CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 28 agosto 2001 n. 4561 - Pres. Trotta, Est. Saltelli - Ministero della Giustizia, Ministero della Difesa, Ministero del Tesoro e Ministero della Funzione Pubblica (Avvocatura generale dello Stato) c. Mussardo (n.c.) - (annulla T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 13 ottobre 2000, n. 856).
1. Giustizia amministrativa - Appello - Definizione del giudizio con sentenza in forma abbreviata - Ex art. 9 L. n. 205/2000 - Presupposti - Completezza del contraddittorio - Sufficienza - Presenza delle parti all'udienza, scadenza del termine per la costituzione in giudizio o costituzione dell'appellato in giudizio - Non occorrono.
2. Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennità - Indennità giudiziaria - Ex art. 2, 1° comma, della L. 22 giugno 1988 n. 221 - Fondamento logico-giuridico - Individuazione.
3. Pubblico impiego - Agenti di P.S. - Indennità giudiziaria - Ex art. 2, 1° comma, della L. 22 giugno 1988 n. 221 - Non spetta - Ragioni.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205 (definizione del giudizio con sentenza in forma abbreviata), non è necessario che le parti siano presenti all'udienza, né che l'appellato sia costituito in giudizio, né che sia scaduto il termine fissato dalla legge per la sua costituzione in giudizio, essendo invece sufficiente che sia stato rispettato il principio della completezza del contraddittorio (alla stregua del principio, nel caso di specie, constatato che il contraddittorio era completo, essendo stato ritualmente notificato l'atto di appello all'appellato, il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile la richiamata norma, definendo il giudizio con sentenza in forma abbreviata).
2. Il fondamento logico-giuridico della indennità giudiziaria di cui all'art. 2, comma 1, della legge 22 giugno 1981, n. 221 deve rinvenirsi nell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n. 27 (come testualmente si ricava dalla lettura dell'art. 1 della legge n. 221/1988), che aveva istituito in favore dei magistrati ordinari una speciale indennità pensionabile in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività: perciò la predetta indennità non ha natura retributiva, in quanto, pur trovando la sua fonte diretta ed immediata nel rapporto di lavoro che lega il dipendente alla struttura amministrativa dell'organizzazione giudiziaria, non è finalizzata a compensare direttamente, ed esclusivamente tale prestazione, ma intende in modo speciale indennizzare solo il personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie del particolarmente intenso, delicato ed ininterrotto servizio prestato per l'esatto e ordinato funzionamento degli uffici giudiziari, condizione indispensabile per la corretta ed ordinata amministrazione della giustizia.
3. L'indennità di cui all'art. 2, comma 1, della legge 22 giugno 1981, n. 221, non spetta agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria assegnati alle sezioni di polizia giudiziaria presso gli uffici delle Procure delle Repubblica, in quanto questi svolgono attività propria di polizia giudiziaria e non quella del personale amministrativo addetto alle segreterie e cancellerie giudiziarie (1).
------------------------------------------
(1) Ha osservato la Sez. IV che l'attività svolta dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria assegnati alle sezioni di polizia giudiziaria delle sezioni di polizia giudiziaria si compendia esclusivamente nell'attività di indagine volta alla ricerca delle prove relative ai fatti penalmente rilevanti e si sostanzia, quindi, nelle "indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale", così come recita l'ultima parte dell'art. 326 del c.p.p.; pertanto la diversità dei compiti e delle funzioni svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria rispetto alle mansioni affidate al personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie esclude che l'indennità di cui alla legge 22 giugno 1988, n. 221, prevista solo per il predetto personale amministrativo, possa essere estesa anche agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria addetti alle sezioni di polizia giudiziaria presso gli uffici giudiziari;
Inoltre, ad opinione della Sez. IV, anche l'assegnazione degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria alle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica non altera la natura della peculiare attività da essi svolta rispetto a quella stessa attività di polizia giudiziaria espletata presso le sedi dei comandi o dei reparti di appartenenza, configurandosi come una mera modalità di esecuzione della attività in argomento, così come sopra delineata, mentre la più stretta e diretta collaborazione con il magistrato inquirente, non può trasformare l'attività di indagine, specifica della polizia giudiziaria, in una mera attività materiale di supporto amministrativo all'ufficio del pubblico ministero.
