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Giurisprudenza
n. 4-2001 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 12 marzo 2001 n. 1381 - Pres. de Lise, Est. La Medica - Chinwike (Avv. De Paola) c. Ministero interno ed altri (Avv.ra Stato) - (annulla TAR Toscana, Sez. II, 20 febbraio 1997 n. 92).

Atto amministrativo - Procedimento - Comunicazione di avvio - Nel caso di procedimento ad istanza di parte - Non occorre.

Atto amministrativo - Procedimento - Comunicazione di avvio - Nel caso di atto vincolato - Non occorre.

Stranieri - Espulsione dal territorio nazionale - Decreto prefettizio - Motivato con riferimento alla mancanza di mezzi finanziari necessari per il sostentamento - Nel caso in cui tale presupposto non sussista - Illegittimità.

L'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, nello stabilire l'obbligo della previa comunicazione, presuppone che l'interessato ignori l'esistenza del procedimento di cui si tratti; siffatto obbligo, quindi, non esiste ove il procedimento sia iniziato proprio a seguito di istanza del medesimo interessato (1).

La necessità della comunicazione di avvio del procedimento prevista dall'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241 non sussiste nel caso di procedimenti volti all'adozione di atti a carattere vincolato (nella specie si trattava di un procedimento volto all'adozione di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale di un cittadino extracomunitario) (2).

E' illegittimo il decreto prefettizio di espulsione di un cittadino extracomunitario che si basa sulla considerazione secondo cui l'interessato non avrebbe dimostrato la sufficienza e la liceità dei mezzi del proprio sostentamento né di avere titolo per il rilascio del permesso di soggiorno per alcuno dei motivi indicati dall'attuale normativa, ove risulti che l'interessato aveva i necessari mezzi finanziari per il proprio sostentamento e sia chiara la provenienza dei mezzi stessi (3).

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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 14 aprile 1999 n. 433 e C.G.A., 9 giugno 1998, n. 329. Nella specie la Sez. IV ha osservato che l'impugnato provvedimento di espulsione conseguiva al mancato perfezionamento del procedimento cui il medesimo istante aveva dato inizio con la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno; non comportava quindi alcuna pratica utilità la comunicazione dell'avvio del procedimento al soggetto che, con la sua domanda, aveva dato l'avvio a quel procedimento, sicchè non sussistevano le esigenze di conoscenza e trasparenza sottese alla previsione normativa.

(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 ottobre 1999 n. 1625.

(3) A tal fine si è fatto riferimento all'importo di un libretto bancario ed alla documentazione prodotta, dalla quale è emerso che l'interessato riceveva periodicamente denaro dal suo paese d'origine, dai parenti ivi residenti. Ha osservato inoltre la Sez. IV che l'interessatonte aveva, altresì, titolo per il rilascio del permesso di soggiorno, in quanto studente presso l'Università degli studi di Siena; in particolare, dal libretto universitario prodotto è emerso che il medesimo aveva superato 21 esami, per cui era prossimo alla conclusione dei suoi studi.

 

 

F A T T O

Enyinnah Matthew Chinwike propone appello avverso la sentenza del T.A.R. della Toscana (sez. I) 20 febbraio 1997, n. 92, con la quale è stato respinto il suo ricorso per l'annullamento del decreto del Prefetto di Firenze 4 novembre 1993, che ha disposto la sua espulsione dal territorio nazionale.

A fondamento dell'appello vengono formulati i seguenti motivi:

1) violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Afferma l'appellante che la Questura di Firenze, pur a conoscenza del di lui recapito, non gli ha dato alcuna comunicazione dell'avvio del procedimento, impedendo in tal modo ogni forma di partecipazione al procedimento stesso.

2) Violazione della legge 28 febbraio 1990, n. 39 - eccesso di potere per difetto di motivazione, per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di presupposti, errore di motivazione, illogicità manifesta.

Ad avviso dell'interessato, la motivazione del provvedimento di espulsione viene fornita con formula stereotipata, valida per tutti i casi, essendo stata redatta su un modulo prestampato.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'interno, la Prefettura di Firenze e la Questura di Firenze, senza depositare alcuna memoria defensionale.

All'udienza del 27 ottobre 2000, la causa è stata posta in decisione.

D I R I T T O

1- Enyinnah Matthew Chinwike - cittadino nigeriano - censura la sentenza del T.A.R. della Toscana (sez. II) 20 febbraio 1997, n. 92, che ha respinto il suo ricorso avverso il provvedimento di espulsione dallo Stato adottato nei suoi confronti dal Prefetto di Firenze in data 4 novembre 1993 e gli atti ad esso presupposti

2- L'appellante insiste, con il primo motivo d'appello, nella censura di violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, deducendo che non gli è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento.

Il motivo è infondato.

