CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 2 marzo 2001 n. 1167 - Pres. Catallozzi, Est. Salvatore - Ministero dell'interno (Avv. Stato Di Martino) c. Bonato (Avv. ti E. Mazzocco, L. Perfetti e R. Bernasconi) - (annulla T.A.R. per la Lombardia, Sez. I, 13 marzo 2000, n. 2079).
Giurisdizione e competenza - Pubblico impiego - Controversie - A seguito del loro trasferimento al Giudice ordinario - Ex art. 45 D.L.vo n. 80/1998 - Riferimento al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - Necessità - Fattispecie.
Per determinare, ai sensi dell'art. 45, comma 17, prima parte, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, la giurisdizione con riferimento ad atti negoziali della P.A. asseritamente pregiudizievoli, dedotti a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio da un pubblico dipendente, si deve avere riguardo al momento dell'emanazione dei medesimi, in quanto il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, è stato posto dal legislatore del 1998 con riguardo non al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, poste a base della pretesa avanzata, con la conseguenza che, se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione (1).
E' pertanto inammissibile, per difetto di giurisdizione, un ricorso proposto innanzi al Giudice amministrativo avverso un provvedimento disciplinare adottato dalla P.A. nei confronti di un dipendente pubblico nell'agosto del 1999, a seguito di procedimento disciplinare instaurato con atto di contestazione di addebiti del maggio 1999, atteso che l'art. 45, comma 17 prima parte del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, ha trasferito al Giudice ordinario le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato a partire dal 30 giugno 1998.
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(1) Cfr. in tal senso Cass., Sez. Unite, 9 agosto 2000, n. 553 e 19 luglio 2000, n. 503; v. da ult. anche Cass., Sez. Unite, 21 dicembre 200 n. 1323, in Giustizia amministrativa, n. 3/2001, pag. 281 ss.
F A T T O
Renato Bonato, vigile del fuoco in servizio presso il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Varese, con ricorso al TAR per la Lombardia, impugnava, il decreto 4 agosto 1999, n. 16198, con il quale il Direttore generale della Protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, gli irrogava la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di 4 mesi.
Premesso che il licenziamento era stato disposto per la violazione del dovere di esclusività e fedeltà ai sensi dell'art. 60 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 1, comma 60 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il ricorrente deduceva la violazione delle norme citate, degli artt. 37 e 38 CCNL, del principio di proporzionalità della sanzione con il fatto contestato, eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà delle determinazioni assunte, ingiustizia manifesta, nonché la violazione dell'art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il Ministero intimato si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso che veniva accolto con la sentenza in epigrafe specificata. Contro detta pronunzia l'Amministrazione ha proposto appello, deducendo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, in via gradata, l'infondatezza del ricorso.
L'appellato si è costituito anche in questo grado del giudizio, contestando la tesi del difetto di giurisdizione e sostenendo, nel merito, la correttezza della sentenza appellata.
L'Amministrazione ha ulteriormente illustrato le proprie tesi, insistendo nell'eccezione di difetto di giurisdizione. L'appello, uditi i difensori delle parti come da verbale d'udienza, è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 5 dicembre 2000.
D I R I T T O
E' pregiudiziale l'esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta in appello dalla difesa del Ministero dell'interno.
L'eccezione è fondata.
Come risulta dalla documentazione esistente agli atti, il licenziamento del vigile del fuoco Renato Bonato è stato disposto a seguito di procedimento disciplinare instaurato con atto di contestazione di addebiti del 21 maggio 1999, per cui non sussistono dubbi che la relativa controversia rientri nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 45, comma 17 prima parte del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, che trasferisce al predetto giudice le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato a partire dal 30 giugno 1998.
La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito, anche di recente (cfr. SS. UU., 9 agosto 2000, n. 553 e 19 luglio 2000, n. 503), che per determinare, ai sensi del citato art. 45, la giurisdizione con riferimento a atti negoziali del datore di lavoro asseritamente pregiudizievoli, dedotti a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio, si deve avere riguardo al momento dell'emanazione dei medesimi, in quanto il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, è stato posto dal legislatore del 1998 con riguardo non al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, poste a base della pretesa avanzata, con la conseguenza che, se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione.
La fondatezza dell'eccezione comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza appellata e la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso di primo grado.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti spese e competenze di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe specificato, lo accoglie, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e annulla senza rinvio la sentenza appellata.
Spese e onorari di giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 5 dicembre 2000 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori:
Walter Catallozzi Presidente
Domenico La Medica Consigliere
Costantino Salvatore Consigliere, estensore
Anselmo Di Napoli Consigliere
Filoreto D'Agostino Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Depositata il 2 marzo 2001.