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Giurisprudenza
n. 12-2001 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 11 dicembre 2001 n. 6200 - Pres. Venturini, Est. Poli - Impresa Geometra Luigi Bugada (Avv. Anelli) c. Ministero dei lavori pubblici (Avv. Stato Palmieri) e S.p.A. Generalvie (n.c.) - (annulla T.A.R. Lazio, sez. III, 15 giugno 2001 n. 5250).

1. Giurisdizione e competenza - Acque pubbliche - Controversie riguardanti l'utilizzazione delle acque stesse, e, in generale, quelle che, anche se aventi finalità diverse, incidono in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche - Giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche - Controversie riguardanti la scelta dei soggetti esecutori di lavori per la realizzazione di opere concernenti le acque stesse - Giurisdizione del Giudice amministrativo.

2. Giurisdizione e competenza - Contratti della P.A. - Controversie riguardanti la scelta dei soggetti esecutori di lavori per la realizzazione di opere concernenti le acque pubbliche - Giurisdizione del Giudice amministrativo - E' esclusiva a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 205/2000.

1. Rientrano nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 144, t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge contro i provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in materia di acque pubbliche che concernono l'utilizzazione delle acque stesse, e, in generale, quelli che, anche se aventi finalità diverse, incidono in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche (1).

Rientrano invece nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 6. L. n. 205 del 2000, le controversie relative agli atti del procedimento formativo della volontà dell'ente pubblico per la scelta dei soggetti esecutori di lavori per la realizzazione di opere concernenti le acque stesse, ivi compreso il provvedimento di esclusione dalla gara ed incameramento della cauzione, in considerazione del fatto che in tali ipotesi i provvedimenti non incidono, se non in via indiretta, sul regime delle acque pubbliche .

2. Più precisamente, la giurisdizione del G.A. in materia è quella ordinaria di legittimità per le controversie iniziate anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, L. n. 205 del 2000 (2); mentre, successivamente a tale data, deve configurarsi un'ipotesi di giurisdizione esclusiva a mente dell'art. 6 cit., che concerne le controversie relative a procedure di affidamento di lavori svolte da soggetti comunque tenuti nella scelta del contraente, all'applicazione della normativa comunitaria, nazionale o regionale di evidenza pubblica.

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(1) Cfr. ex plurimis Cons. St., sez. IV, 7 agosto 2001, n. 4278; sez. IV, 1 agosto 2001, n. 4216.

(2) Cfr. Cass. sez. un., 15 luglio 1999, n. 403; 24 aprile 1992, n. 4965.

 

 

FATTO

Con ricorso notificato il 31 luglio e 1 agosto 2001, l'impresa Geometra Luigi Bugada proponeva appello avverso la sentenza del T.A.R. per il Lazio, sezione terza, n. 5250 del 15 giugno 2001, con cui si dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche (in prosieguo T.S.A.P.).

Si costituiva il Ministero dei lavori pubblici con comparsa di stile.

Con ordinanza collegiale n. 4941 del 29 agosto 2001, veniva accolta la domanda cautelare mediante fissazione dell'udienza di merito per il giorno 30 ottobre 2001, ex art. 23 bis, commi 3 e 8, l. n. 1034 del 1971.

La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 30 ottobre 2001.

DIRITTO

1.         L'appello è fondato e deve essere accolto.

2. Il ricorrente contesta la declinatoria di giurisdizione compiuta dal giudice di prime cure in favore del Tribunale superiore delle acque publiche, su di una domanda di annullamento dell'esclusione da una gara per l'affidamento di lavori di opere idrauliche relative ai fiumi Tevere e Velino e della conseguente determinazione di escutere la cauzione ex art. 30, comma 2 bis, l. n. 109 del 1994 (cfr. nota prot. n. 2975\13\01 del 14 marzo 2001).

3. La questione di diritto è stata affrontata e risolta, di recente, da questo Consiglio che ha affermato che l'art. 144, t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, nell'attribuire alla cognizione del T.S.A.P. i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge contro i provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in materia di acque pubbliche, si riferisce esclusivamente ai giudizi che concernono l'utilizzazione delle acque stesse, e, in generale, a quelli che, anche se aventi finalità diverse, incidono in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. IV, 7 agosto 2001, n. 4278; sez. IV, 1 agosto 2001, n. 4216).

4. Restano, viceversa, attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative agli atti del procedimento formativo della volontà dell'ente pubblico per la scelta dei soggetti esecutori di lavori per la realizzazione di opere concernenti le acque stesse, ivi compreso il provvedimento di esclusione dalla gara, in considerazione del fatto che in tali ipotesi i provvedimenti non incidono, se non in via indiretta, sul regime delle acque pubbliche.

Con riferimento all'esatta individuazione della giurisdizione del giudice amministrativo è opportuno precisare che la stessa è quella ordinaria di legittimità per le controversie introdotte anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, l. n. 205 del 2000 (cfr. Cass. sez. un., 15 luglio 1999, n. 403; 24 aprile 1992, n. 4965); mentre, successivamente a tale data, dovrà configurarsi un'ipotesi di giurisdizione esclusiva a mente del richiamato art. 6, che concerne le controversie relative a procedure di affidamento di lavori svolte da soggetti comunque tenuti (come nel caso di specie), nella scelta del contraente, all'applicazione della normativa comunitaria, nazionale o regionale di evidenza pubblica.

5. Sulla scorta delle rassegnate conclusioni l'appello deve essere accolto ed annullata l'impugnata sentenza con rinvio della causa al giudice di primo grado ex art. 35, comma 1, l. n. 1034 del 1971.

Giusti motivi consentono di compensare integralmente fra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta):

-  accoglie l'appello proposto, e, per l'effetto, annulla la sentenza indicata in epigrafe e rinvia la causa al giudice di primo grado.

-  dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2001, con la partecipazione dei signori:

Lucio Venturini                                          - Presidente

Domenico La Medica                                - Consigliere

Cesare Lamberti                                         - Consigliere

Aldo Scola                                                  - Consigliere

Vito Poli             - Consigliere Estensore

IL Presidente                                                                 L'Estensore

Depositata l'11 dicembre 2001. 

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