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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Ordinanza 9 gennaio 2001 n. 253 - Pres. Trotta, Est. De Francisco - Eutizi Massimo (Avv. Luigi Manganiello) c. Ministero dell'Interno (Avv.ra gen. Stato).

Giustizia amministrativa - Procedimento cautelare - Obbligo di esecuzione dell'ordinanza da parte dell'amministrazione - E' assolutamente vincolante - Possibilità di opinione difforme da parte dell'amministrazione - Non sussiste.

Concorso - Esclusione - Tutela cautelare - Accoglimento - Successivo provvedimento elusivo dell'amministrazione - Esecuzione della sospensiva con ammissione con riserva al corso e ordine di pubblicare una graduatoria conforme alla sospensiva.

Ai sensi dell'art. 21, comma 14° e 15°, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come novellato dall'art. 3, comma I, della legge 21 luglio 2000, n. 205, deve ritenersi che l'effetto conformativo che consegue al c.d. giudicato cautelare sia assolutamente vincolante per l'amministrazione fino ad un'eventuale difforme decisione conclusiva del giudizio di merito; infatti, il richiamo al c.d. fumus boni iuris e la connessa ipoteticità sintattica che sono usualmente presenti nella motivazione delle ordinanze cautelari si correlano esclusivamente alla fisiologica eventualità di un difforme esito del giudizio di merito (a cognizione piena) e non certo alla (ovviamente inconfigurabile) potestà dell'amministrazione di ribadire i propri assunti che siano difformi dal decisum giurisdizionale.

Conseguentemente, l'Amministrazione nei cui confronti venga emessa una ordinanza cautelare che abbia definito come corrette alcune risposte date ad un questionario per l'ammissione ad un corso concorso, non può, dopo il provvedimento cautelare, sovrapporre la propria opinione a quella del giudice (2).

Va disposta l'ammissione con riserva di un concorrente beneficiario di un provvedimento cautelare relativo ad un corso concorso, con ordine di pubblicazione dell'ordinanza cautelare di esecuzione sul bollettino ufficiale del ministero (2).

(1 e 2) L'esecuzione delle ordinanze cautelari.

La pronuncia si segnala in quanto sottolinea la prevalenza del decisum cautelare sull'opinione dell'amministrazione.

In punto di fatto, si discuteva della correttezza di alcune risposte ad un questionario, risposte che secondo il giudice cautelare erano state erroneamente calcolate come sbagliate. In forza di tale giudizio, insuscettibile di valutazioni da parte dell'amministrazione, si è giunti alla fase di esecuzione della sospensiva.

Il principio espresso dal Consiglio di Stato non contrasta con il residuo di potere che l'amministrazione conserva (ex art. 88 R.d. 17 agosto 1907 n. 642) tutte le volte in cui la sospensiva si limita a precludere una delle strade imboccate: in genere, dopo una sospensiva resta aperta alla p.a. la scelta tra le varie strade che possono essere percorse con autonomia ed in coerenza con la presenza della res litigiosa.

Così, all'indomani della sospensione di un provvedimento repressivo in edilizia, residua alla p.a. qualsiasi altro potere che non contrasti con i presupposti posto dal giudice a fondamento del provvedimento cautelare.

Quindi, è di particolare rilievo il passaggio dell'ordinanza in rassegna, lì dove sottolinea che l'espressione ipotetica usata nella prassi ("il ricorso sembra fornito di fumus.") non significa che la p.a. possa, dopo la sospensiva, rivalutare il proprio orientamento e superare, con mere argomentazioni logiche, l'opinione espressa dal giudice.

Ovviamente, l'effetto conformativo della sospensiva emerge quando il giudice si esprime in modo chiaro e cioè quando la sospensiva evidenzia l'errore in cui l'amministrazione è incorsa ed in cui sarebbe diabolico perseverare. (G.S., 19.1.2001).

 

 

per l'esecuzione

dell'ordinanza del 29 agosto 2000 n. 4382, di questa Sezione, resa tra le parti, concernente diniego accesso corso di aggiornamento e formazione.

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda incidentale di sospensione (Ricorso numero 7129/2000) della esecuzione dei provvedimento impugnato in primo grado, per come integrata dalla citata ord. n. 4382/00;

Udito il relatore Cons. Ermanno De Francisco udito altresì per le parti l'Avv.to Manganiello;

Rilevato che viene richiesta l'attuazione del giudicato cautelare formatosi sull'ordinanza di questa Sezione 29 agosto 2000, n. 4382, ai sensi dell'art. 21, comma XIV e XV, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per come novellato dall'art. 3, comma I, della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Rilevato che il citato art. 21, ai commi XIV e XV, dispone che "nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei giudizi avanti al Consiglio di Stato";

Ritenuto che il ricorso proposto da Eutizi Massimo per l'attuazione della citata ordinanza cautelare n. 4382/00 è palesemente fondato e va pertanto accolto, in quanto l'effetto conformativo di ogni provvedimento giurisdizionale amministrativo (sia esso di cognizione ordinaria ovvero cautelare) comporta un vincolo assoluto per l'amministrazione di attenersi, nella sua successiva attività di amministrazione attiva, alla statuizione del giudice, per quale risultante sia dal dispositivo sia dalla motivazione del provvedimento giurisdizionale definitivo (sentenza di merito od ordinanza cautelare);

