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n. 12-2001 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 18 dicembre 2001 n. 6289 - Pres. Venturini, Est. Di Napoli - Ministero dell'Interno e Prefettura di Firenze (Avv. Stato Cimino) c. Galligani (Avv.ti Giallongo e Lorenzoni) - (annulla T.A.R. Toscana, Sez. I, 4 ottobre 1991 n. 512).

1. Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennità - Lavoro straordinario - Nozione - Individuazione.

2. Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennità - Lavoro straordinario - Periodo di tempo impiegato per recarsi dalla sede di servizio al luogo di svolgimento di una missione - Non costituisce lavoro straordinario.

3. Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennità - Lavoro straordinario - Capo macchina che non svolge le funzioni di autista - Svolge un lavoro atipico - Lavoro straordinario per spostarsi dalla sede abituale al luogo di missione - Non spetta.

1. Per lavoro straordinario deve intendersi solo quello reso con applicazione assidua e continuativa, nella località di missione, oltre l'orario di servizio, nello svolgimento di attività collegata alle mansioni normalmente svolte nel corso del lavoro ordinario.

2. Deve escludersi che possa essere considerato lavoro straordinario il periodo di tempo impiegato per recarsi dalla sede di servizio al luogo di svolgimento della missione. Nel caso quindi in cui il servizio sia espletato anche durante lo spostamento dalla sede di servizio al luogo di missione, come avviene per il personale con funzioni di guida dei veicoli, il tempo trascorso alla guida è da considerare come lavoro ordinario e quindi, superato il limite, lavoro straordinario.

3. Mentre l'autista alla guida dell'automezzo durante il viaggio svolge un'attività assidua e continuativa, non altrettanto può dirsi per il capo macchina che, pur essendo in servizio, attua soltanto una sorveglianza passiva collegata ad un generico obbligo di vigilanza non riguardante le attribuzioni normalmente svolte. Tale permanenza sul veicolo assume piuttosto la connotazione particolare di impiego atipico, che non può configurarsi come una prestazione di lavoro. Ne consegue che i tempi necessari al personale, diverso da quello che svolge lavoro di conduzione del veicolo, per spostarsi dalla sede abituale al luogo di missione non possa essere compensato con il trattamento di lavoro straordinario.

 

 

FATTO

Gli attuali appellati - appartenenti al Corpo della Polizia di Stato in qualità di tecnici delle Telecomunicazioni - hanno impugnato la circolare del Ministero dell'Interno n. 600/TLC. 2729 C.O.9.O. del 26 novembre 1985 e gli atti conseguenti (nota della Prefettura di Firenze n. 879/86 del 15 novembre 1986, nota del Ministero dell'Interno n. 333 - G/9016 del 21 febbraio 1986) a seguito dei quali è stato negato ai medesimi il compenso per lavoro straordinario, prestato in occasione delle trasferte effettuate per motivi di servizio.

Nell'impugnativa - notificata il 2 ottobre 1986 - hanno chiesto l'annullamento degli atti sopra indicati, la declaratoria del diritto a percepire i compensi di che trattasi, nonché la condanna dell'Amministrazione a corrispondere le somme dovute (con interessi e rivalutazione monetaria) sulla base di un'unica censura di violazione di legge, riferita agli articoli 35 e 36 della Costituzione e 2108 Cod. Civ..

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, con sentenza 4 ottobre 1991 n. 512, ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto dei ricorrenti a percepire il compenso per lavoro straordinario prestato in occasione delle trasferte per motivi di servizio e annullando, in parte qua, la circolare ministeriale n. 600/TLC. 2729 C.O.9.O del 26 novembre 1985 e gli atti conseguenti.

Con ricorso depositato il 10 gennaio 1992 il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Firenze hanno proposto appello avverso l'anzidetta sentenza.

I signori Pier Luigi Galligani, Gianni Dell'Erba, Rosolino Fricano, Atos Bechini, Gregorio Capponi, Marcello De Siati, Biagio Migliaro, Placido Milazzo, Angelo Siciliano, Ivano Lorenzi, Giovanni Fabiano, Cesidio Angelini, Carlo Stella, Raffaele Di Gioia, Salvatore Paparella, Aldo Pesce, Gennaro Vitale e Filippo Ascione, si sono costituiti in giudizio e, con memoria depositata il 22 marzo 2001, hanno chiesto che l'appello sia respinto.

DIRITTO

Con l'appello l'Amministrazione sostiene che non possa essere considerato lavoro straordinario il periodo di tempo impiegato per recarsi dalla sede di servizio al luogo di svolgimento della missione.

La censura è fondata.

La questione sottoposta all'esame del Collegio deriva dalla richiesta di retribuzione del lavoro straordinario che sarebbe maturato durante le trasferte isolate, permanendo il cumulo di questo lavoro straordinario con l'ordinario trattamento economico di missione.

L'Amministrazione, con la circolare impugnata, ha correttamente escluso la possibilità di corrispondere il compenso per lavoro straordinario per il tempo trascorso in viaggio per raggiungere la località di missione, in quanto il servizio non viene ad espletarsi durante il viaggio.

Lavoro straordinario è soltanto quello reso con applicazione assidua e continuativa, nella località di missione, oltre l'orario di servizio, nello svolgimento di attività collegata alle mansioni normalmente svolte nel corso del lavoro ordinario. Deve pertanto escludersi che possa essere considerato lavoro straordinario il periodo di tempo impiegato per recarsi dalla sede di servizio al luogo di svolgimento della missione.

Invece qualora il servizio sia espletato anche durante lo spostamento dalla sede di servizio al luogo di missione, come avviene per il personale con funzioni di guida dei veicoli, il tempo trascorso alla guida è considerato dall'Amministrazione lavoro ordinario e quindi, superato il limite, lavoro straordinario.

Nel caso di specie l'Amministrazione ha correttamente ritenuto che mentre l'autista alla guida dell'automezzo durante il viaggio svolge un'attività assidua e continuativa, non altrettanto può dirsi per il capo macchina che, pur essendo in servizio, attua soltanto una sorveglianza passiva collegata ad un generico obbligo di vigilanza non riguardante le attribuzioni normalmente svolte. Tale permanenza sul veicolo assume piuttosto la connotazione particolare di impiego atipico, che non può configurarsi come una prestazione di lavoro. Ne consegue che i tempi necessari al personale, diverso da quello che svolge lavoro di conduzione del veicolo, per spostarsi dalla sede abituale al luogo di missione non possa essere compensato con il trattamento di lavoro straordinario.

Per le considerazioni che precedono, l'appello va accolto. Per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, deve respingersi il ricorso originario.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quarta Sezione, accoglie il ricorso in appello proposto, come in epigrafe, dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Firenze e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso a Roma, il 3 aprile 2001 , in camera di consiglio, con l'intervento dei signori:

Lucio Venturini Presidente

Domenico La Medica Consigliere,

Anselmo Di Napoli Consigliere, estensore

Dedi Rulli Consigliere

Maria Grazia Cappugi Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 2001.

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