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n. 3-2001 - © copyright.

TAR LAZIO, SEZ. I - Ordinanza 19 gennaio 2001 n. 35 - Pres. Schinaia, Rel. Gaviano - A. c. Ministero di Grazia e Giustizia e nei confronti di B.

E' valutabile, in sede di concorso per trasferimento delle sedi notarili, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 197/1976, un certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che non riguardi soltanto il fatto della pregressa iscrizione dell'interessato all'Albo degli Avvocati, ma si estendeva espressamente anche all'attestazione dell'effettività dell'esercizio della professione nello stesso periodo, conformemente alla ricordata previsione legislativa, atteso che l'art. 3 cit. prevede, ai fini dei concorsi per il trasferimento dei notai, la valutabilità dell'"esercizio effettivo della professione di avvocato e di procuratore per almeno un anno", senza prescrivere particolari mezzi di prova per tale titolo.

 

 

Per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione del decreto del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2000 pubblicato nella G.U., S.G. del 16 ottobre 2000, n. 424, nella parte in cui dispone il trasferimento del notaio..

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Udito il relatore, Cons. Nicola Gaviano e uditi altresì per le parti gli avv.ti.;

Ritenuto che il ricorso si presenta assistito dal necessario fumus boni juris;

Considerato che l'art. 3 della L. n. 197/1976 prevede, ai fini dei concorsi per il trasferimento dei notai, la valutabilità dell'"esercizio effettivo della professione di avvocato e di procuratore per almeno un anno", senza prescrivere particolari mezzi di prova per tale titolo;

Rilevato che il certificato prodotto dalla ricorrente, rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. non riguardava soltanto il fatto della pregressa iscrizione della medesima all'Albo degli Avvocati, ma si estendeva espressamente anche all'attestazione dell'effettività dell'esercizio della professione, da parte sua, nello stesso periodo, conformemente alla ricordata previsione legislativa;

Ritenuto, dunque, che con l'allegazione del detto certificato poteva ben reputarsi adempiuto l'onere probatorio imposto dall'art. 3, n. 10), legge cit.;

Osservato che non sembra invocabile, in contrario il precedente giurisprudenziale rappresentato dalla sentenza n. 619/1998 del C.G.A., il quale, alla luce della massima edita, sembra piuttosto sottolineare l'insufficienza - ai fini di cui si tratta - di un mero certificato di iscrizione all'Albo;

Considerato, infine, che il diverso orientamento interpretativo seguito dalla Commissione, esternato per la prima volta soltanto attraverso la Relazione Finale contenente la graduatorie dei concorrenti (atto, in ogni caso, ritualmente impugnato), non integrava un criterio di massima, ma soltanto una proposizione motivatoria, del disconoscimento del titolo rivendicato dalla ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Sezione Prima

Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 17.01.2001

Il Presidente

Il Relatore

Depositata il 19 gennaio 2001.

 

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Ordinanza 26 febbraio 2001 n. 1235 - Pres. f.f. La Medica, Est. Borioni - A. c. Ministero della Giustizia (Avv.ra Stato).

Va sospeso un provvedimento di trasferimento di un notaio, ove risulti che la Commissione non abbia valutato un certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presentato da un concorrente senza invitare lo stesso a presentare documentazione integrativa di quanto attestato nel certificato.

 

 

Per l'annullamento dell'ordinanza del TAR LAZIO-ROMA, Sezione I n. 35/2001, resa tra le parti, concernente TRASFERIMENTO;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

A. e Ministero della Giustizia

Udito il relatore Cons. Marcello Borioni e uditi, altresì, per le parti

Considerato che, ad un esame sommario, induce ad una ragionevole previsione di accoglimento del ricorso di primo grado la censura intesa a contestare la mancata richiesta, alla ricorrente originaria, di presentare documentazione integrativa di quanto attestato nel certificato rilasciato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati;

Ritenuto che sussiste il requisito inerente al pregiudizio grave e irreparabile, con riferimento all'interesse professionale della ricorrente originaria;

P.Q.M.

Respinge l'appello.

Ordina all'Amministrazione di acquisire la certificazione di cui in motivazione e di trarne le debite conseguenze ai fini della formazione della graduatoria e dei successivi provvedimenti.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 23 febbraio 2001.

Il Presidente

L'Estensore

Il Segretario

Depositata il 26 febbraio 2001.

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