FATTO
Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, Mussardo Maurizio, appartenente all'Arma dei carabinieri e assegnato alla sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, evocava in giudizio le amministrazioni segnate in epigrafe per l'accertamento del diritto a percepire l'indennità giudiziaria di cui all'art. 2, comma 1, della legge 22 giugno 1981, n. 221, la cui richiesta era stata respinta in sede amministrativa.
Deduceva infatti di svolgere presso gli uffici della sezione di Polizia Giudiziaria, cui era stato formalmente assegnato, la stessa attività per il cui espletamento era stata prevista in favore del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie la corresponsione dell'indennità c.d. giudiziaria, così che il diniego di corresponsione appariva ingiustificato, illogico e contraddittorio.
L'adito TAR, con la sentenza segnata in epigrafe, accoglieva il ricorso, condannando il Ministero di grazia e giustizia al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità giudiziaria, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, sin dal momento della sua assegnazione alla sezione di polizia giudiziaria.
Con atto notificato il 1° marzo 2001 i Ministeri della giustizia, della difesa e della funzione pubblica hanno proposto appello, lamentando l'erroneità della decisione di prime cure, negando, per un verso, che l'attività svolta nelle sezioni di Polizia Giudiziaria dai militari con qualifica di polizia giudiziaria sia riconducibile a quella espletata dal personale dell'amministrazione giudiziaria nelle segreterie e cancellerie giudiziarie, trattandosi di compiti specificamente demandati dagli articoli 55 e seguenti del c.p.p. alle sezioni medesime, e, per altro verso, deducendo l'intervenuta abrogazione della norma invocata dal ricorrente.
L'appellato non si è costituito in giudizio.
All'udienza in camera di consiglio del 27 aprile 2001, alla quale la causa è stata chiamata per la decisione dell'istanza incidentale di sospensione della esecuzione della sentenza, il Collegio, ricorrendo i presupposti per la decisione in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, ha introitato la causa per la decisione.
DIRITTO
Ritiene preliminarmente il Collegio di dover precisare che ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 della legge n. 205 del 2000 non è necessario che le parti siano presenti all'udienza, né che l'appellato sia costituito in giudizio, né che sia scaduto il termine fissato dalla legge per la sua costituzione in giudizio, essendo invece sufficiente che sia stato rispettato il principio della completezza del contraddittorio: nel caso di specie tale requisito risulta rispettato essendo stato ritualmente notificato l'appello all'appellato.
Nel merito si rileva la controversa portata all'esame del Collegio concerne la spettanza al personale con la qualifica di polizia giudiziaria, assegnato alle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso le Procure della Repubblica, della indennità giudiziaria prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221.
