore generale vigente, contenuta - come osservato dalla stessa appellata - nella delibera comunale di approvazione del progetto ai sensi dell'art. 1 della legge 3.1.1978 n. 1, il Collegio è del parere che il motivo sostenuto da quest'ultima non presenti valida consistenza, essendo chiaro che la volontà espressa dal Comune, appunto attraverso l'indicato atto di approvazione, sia quella di voler realizzare l'opera stradale secondo le previsioni fissate nello strumento urbanistico di carattere generale. Se differenze dovessero sussistere rispetto a tale previsione, le eventuali difformità non potrebbero essere considerate che afferenti a modalità di carattere esecutivo, rispetto alle quali l'interessata potrebbe certamente far valere, nella competente sede, i propri diritti.
Né ai fini in questione potrebbe assumere rilevanza la difformità che il TAR Liguria avrebbe evidenziato con sentenza n. 393 del 16 ottobre 1997, resa tra le stesse parti, circa il tracciato della strada in questione. E' chiaro che in tal caso è stato fatto riferimento a uno strumento urbanistico diverso da quello attuale, mentre l'Amministrazione comunale, nell'approvare il nuovo progetto, ha tenuto conto delle previsioni della variante approvata nel 1998, con cui l'opera viaria è stata nuovamente localizzata.
Tali considerazioni valgono anche per ciò che concerne il decreto di convalida adottato dal Dirigente comunale. In più va aggiunto che non sussisteva, a tal proposito, alcuna necessità che l'organo decidente desse conto delle ragioni di urgenza nel provvedere, essendo tale urgenza in re ipsa. Il Dirigente ha comunque correttamente dato conto che la convalida veniva disposta ai sensi dell'art. 6 della legge 18.3.1968 n. 249, che esplicitamente prevede la possibilità della convalida anche nel caso in cui l'atto interessato sia stato impugnato presso l'autorità giurisdizionale.
In ordine alla questione sollevata con riferimento alla omessa valutazione di impatto ambientale (VIA), il Collegio ritiene che non sussistono elementi per affermare che sussisteva l'obbligo, per il Comune, di procedere alla sua acquisizione.
In effetti, come osservato dalla difesa dell'appellante, la Pizzorno ha fatto riferimento, nella denuncia di tale omissione, alle previsioni dell'allegato due della legge regionale 30.12.1998 n. 38 che ne richiederebbe l'acquisizione, ma tra queste non è dato riscontrare alcuna indicazione in ordine a infrastrutture stradali. Queste sono infatti contemplate nel successivo allegato tre, che però non comprende, tra strutture per cui si richiede la valutazione di impatto ambientale, le strade urbane che non superano i tre chilometri, tra le quali sembra doversi comprendere, in considerazione delle sue caratteristiche, la strada in argomento. Né a tal proposito la ricorrente ha fornito alcuna prova idonea a dimostrarne l'eventuale diversa consistenza.
Egualmente non risulta che sussisteva la necessità di procedere alla preventiva valutazione di impatto acustico. Invero, in mancanza dell'obbligo di procedere all'acquisizione del VIA, tenuto conto del tipo di strada da realizzare, è da ritenere che sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 8 della legge 26.10.1995 n. 447, la valutazione in proposito, come spiegato dalla difesa resistente, era rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione comunale.
La Pizzorno contesta che i provvedimenti con i quali è stato localizzato l'intervento ed è stata disposta l'espropriazione sono stati adottati dalla Giunta Municipale e non dal Consiglio comunale, ma la censura appare del tutto inconsistente. E' sufficiente osservare che il Consiglio comunale si era già interessato dell'opera in questione e aveva provveduto anche alla sua localizzazione allorchè aveva approvato la variante al Piano regolatore generale. Non era quindi necessario che vi fosse un nuovo intervento di tale organo e validamente, pertanto, la Giunta comunale ha potuto procedere all'approvazione del progetto esecutivo. Le stesse osservazioni fanno ritenere inconsistente anche l'assunta illegittimità dello stesso atto per mancata inclusione della previsione dell'opera nel programma triennale del Comune.