Ritenuto, in particolare, che il predetto effetto conformativo consegue sia al giudicato ordinario, sia al c.d. giudicato cautelare, anche quest'ultimo essendo assolutamente vincolante per l'amministrazione fino ad un'eventuale difforme decisione conclusiva del giudizio di merito;

Ritenuto che, infatti, il richiamo del c.d. fumus boni iuris e la connessa ipoteticità sintattica che sono usualmente presenti nella motivazione delle ordinanze cautelari si correlano esclusivamente alla fisiologica eventualità di un difforme esito del giudizio di merito (a cognizione piena) e non certo alla (ovviamente inconfigurabile) potestà dell'amministrazione di ribadire i propri assunti che siano difformi dal decisum giurisdizionale;

Ritenuto, in altri termini, che il giudizio di merito a cognizione piena è l'unica sede in cui può procedersi alla verifica del contenuto del provvedimento cautelare definitivo, al quale, nelle more, l'amministrazione deve dare immediata e completa attuazione;

Ritenuto che dall'applicazione dei predetti principi - assolutamente pacifici - alla fattispecie in esame si evince la nullità, per aperta violazione del giudicato cautelare formatosi sull'ordinanza 29 agosto 2000, n. 4382, di questa Sezione, dei provvedimenti (doc. n. 7 fasc. del ricorrente ex art. 21, XIV comma, legge n. 1034/1971) con cui sia il Direttore dei Servizio Concorsi della Direzione Centrale del Personale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno, sia la Commissione esaminatrice del concorso interno a 2000 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione per la nomina alla qualifica di Vicesovrintendente della Polizia di Stato indetto con D.M. 3 luglio 1999, hanno sovrapposto la propria opinione a quella, vincolante per l'amministrazione fino all'esito del giudizio di merito, esternata dal Consiglio di Stato, IV Sezione, con la citata ordinanza n. 4382/00, circa l'esattezza delle risposte fornite dal candidato Eutizi alle domande n. 38 e n. 66 del questionario compilato dal ricorrente quale prova d'esame nel predetto concorso interno;

Ritenuto che la nullità dei predetti atti per violazione dei giudicato cautelare comporta la loro radicale inefficacia (essi vanno trattati, sul piano amministrativo, tamquam non essent) e la conseguente riformulazione, nella presente sede di ottemperanza al giudicato cautelare ex art. 21, comma XIV, legge n. 1034/71, della graduatoria di cui al Decreto ministeriale 20 settembre 2000, pubblicato sul Bollettino Ufficiale dei Personale del Ministero dell'Intemo, supplemento straordinario n. 1/21 del 12 ottobre 2000, con inserzione con riserva di Eutizi Massimo nella predetta graduatoria, con il punteggio a lui spettante in forza dell'assunto - non controvertibile se non che in sede di definizione dei giudizio di merito - dell'esattezza delle risposte da lui fornite alle domande n. 38 e n. 66 del predetto questionario;

Ritenuto che, per l'effetto, va attribuito ad Eutizi Massimo un ulteriore punteggio di 2,5/100 rispetto a quello (di punti 68,70/100) che gli era stato attribuito con i provvedimenti amministrativi i cui effetti sono stati sospesi dalle ordinanze della cui ottemperanza qui trattasi (2,50 essendo il punteggio in centesimi automaticamente attribuibile alle due ulteriori risposte esatte di cui si è detto, sulle 80 di cui complessivamente si componeva il questionario): sicché il punteggio da attribuire, con riserva, al ricorrente è pari a punti 71,20/100;

Ritenuto altresì che, per effetto di tale punteggio, va conseguentemente disposta l'ammissione del ricorrente Eutizi, con la medesima riserva dell'esito del giudizio di merito, al corso di formazione professionale previsto per i vincitori dei concorso interno di cui trattasi;

Ritenuto che va ordinata al Ministero dell'interno la pubblicazione della presente ordinanza sul medesimo Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno, entro 60 giorni dalla data odierna;

Ritenuto che deve disporsi la nomina di un Commissario ad acta, per la corretta e puntuale esecuzione della presente ordinanza, che si designa nel Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con facoltà di subdelegare la funzione ad un Dirigente generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

P.Q.M.

accoglie il ricorso per l'attuazione del giudicato cautelare formatosi sull'ordinanza di questa Sezione 29 agosto 2000, n. 4382, e per l'effetto:

1) dichiara la nullità dei provvedimenti adottati in violazione dei predetto giudicato, di cui in narrativa;

2) dispone la riformulazione della graduatoria di cui al Decreto ministeriale 20 settembre 2000, pubblicato sul Bollettino Ufficiale dei Personale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 1/21 del 12 ottobre 2000, con inserzione con riserva di Eutizi Massimo nella graduatoria medesima, con il punteggio complessivo di punti 71,20/100;

3) dispone l'ammissione del ricorrente Eutizi, con la medesima riserva dell'esito del giudizio di merito, al corso di formazione professionale di cui in motivazione;

4) ordina al Ministero dell'interno di pubblicare la presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale del Personale, entro 60 giorni dalla data odierna;

5) nomina Commissario ad acta, per la corretta e puntuale esecuzione della presente ordinanza, il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con facoltà di subdelegare la funzione ad un Dirigente generale del suo Dipartimento.

Depositata il 9 gennaio 2001.

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