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n. 5-2001 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 14 maggio 2001 n. 2661 - Pres. Paleologo, Est. Salvatore - Epifani (Avv. Conz) c. Provincia di Lecce (n.c.), Regione Puglia (n.c.) ed ENEL S.p.A. (Avv.ti Flascassovitti e Libratti) - (conferma TAR Puglia-Lecce, Sez. I, 24 settembre 2000, n. 2547).

Atto amministrativo - Procedimento - Comunicazione d'avvio - Nel caso di atti dichiarati urgenti da espressa previsione normativa - Non occorre.

Espropriazione per p.u. - Elettrodotti - Decreto di autorizzazione provvisoria - Ex art. 113 T.U. n. 1755/1933 - Adozione - Comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari - Non occorre - Ragioni.

Espropriazione per p.u. - Elettrodotti - Realizzazione - Valutazione di impatto ambientale - Occorre solo per elettrodotti con tensione normale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km.

Espropriazione per p.u. - Elettrodotti - Scelta del tracciato - Sindacabilità in s.g. - Solo per manifesta illogicità o irrazionalità.

Nel caso di atto dichiarato urgente da espressa previsione normativa, deve escludersi, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che sussista l'obbligo di comunicazione personale dell'avvio del procedimento.

In particolare si deve escludere che il decreto di autorizzazione provvisoria alla costruzione degli elettrodotti previsto dall'art. 113 T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 debba essere preceduto dalla comunicazione personale ai soggetti proprietari degli immobili da asservire dell'avvio del procedimento, atteso che, da un lato, l'urgenza dell'opera è sancita da espressa dichiarazione normativa (art. 9, comma 9 DPR n. 342 del 1965) e che, dall'altro, è previsto a carico dei proprietari l'obbligo di consentire l'assoggettamento a servitù dei propri terreni (art. 119 T.U. n. 1775 del 1933).

L'art. 1 D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, prescrive la valutazione di impatto ambientale per i progetti delle opere riguardanti tra l'altro (lett. m) gli "elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione normale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km; deve pertanto ritenersi non soggetta a VIA la realizzazione di un elettrodotto che prevede il trasporto di energia elettrica con tensione nominale pari a 150 kV.

La scelta del tracciato di una opera pubblica (nella specie, si trattava di elettrodotto) costituisce manifestazione di un giudizio, se non di merito vero e proprio, di discrezionalità tecnica, la quale può essere sindacata in sede di legittimità solo sotto i profili della manifesta illogicità o irrazionalità; al di là di ciò, infatti, il sindacato sull'esercizio della cd. discrezionalità tecnica finirebbe per interferire con valutazioni di vero e proprio merito amministrativo.

 

 

F A T T O

Fernando Epifani, impugnando davanti al TAR di Lecce il provvedimento n. 687 del 17 settembre 1998 dell'amministrazione provinciale di Lecce, recante occupazione d'urgenza a favore dell'ENEL S.p.A., di un terreno sito in agro di Martano e di proprietà del ricorrente, per i lavori di esecuzione di una nuova cabina primaria 150/20 Kv di Martignano con raccordi aerei a 150 Kv, nonché il decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici n. 627 del 26 maggio 1997, recante autorizzazione provvisoria all'ENEL all'esecuzione di detti lavori.

Il ricorso era affidato alle seguenti censure:

1). Violazione dell'art. 7 delle legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'amministrazione non ha comunicato l'avvio del procedimento, del quale il ricorrente ha avuto conoscenza solo all'atto della notifica del decreto di occupazione d'urgenza.

2). Violazione dell'art. 4 DPR 27 aprile 1992, perché l'impianto è stato autorizzato senza la previa procedura di valutazione di impatto ambientale.

3). Eccesso di potere per illogicità e carenza assoluta di motivazione, perché la scelta del tracciato sarebbe avvenuta senza la necessaria comparazione degli interessi coinvolti e nell'assoluta ignoranza dello stato dei luoghi.

Al ricorso resisteva solo l'ENEL, che ne deduceva l'inammissibilità e comunque la totale infondatezza.

Il ricorso era respinto con la sentenza in epigrafe specificata, contro la quale l'interessato ha proposto appello, censurandone le statuizioni e chiedendone l'integrale riforma.

