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Giurisprudenza
n. 3-2001 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 13 marzo 2001 n. 1382 - Pres. f.f. Camera, Est. Cappugi - Associazione Italia Nostra ed altro (Avv. Lorizio) c. Comune di Reggio Emilia ed altro (n.c.) - (conferma T.A.R. Emilia Romagna - Parma, sent. 11 marzo 1999 n. 133).

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Legittimazione attiva - Delle associazioni ambientaliste - Ex L. n. 349 del 1986 - Impugnazione di atti che abbiano una valenza meramente urbanistica - Impossibilità - Fattispecie.

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Legittimazione attiva - In materia urbanistica - Possesso di beni nella stessa via o quartiere ovvero residenza in una zona localizzata - Necessità.

Le Associazioni ambientalistiche, riconosciute con decreto del Ministro dell'ambiente, sono legittimate ad agire in giudizio, in forza dell'art. 18 L. 8 luglio 1986 n. 349, per far valere interessi diffusi solo in quanto l'interesse all'ambiente assume qualificazione normativa con riferimento e nei limiti tracciati positivamente dalla citata legge n. 349 del 1986, ovvero da altre fonti legislative intese ad identificare beni ambientali in senso giuridico, con esclusione quindi degli atti che abbiano una valenza meramente urbanistica, in quanto diretti esclusivamente alla gestione del territorio, senza ricaduta alcuna su valori ambientali (1).

La legittimazione ad impugnare atti di rilevanza urbanistica va riconosciuta non a "chiunque", ma soltanto a favore di coloro che si trovino in una particolare situazione di fatto in quanto possessori di beni nella stessa via o quartiere, e comunque residenti in una zona localizzata in modo tale da risentire direttamente del danno eventualmente determinato dal nuovo insediamento edilizio (2).

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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 febbraio 1992 n. 223. Alla stregua del principio nella specie la Sez. IV ha ritenuto che l'Associazione "Italia Nostra" non era specie legittimata, atteso che i beni interessati dall'intervento non erano oggetto di un vincolo ambientale bensì di un vincolo imposto ai sensi della legge n. 1089 del 1939, sulla tutela delle cose di interesse storico artistico, e che la legittimazione delle associazioni ambientaliste - ivi compresa Italia Nostra - riguarda soltanto la tutela dell'interesse ambientale in senso stretto, con esclusione della possibilità di impugnare atti che abbiano valenza meramente urbanistica.

Invero, secondo la Sez. IV, il concetto giuridico di ambiente, rilevante ai fini della determinazione della legittimazione, non abbraccia ogni bene che abbia valenza "naturalistica" o "sociale", ovvero che abbia come unico riferimento definizioni extragiuridiche facenti leva sull'idea di habitat, in cui vivono gli uomini e gli animali.

(2) Alla stregua del principio nella specie la Sez. IV ha negato che sussisteva la legittimazione a ricorrere in capo ad un soggetto che aveva fondato la legittimazione stessa facendo riferimento genericamente alla sua qualità di "cittadino residente nel centro storico".

 

 

FATTO

L'Associazione Italia Nostra ha proposto tre ricorsi (in due dei quali è stata affiancata dal sig. Renato Campanini, nella sua qualità di Presidente della sezione reggiana ed in proprio quale cittadino residente nel centro storico) avverso gli atti adottati dal Comune di Reggio Emilia concernenti la realizzazione dell'insediamento universitario nell'area dell'ex Caserma Zucchi di Reggio Emilia, con destinazione d'uso prevista dal P.R.G. a "servizi ed attrezzature pubbliche ad uso culturale".

Il T.A.R., riuniti i tre ricorsi, li ha dichiarati inammissibili per difetto di legittimazione dell'Associazione Italia Nostra, adeguandosi ad un orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato che delimita la legittimazione delle associazioni ambientaliste - ivi compresa Italia Nostra - soltanto alla tutela dell'interesse ambientale in senso stretto, con esclusione della possibilità di impugnare atti che abbiano valenza meramente urbanistica come quelli in esame.

Quanto al sig. Renato Campanini, non è stata riscontrata in capo al medesimo una posizione differenziata rispetto alla generalità degli altri cittadini.