La menzionata norma, nello stabilire l'obbligo della previa comunicazione, presuppone che l'interessato ignori l'esistenza del procedimento di cui si tratti; siffatto obbligo, quindi, non esiste ove il procedimento sia iniziato proprio a seguito di istanza del medesimo interessato (Cons. Stato, sez. VI, 14 aprile 1999, n. 433; Cons. giust. amm. Reg. sic.: 9 giugno 1998, n. 329).

Nella specie, il contestato provvedimento di espulsione consegue al mancato perfezionamento del procedimento cui il medesimo istante aveva dato inizio con la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno: si rivela, perciò, di nessuna pratica utilità la comunicazione dell'avvio del procedimento al soggetto che, con la sua domanda, aveva dato l'avvio a quel procedimento, sicchè vengono meno le esigenze di conoscenza e trasparenza sottese alla previsione normativa.

Del resto, l'esclusione della necessità della comunicazione in argomento discende anche da carattere vincolato del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, per cui, sotto diverso profilo, torna ad emergere l'inesistenza dell'obbligazione della suddetta comunicazione (Cons. Stato, sez. IV, 26 ottobre 1999, n. 1625).

3- E', invece, fondato il secondo motivo d'appello che investe l'intero contenuto del provvedimento di espulsione e di quello consequenziale di intimazione a lasciare il territorio nazionale.

Il decreto prefettizio di espulsione si basa sulla considerazione che l'interessato "non ha dimostrato la sufficienza e la liceità dei mezzi del proprio sostentamento né ha dimostrato di avere titolo per il rilascio del permesso di soggiorno per alcuno dei motivi indicati dall'attuale normativa".

3.1- Osserva, in contrario, il Collegio che l'appellante, nel corso del giudizio, ha dimostrato i mezzi finanziari di cui dispone e la loro provenienza.

In particolare, risulta agli atti che l'interessato aveva ricevuto la somma di lire 10.000.000 (diecimilioni), quale riparazione pecuniaria per errore giudiziario; tanto emerge inequivocabilmente dalla fotocopia della nota del Ministero del Tesoro - direzione generale degli affari generali e del personale 9 aprile 1993, n. 21349/II.

Risulta, inoltre, che la Cassa rurale ed artigiana di Sovicille - filiale di Monteroni d'Arbia aveva un attestato, in data 10 giugno 1993, che il medesimo interessato era titolare di un libretto di deposito con un saldo attivo di lire 10.005.168.

Comunque, dalla medesima documentazione, emerge che l'interessato riceveva periodicamente denaro dal suo paese d'origine, dai parenti ivi residenti.

Si tratta, quindi, di mezzi finanziari sui quali non sorgono dubbi o sospetti, sia per quanto concerne la loro provenienza, sia per quanto concerne la sufficienza per il sostentamento dell'interessato.

3.2- L'appellante aveva, altresì, titolo per il rilascio del permesso di soggiorno, in quanto studente presso l'Università degli studi di Siena - Corso di laurea in scienze economiche e bancarie.

Dal libretto universitario risulta, inoltre, che il medesimo aveva superato 21 esami, per cui era prossimo alla conclusione dei suoi studi.

3.3- Si deve, infine, escludere che l'appellante fosse "irregolarmente in Italia da più tempo", come si legge nella premessa del contestato provvedimento prefettizio di esclusione.

L'interessato il 17 giugno 1992 aveva presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno al Commissariato di P.S. di Empoli, territorialmente competente; il rilascio del permesso, peraltro relativo al periodo 16-31 luglio 1992, è avvenuto solo in data 16 giugno 1993, verosimilmente per le complicazioni derivanti nel trasmettere il fascicolo dalla Questura di Siena, nella cui sede rientrava la precedente residenza dell'interessato, alla Questura di Firenze.

Non appena ricevuto l'anzidetto permesso, l'interessato si è presentato a quest'ultimo ufficio; tuttavia, l'Amministrazione, senza chiedere alcuna integrazione della documentazione esibita e senza procedere all'opportuna istruttoria, ha ritenuto di adottare nei confronti dell'istante i negativi provvedimenti di cui sopra che, pertanto, non si sottraggono alle censure puntualmente dedotte dall'interessato.

4- In base alle pregresse considerazioni, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. della Toscana (sez. II) 20 febbraio 1997, n. 92, vanno annullati i provvedimenti del Prefetto di Firenze e del Questore di Firenze, entrambi della stessa data, impugnati con il ricorso di primo grado.

Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV) accoglie il ricorso in appello proposto da Enyinnah Matthew Chinwike, come in epigrafe, e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza del T.A.R. della Toscana (sez. II) 20 febbraio 1997, n. 92, annulla i provvedimenti del Prefetto di Firenze e del Questore di Firenze impugnati con il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 27 ottobre 2000, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV), in camera di consiglio, con l'intervento dei Signori:

Pasquale de Lise Presidente

Domenico La Medica Consigliere, estensore

Cesare Lamberti Consigliere

Vito Poli Consigliere

Carlo Saltelli Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Depositata il 12 marzo 2001.

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