L'ENEL si è costituita anche in questo grado, replicando alle argomentazioni poste a base dell'impugnazione.

D I R I T T O

1. Il primo motivo d'appello ripropone la censura di violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, respinta dal TAR per tre ordini di ragioni.

In primo luogo, perché la domanda di autorizzazione provvisoria dell'ENEL è stata resa nota al pubblico con le modalità e nei termini previsti dall'art. 11 T.U 11 dicembre 1933, n. 1775 e dall'art. 68, comma 5 della legge regionale Puglia 16 maggio 1985, n. 27 (avviso inserito nel F.A.L. della provincia di Lecce n. 68 del 13 settembre 1996 e pubblicazione all'Albo pretorio del comune di Martano dal 27 agosto 1996 all'11 settembre 1996). Tale forma di pubblicità, preordinata alla presentazione di osservazioni e opposizioni da parte degli interessati, è espressamente prevista dall'art. 68, comma 8 della citata legge regionale in deroga agli adempimenti prescritti dall'art. 10 legge 22 ottobre 1971, n. 865, e consentiva al ricorrente di partecipare al procedimento sin dall'inizio e prima della scelta di localizzazione del tracciato e di emanazione del decreto di occupazione d'urgenza.

In secondo luogo, perché l'art. 8, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a proposito dei procedimenti di massa, consente l'utilizzo di forme di pubblicità alternative alla comunicazione personale dell'avvio del procedimento.

In terzo luogo, perché l'art. 9, comma 9 del DPR 18 marzo 1965, n. 342 riconosce efficacia di dichiarazione di indifferibilità ed urgenza ai decreti di autorizzazione provvisoria di cui all'art. 113 del T.U n. 1775 del 1993 e il decreto di occupazione d'urgenza è stato adottato sulla base di tale esplicita previsione normativa.

2. L'appellante critica queste statuizioni del giudice di primo grado, osservando innanzi tutto che le forme di pubblicità osservate nel caso in esame possono ritenersi sufficienti per i cittadini dei comuni interessati al tracciato, non direttamente incisi dalla realizzazione dell'opera, ma non per proprietari di terreni da asservire ai quali la comunicazione di avvio del procedimento doveva essere effettuata personalmente, come chiarito dall'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato (n.14 del 1999).

Errato sarebbe anche il richiamo all'art. 8 della legge n. 241 del 1990 a proposito dei procedimenti di massa. A parte che le forme alternative di pubblicità di cui è cenno nella disposizione non sarebbero quelle già espressamente previste dalla legge in materia di espropriazione, ma piuttosto forme che consentono concretamente di raggiungere i destinatari (pubblicizzazione della realizzazione dell'opera sui quotidiani locali e nazionali maggiormente venduti), nel caso in esame non potrebbe parlarsi di procedimento di massa, stante l'interesse specifico e diretto dei privati proprietari - individuabili e in concreto individuati - di conservare i loro beni.

Infine per quanto attiene alla terza delle ragioni poste a sostegno del rigetto del primo motivo, l'appellante sottolinea che, quale che sia la portata dell'art. 9, comma 9, del DPR n. 342 del 1965, nel caso di costruzione di elettrodotti l'inizio del procedimento al quale collegare l'obbligo di previa comunicazione dell'avvio va individuato necessariamente al momento in cui l'ente deve compiere le sue scelte discrezionali.

Il Collegio ritiene che le conclusioni del TAR debbano essere confermate, anche per le considerazioni che seguono.

L'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 esclude l'obbligo di comunicazione personale dell'avvio del procedimento in presenza di situazioni d'urgenza.

