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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 21 dicembre 2001 n. 6333 - Pres. Venturini, Est. De Francisco - Comune di Oristano (Avv. G. M. Lauro) c. Matta Contini Bonaria (Avv. G. Viola) - (conferma T.A.R. Sardegna, sent. 10 dicembre 1996, n. 1613).

Giustizia amministrativa - Litispendenza - Nozione - Momento identificativo del suo determinarsi - Dal deposito e non dalla notifica del ricorso.

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Tardità del deposito del ricorso - Formula definitoria - Declaratoria di irricevibilità.

Giustizia amministrativa - Sentenza - Vizio di ultrapetizione - Rimedi - Deducibilità quale motivo di appello.

Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore generale - Atto di approvazione della variante - Ha natura di atto complesso - Annullamento della approvazione regionale - Effetti - Individuazione.

Nel processo amministrativo la litispendenza - da qualificarsi quale effetto di una fattispecie complessa, i cui coelementi possono ritenersi costituiti dalla notifica e dal deposito- si verifica solo con il deposito del ricorso presso la Segreteria del T.A.R.. (1)

In caso di tardità del deposito il ricorso va dichiarato irricevibile e non già improcedibile o inammissibile.

Il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado del giudice amministrativo costituisce vizio che, per essere contestato, va tramutato in motivo di gravame.

La variante al P.R.G. è un atto complesso che si perfeziona con l'approvazione regionale, sicché l'annullamento di quest'ultima rende priva di ogni effetto la variante stessa.

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Sulla litispendenza, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, sent. 2 febbraio 1999 n. 1783 che predicandone la applicabilità anche al processo amministrativo, ne segnala la sollevabilità attraverso lo strumento del regolamento di competenza. Altresì Cons. Stato, Sez. V, 14 luglio 1999, n. 842, per la quale è manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge Tar nella parte in cui, a differenza del processo civile, non preveda metodi di risoluzione della litispendenza di cause connesse presso giudici amministrativi diversi, nel caso di presentazione di un ricorso identico presso la sede principale e quella staccata di uno stesso TAR. Sulla affermazione che la litispendenza si riferisce alla proposizione di una stessa causa dinanzi a giudici diversi della stessa giurisdizione per cui non può valere ad introdurre deroghe ai criteri di riparto della giurisdizione fra G.O. e G.A., cfr., Cass. Sez. Un. Civ., 6 ottobre 1981 n. 5243. (A. Pagano)

 

 

FATTO

Viene in decisione l'appello proposto avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto il ricorso proposto in primo grado dall'odierna appellata, per l'effetto annullando il decreto sindacale 10.6.1988, n. 29, di occupazione d'urgenza di varie porzioni immobiliari della ricorrente, nonché gli atti presupposti (del. G.M. n. 222 del 1.4.1986, C.C. n. 154 del 22.5.1988, G.M. n. 97 e n. 98 del 3.2.1987) con esclusione della delibera di G.M. n. 609 del 19.9.1986, di aggiudicazione dei lavori, rispetto alla quale il T.A.R. ha escluso la sussistenza di ogni interesse all'impugnativa.

All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - Il primo motivo di ricorso - che deduce la inammissibilità, per litispendenza ex art. 8, II comma, del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, del ricorso straordinario dalla cui trasposizione in sede giurisdizionale, ex art. 10 dello stesso D.P.R., si è originato il primo grado del presente giudizio - è infondato alla stregua del rilievo che, nel processo amministrativo, solo con il deposito del ricorso presso la Segreteria del T.A.R. si verifica la litispendenza.

Va in proposito ribadito, infatti, l'orientamento espresso da A.P.28 luglio 1980, n. 35, che, al di là delle contrarie argomentazioni svolte dall'odierno appellante, risulta condiviso dalla prevalente e più autorevole dottrina, che considera la litispendenza nel processo amministrativo come effetto di "una fattispecie complessa, i cui coelementi possono ritenersi costituiti dalla notifica e dal deposito".

La stessa dottrina chiarisce ulteriormente che, una volta avvenuto il tempestivo deposito del ricorso e verificatasi, perciò, la litispendenza, può solo ammettersi che quest'ultima, a determinati effetti sostanziali e processuali, retroagisca alla data della notificazione.