Essa è stata già risolta da questa stessa Sezione con le decisioni n. 3738, 3739 - 3746 e 3748 del 5 luglio 2000, dalle cui motivazioni non vi è ragione di discostarsi. In particolare è stato osservato che:
la l. 22 giugno 1988, n. 221 ha attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, al personale dirigente e qualifiche equiparate delle cancellerie e segreterie giudiziarie (art.1) e al personale delle qualifiche funzionali dei ruoli di detti uffici (art. 2) l'indennità già istituita dall'articolo 3 della legge febbraio 1981 n. 27, per i magistrati ordinari; detta indennità è stata estesa, dall'art.1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51 al personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti, dell'Avvocatura dello Stato e dei tribunali militari, nonché al personale civile dell'Amministrazione della Difesa, inquadrato nella IV e V qualifica funzionale distaccato temporaneamente, in attesa dell'istituzione di appositi ruoli organici, a prestare servizio presso gli uffici giudiziari della giustizia militare, limitatamente ad un contingente massimo di 129 unità;
il fondamento logico - giuridico di tale indennità deve rinvenirsi nell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n. 27 (come testualmente si ricava dalla lettura dell'art. 1 della legge n. 221/1988), che aveva istituito in favore dei magistrati ordinari una speciale indennità pensionabile in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività: perciò la predetta indennità non ha natura retributiva, in quanto, pur trovando la sua fonte diretta ed immediata nel rapporto di lavoro che lega il dipendente alla struttura amministrativa dell'organizzazione giudiziaria, non è finalizzata a compensare direttamente, ed esclusivamente tale prestazione, ma intende in modo speciale indennizzare solo il personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie del particolarmente intenso, delicato ed ininterrotto servizio prestato per l'esatto e ordinato funzionamento degli uffici giudiziari, condizione indispensabile per la corretta ed ordinata amministrazione della giustizia;
l'attività svolta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria assegnati alle sezioni di polizia giudiziaria presso gli uffici giudiziari non è assimilabile a quella svolta dal personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, in quanto ai sensi dell'art. 5, primo comma, del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, "le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza", mentre il terzo comma del successivo articolo 10, rubricato "Stato giuridico e carriera del personale delle sezioni", dispone che "il personale delle sezioni è esonerato, quanto all'impiego, dai compiti e dagli obblighi derivanti dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza non inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria, salvo che per casi eccezionali o per esigenze di istruzione e addestrative, previo consenso del capo dell'ufficio presso il quale la sezione è istituita";
pertanto, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria vengono assegnati alle sezioni di polizia giudiziaria istituite, ai sensi dell'art. 58 del c.p.p., esclusivamente per compiere la propria istituzionale attività di polizia giudiziaria, che, ai sensi dell'art. 55 del c.p.p., si compendia nel "prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale" (comma 1), nonché nello svolgere "ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria" (comma 2);
l'attività svolta dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria assegnati alle sezioni di polizia giudiziaria delle sezioni di polizia giudiziaria si compendia dunque proprio ed esclusivamente nell'attività di indagine volta alla ricerca delle prove relative ai fatti penalmente rilevanti e si sostanzia, quindi, nelle "indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale", così come recita l'ultima parte dell'art. 326 del c.p.p.;
pertanto la diversità dei compiti e delle funzioni svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria rispetto alle mansioni affidate al personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie esclude che l'indennità di cui alla legge 22 giugno 1988, n. 221, prevista solo per il predetto personale amministrativo, possa essere estesa anche agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria addetti alle sezioni di polizia giudiziaria presso gli uffici giudiziari;
inoltre anche l'assegnazione degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria alle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica non altera la natura della peculiare attività da essi svolta rispetto a quella stessa attività di polizia giudiziaria espletata presso le sedi dei comandi o dei reparti di appartenenza, configurandosi come una mera modalità di esecuzione della attività in argomento, così come sopra delineata, mentre la più stretta e diretta collaborazione con il magistrato inquirente, infatti, non può trasformare l'attività di indagine, specifica della polizia giudiziaria, in una mera attività materiale di supporto amministrativo all'ufficio del pubblico ministero.
Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), accoglie l'appello indicato in epigrafe e per l'effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. dell'Emilia - Romagna, sede di Bologna (sez. 1^) 13 ottobre 2000, n. 856, respinge il ricorso proposto in primo grado.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 aprile 2001, con la partecipazione dei seguenti magistrati:
GAETANO TROTTA - Presidente
COSTANTINO SALVATORE - Consigliere
MARINELLA DEDI RULLI - Consigliere
MARIA GRAZIA CAPPUGI - Consigliere
CARLO SALTELLI - Consigliere est.
Depositata in segreteria il 28 agosto 2001.