Per quel che concerne il rapporto tra decreto di autorizzazione provvisoria ex art. 113 T.U. n. 1775 del 1993 e decreto di occupazione d'urgenza, la giurisprudenza (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 1595 del 22 ottobre 1999; CSI. 7 maggio 1993 n. 185) ha chiarito da, un lato, che l'urgenza prevista dall'art. 113 T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 per l'autorizzazione provvisoria alla costruzione degli elettrodotti va valutata al momento in cui è adottato il relativo decreto di autorizzazione provvisoria e non al momento in cui è adottato il decreto di occupazione temporanea, per cui è irrilevante l'eventuale tardiva adozione di quest'ultimo; dall'altro lato, che l'urgenza prevista dal citato art. 113 per l'autorizzazione provvisoria alla costruzione degli elettrodotti non è quella prevista dall'art. 11 comma 2 legge 25 giugno 1865 n. 2359, bensì l'urgenza comune di eseguire un'opera pubblica, nelle more dell'istruttoria per l'autorizzazione definitiva, con la conseguenza che il richiamo alla natura e alla necessità dell'opera costituiscono motivazione sufficiente alla declaratoria d'urgenza.

Facendo applicazione al caso di specie di tali principi, si deve escludere che il decreto di autorizzazione provvisoria più volte citato debba essere preceduto dalla comunicazione personale ai soggetti proprietari degli immobili da asservire dell'avvio del procedimento.

Cospirano verso questa conclusione sia la circostanza che l'urgenza dell'opera è sancita da espressa dichiarazione normativa (art. 9, comma 9 DPR n. 342 del 1965) sia la previsione a carico dei proprietari dell'obbligo di consentire l'assoggettamento a servitù dei propri terreni (art. 119 T.U. n. 1775 del 1933).

Alla luce delle considerazioni che precedono si deve concludere che nel caso in esame, trattandosi di atto dichiarato urgente da espressa previsione normativa, non occorreva la comunicazione personale dell'avvio del procedimento nè per il decreto di autorizzazione provvisoria nè per il conseguente provvedimento di occupazione d'urgenza.

3. Infondato è pure il secondo motivo d'appello, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 1 DPCM 10 agosto 1988, n. 377, sul rilievo che l'opera in questione dovesse essere preceduta dalla valutazione d'impatto ambientale.

Come ammette lo stesso appellante, la norma citata sottopone alla VIA i progetti delle opere riguardanti tra l'altro (lett. m) gli "elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione normale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezze superiore a 15 km.

Poiché l'elettrodotto in questione prevede il trasporto di energia elettrica con tensione nominale pari a 150 kV, è evidente che la sua approvazione non dovesse essere preceduta dalla VIA.

4. L'ultima doglianza ripropone il terzo motivo del ricorso originario e riguarda la scelta del tracciato, che sarebbe avvenuta in modo illogico e senza alcuna effettiva conoscenza dello stato dei luoghi e della natura dei terreni interessati.

Anche questa censura deve essere disattesa.

Come esattamente rilevato dal TAR, dalla documentazione risulta che la scelta del tracciato è stata operata dopo approfonditi accertamenti istruttori e previo parere favorevole dei vari enti ed organi tecnici, quali, in particolare, i comuni di Martignano, Zollino, Martano, Corigliano d'Otranto, l'Ufficio circoscrizionale Puglia e Basilicata del Ministero delle comunicazioni e l'Ufficio del Genio civile di Lecce.

D'altra parte, la scelta del tracciato costituisce manifestazione di un giudizio, se non di merito vero e proprio, di discrezionalità tecnica, la quale può essere sindacata in sede di legittimità solo sotto i profili della manifesta illogicità o irrazionalità; al di là di ciò, infatti, il sindacato sull'esercizio della cd. discrezionalità tecnica finirebbe per interferire con valutazioni di vero e proprio merito amministrativo ora nella specie la Sezione non riscontra, alla stregua dei fatti che risultano sul fascicolo alcuna irrazionalità.

5. La riconosciuta infondatezza dell'appello nella sua parte principale comporta altresì la reiezione della domanda di risarcimento danni proposta dall'appellante.

Le spese del presente grado possono, come di regola, seguire la soccombenza. Esse sono liquidate in dispositivo solo in favore dell'ENEL, non essendosi costituita alcuna delle amministrazioni intimate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), respinge l'appello.

Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'ENEL delle spese ed onorari del secondo grado di giudizio, spese che liquida in complessive £. 6.000.000 (sei milioni).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma addì 13 febbraio 2001 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:

- Giovanni Paleologo Presidente

- Costantino Salvatore Consigliere, estensore

- Anselmo Di Napoli Consigliere

- Marcello Borioni Consigliere

- Dedi Rulli Consigliere

Depositata il 14 maggio 2001.

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