Nessun dubbio v'è però circa il fatto che la sola notifica, non seguita dal tempestivo deposito del ricorso, sia del tutto inidonea a provocare la litispendenza.

Nel caso di specie è pacifico che un primo ricorso, che l'odierna appellata fece notificare al Comune di Oristano il 26.9.1988, non è mai stato depositato, sicché nessuna situazione di litispendenza si era prodotta alla data (10-12 ottobre 1988) di proposizione del ricorso straordinario poi trasposto nella presente sede giurisdizionale: sicché detto ricorso era certamente ammissibile, come è stato esattamente affermato dal T.A.R..

Per quanto ulteriormente occorra confutare la contraria tesi svolta dalla parte appellante, basti rilevare che - a prescindere dalle inesattezze terminologiche che talora sono inconsapevolmente presenti in sporadiche decisioni giurisdizionali amministrative - in caso di tardività del deposito il ricorso va correttamente dichiarato irricevibile (al pari di quanto accade in caso di sua notifica oltre il termine di legge, ordinariamente di 60 giorni ex art. 21 L. 6.12.1971, n. 1034) e non già improcedibile o inammissibile.

2. - Infondato è altresì il secondo motivo di appello, con cui si sostiene che il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile, per effetto della sopravvenuta delibera della Giunta municipale di Oristano, n. 778 del 20.9.1988, non impugnata, reiterativa della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera pubblica (centro sportivo) in vista della cui realizzazione è stata emesso l'impugnato decreto di occupazione d'urgenza di cui alla precedente narrativa in fatto.

Infatti, la citata delibera n. 778/88 è stata correttamente ritenuta dal T.A.R. meramente confermativa delle impugnate delibere, sopra citate, n. 97/87 e n. 98/87, non essendo stata compiuta alcuna nuova istruttoria né essendosi operata alcuna riponderazione degli interessi coinvolti, ma avendo il Comune di Oristano provveduto a mere integrazioni formali delle precedenti delibere.

È pertanto corretta l'affermazione della procedibilità del ricorso di primo grado.

3. - Il terzo motivo dell'appello - che contesta che la variante al P.R.G. che aveva in precedenza mutato la destinazione dell'area de qua da "agricola" a "verde sportivo", fosse stata annullata dalla sentenza dello stesso T.A.R. n. 470 del 12.11.1980 - va parimenti disatteso.

La citata sentenza n. 470/80 ha infatti annullato l'approvazione regionale (Decreto Assessore Enti locali n. 144 del 30.1.1980) della variante al P.R.G. di Oristano che era stata adottata dal Comune con delibere consiliari n. 79 del 17.5.1977 e n. 104 del 4.7.1977, recante la ricordata modificazione della destinazione delle aree della ricorrente.

Posto che la variante al P.R.G. è un atto complesso che si perfeziona con l'approvazione regionale, è chiaro che l'annullamento di quest'ultima rende priva di ogni effetto la variante stessa.

Né può farsi luogo, in questa sede, a disamina dell'eventuale vizio di ultrapetizione che avrebbe affetto la ricordata sentenza n. 470/80, posto che detto vizio, al pari di ogni altro, si sarebbe comunque tramutato in motivo di gravame e, in caso di mancata proposizione di quest'ultimo da parte di chi vi aveva interesse (nella specie: dal Comune di Oristano, ricorrente nel giudizio definito dalla sentenza n. 470/80), sarebbe ormai coperto dal giudicato formatosi sulla decisione del T.A.R..

4. - In conclusione, l'appello è infondato in ogni suo motivo e va perciò integralmente disatteso, con conferma della sentenza di prime cure.

Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione IV - respinge l'appello e condanna il Comune appellante a rifondere a controparte le spese del secondo grado, liquidate in complessive £. 5.000.000.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 30 ottobre 2001, dalla Sezione Quarta del Consiglio di Stato, riunita in camera di consiglio con l'intervento dei signori:

Lucio Venturini - Presidente

Domenico La Medica - Consigliere

Cesare Lamberti - Consigliere

Aldo Scola - Consigliere

Ermanno de Francisco - Consigliere estensore.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.

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