Nemmeno può condividersi la censura secondo cui non sarebbe rinvenibile il carattere pubblico dell'opera in questione, che la ricorrente assume realizzata nell'interesse soltanto dell'impresa privata, con spesa a totale carico di questa e senza l'espletamento di una regolare procedura d'appalto.
Per la verità, resta difficile comprendere come una strada prevista nel Piano regolatore generale del Comune, localizzata e approvata dal Consiglio comunale e approvata con riferimento alla previsioni dell'art. 1 della legge 3.1.1978 n. 1, possa essere considerata di natura privata. E' la stessa ricorrente, peraltro, che rileva come gli impegni dell'impresa siano scaturiti da una convenzione urbanistica appositamente stipulata tra il Comune e il privato. La realizzazione della strada è infatti compresa in un intervento di ristrutturazione urbanistica assentito con concessione edilizia convenzionata e non può non presentare tutte le caratteristiche dell'opera pubblica, sia sotto il profilo oggettivo, essendo finalizzata al perseguimento di interessi di carattere generale, sia sotto il profilo soggettivo, in quanto, secondo la convenzione stipulata, la stessa, una volta realizzata, è destinata a essere automaticamente acquisita alla proprietà comunale.
Non va trascurato peraltro - anche perché ricordato dalla difesa del Comune - che l'esecuzione diretta da parte del privato di opere di urbanizzazione primaria è prevista dall'art. 4, primo comma, della legge regionale 1° settembre 1993 n. 25, che espressamente individua tale contenuto della concessione edilizia convenzionata, per interventi sul patrimonio edilizio esistente, ed è indubbio che tale modo di realizzazione delle opere di urbanizzazione sia alternativo rispetto all'appalto.
La ricorrente ha anche censurato gli atti costituenti oggetto di impugnazione per mancata indicazione, negli stessi, del regime contenzioso, e anche perché sforniti del parere di regolarità contabile e dell'indicazione dell'impegno di spesa.
Anche tali doglianze si appalesano inconsistenti.
Riguardo all'impegno di spesa, risulta che la realizzazione della strada era a totale carico dell'impresa esecutrice, in relazione alla convenzione a suo tempo stipulata con la stessa, e non ricorreva la necessità che il Comune dovesse darne indicazione. Il che comporta l'irrilevanza anche della mancata acquisizione del parere contabile. In ordine alla mancata indicazione del regime del contenzioso, la giurisprudenza è pacifica nel sostenere che se l'omissione può costituire irregolarità dell'atto, non assume, tuttavia, la consistenza e la rilevanza di un vizio di legittimità (Cons. St., Sez. VI, n. 977 del 17.6.1998), potendo giustificare soltanto la riammissione in termini per la proposizione del gravame (questione che per gli atti in esame non si pone).
Nei confronti dell'atto di convalida assunto dal Dirigente del III Settore del Comune, la ricorrente ha sollevato le seguenti ulteriori censure:
l'avvenuta sospensione dell'efficacia del decreto sindacale del 17 agosto 1999 impediva al funzionario l'esercizio del potere di convalida, anche perché l'incompetenza del Sindaco costituiva vizio di incompetenza assoluta non emendabile. Comunque la norma invocata è stata erroneamente applicata in quanto essa è rivolta esclusivamente alle amministrazioni dello Stato.
Non è stato considerato che erano scaduti i termini ex art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 e dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978 n.1 previsti dalla deliberazione di Giunta n. 177 del 29 giugno 1999 per l'inizio delle espropriazioni e dei lavori, e la convalida, operando con efficacia sanante ex tunc, non poteva intervenire, non sussistendo più la piena disponibilità dell'effetto che l'atto convalidato andava a produrre.