Avverso tale sentenza propongono appello sia l'Associazione Italia Nostra che il sig. Campanini sostenendo la rispettiva legittimazione attiva e riproponendo, nel merito, le censure già dedotte in primo grado.

DIRITTO

L'appello è infondato.

Il Collegio ritiene di non doversi discostare dall'orientamento giurisprudenziale della Sezione (cfr., in particolare, la decisione n. 223 del 28 febbario 1992) secondo il quale le associazioni ambientalistiche, riconosciute con decreto del Ministro dell'ambiente, sono legittimate ad agire in giudizio, in forza dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, per far valere interessi diffusi solo in quanto l'interesse all'ambiente assume qualificazione normativa con riferimento e nei limiti tracciati positivamente dalla citata legge n. 349, ovvero da altre fonti legislative intese a identificare beni ambientali in senso giuridico, con esclusione quindi degli atti che abbiano una valenza meramente urbanistica, in quanto diretti esclusivamente alla gestione del territorio, senza ricaduta alcuna sui valori ambientali, come dianzi precisato; pertanto, il concetto giuridico di ambiente non abbraccia ogni bene che abbia valenza "naturalistica" o "sociale", ovvero che abbia come unico riferimento definizioni extragiuridiche facenti leva sull'idea di habitat, in cui vivono gli uomini e gli animali.

Quest'ultimo riferimento è proprio quello sul quale fonda la propria legittimazione Italia Nostra, quando afferma (pag. 16 dell'appello) che "dell'ambiente è ormai invalsa, non solo nella riflessione culturale, ma nella concreta prassi amministrativa una nozione rigorosamente unitaria nella quale rientrano a pieno titolo le parti del territorio più lontane, se così si può dire, dall'assetto <naturale>, prescelte per la vita organizzata, in forma accentrata, delle comunità umane. Insomma l'ambiente nelle e delle città è componente essenziale e indissolubile del complessivo ambiente di vita.".

Nella specie, invece, i beni interessati dall'intervento non sono oggetto di un vincolo ambientale bensì di un vincolo, imposto ai sensi della legge n. 1089 del 1939, sulla tutela delle cose di interesse storico artistico, motivato con riferimento alla "notevole importanza per la storia dell'architettura pubblica della città nella metà dell'800". Quanto alle censure dedotte con gli originari ricorsi dinnanzi al T.A.R., esse concernono soltanto la violazione, sotto numerosi profili, della normativa urbanistica nazionale, regionale e locale (in uno dei gravami viene altresì dedotta la violazione della legge n. 579 del 1993, riguardante la procedura per il trasferimento dei beni del demanio pubblico agli enti locali, materia che sicuramente non presenta valenza "ambientale" nel senso delimitato dalla giurisprudenza citata).

Per quanto riguarda poi il sig. Campanini, esclusa per le ragioni sopra esposte la sua legittimazione in quanto Presidente della sezione reggiana di Italia Nostra, va altresì esclusa la sua legittimazione in quanto "cittadino residente nel centro storico".

Come ineccepibilmente rilevato dal T.A.R., la legittimazione ad impugnare atti di rilevanza urbanistica, quale quelli in esame, va riconosciuta non a "chiunque", ma soltanto a favore di coloro che si trovino in una particolare situazione di fatto in quanto possessori di beni nella stessa via o quartiere, e comunque residenti in una zona localizzata in modo tale da risentire direttamente del danno eventualmente determinato dal nuovo insediamento edilizio; il sig. Campanini non ha fornito alcun elemento idoneo a differenziare la sua posizione rispetto a quella di tutti gli altri cittadini residenti nel "centro storico", definizione quanto mai ampia e generica.

Per le considerazioni sopra esposte l'appello deve essere respinto.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di appello, non essendosi costituite le parti intimate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 7 novembre 2000 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), in camera di consiglio, con l'intervento dei Signori:

Andrea CAMERA Presidente f.f.

Anselmo DI NAPOLI Consigliere

Pietro FALCONE Consigliere

Filoreto D'AGOSTINO Consigliere

Maria Grazia CAPPUGI Consigliere, est.

Depositata il 13 marzo 2001.

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