In ordine ai rilievi sub a), va in primo luogo osservato che la disposizione invocata dal Dirigente, che ha proceduto alla convalida del decreto di occupazione, è quella dell'art. 6 della legge 18 marzo 1968 n. 249, che ha conferito all'Amministrazione la facoltà di convalidare gli atti viziati di incompetenza anche in pendenza di gravame in sede amministrativa o giurisdizionale. Non vi è dubbio che la norma trovi applicazione non soltanto nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, ma anche di tutte le Amministrazioni pubbliche, tenuto conto della sua portata generale (Cons. St. IV, n. 253 del 12.4.1986; TAR Toscana, II, n. 651 del 23.6.1999). Nessun impedimento poteva quindi esercitare, sulla decisione assunta dal Dirigente, la circostanza che all'epoca era pendente ricorso giurisdizionale avente per oggetto l'atto che è stato convalidato; e nessun rilievo può attribuirsi al fatto che questo fosse stato sospeso in sede incidentale. Non ha pregio, poi, sostenere che, nel caso, si sia trattato di vizio di incompetenza assoluta, non sanabile. Il vizio riscontrato, in quanto afferente all'ambito di distribuzione delle competenze provvedimentali tra organi dello stesso Comune, presenta chiaramente le caratteristiche dell'incompetenza relativa e l'atto, quindi, ben poteva costituire oggetto di convalida.
In ordine alle censure indicate sub b), va osservato, preliminarmente, che questa Sezione ha di recente riaffermato che in materia di convalida di atti amministrativi non può essere trascurata l'esistenza di limiti al potere di operare con effetto ex tunc. Ciò è stato precisato proprio nel caso della convalida dei decreti di occupazione d'urgenza, in cui è stato ritenuto indispensabile, perché possa verificarsi l'effetto ex tunc, che l'approvazione del progetto dell'opera pubblica mantenga ancora, all'epoca di emanazione dell'atto di convalida, la qualificazione della pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.
Nel caso di specie il progetto della strada in questione è stato approvato ai sensi e per gli effetti della legge 3.1.1978 n. 1. Tale legge prevede, all'art. 1, che "Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità e urgenza cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto". Il significato della disposizione - il cui scopo è quello di accelerare le operazioni di realizzazione delle opere pubbliche - sta chiaramente a indicare che, per un periodo di tre anni dall'approvazione dell'opera, gli indicati effetti indubbiamente permangono.
Ciò posto, si rileva che il progetto per la realizzazione della strada in argomento è stato approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 177 del 29 giugno 1999. In data 17 agosto 1999 è stato adottato, da parte del Sindaco, il decreto di occupazione d'urgenza, mentre il relativo atto di convalida è intervenuto in data 30 ottobre 2000. Tale ultimo decreto è quindi da ritenere esente dai dedotti vizi. In effetti, lo stesso è stato chiaramente adottato entro il periodo triennale stabilito dalla indicata disposizione, periodo entro cui permanevano gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera. Permanevano, quindi, i presupposti che consentivano gli interventi previsti dalla citata legge e sussisteva perciò, a maggior ragione, la possibilità di convalidare gli atti già emessi all'indicato scopo, a prescindere dall'eventuale decorso dei termini di cui all'art. 13 della legge del 1865, fissati per altro fine.
Per tutte le considerazioni esposte, non può attribuirsi consistenza ai motivi dedotti dalla Pizzorno in primo grado e riproposti in appello; mentre va accolta l'eccezione di irricevibilità del ricorso in primo grado nei confronti della variante e della convenzione urbanistica impugnate.
Quanto alle spese, sussistono giusti motivi di compensazione in ordine a entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, accoglie l'appello proposto e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irricevibile il ricorso in primo grado.
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2001, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quarta - con l'intervento dei signori:
Gaetano TROTTA Presidente
Marcello BORIONI Consigliere
Cesare LAMBERTI Consigliere
Dedi RULLI Consigliere
Giuseppe CARINCI Consigliere, estensore
Depositata il 29 ottobre 2001.