CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 21 gennaio 2003 n. 216 - Pres. ff. La Medica, Est. Poli - Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti (Avv. Stato Piro) c. Staro (Avv. Di Martino) ed Università degli Studi di Napoli - Federico II ed altro (n.c.) - (dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza).
1. Giustizia amministrativa - Competenza territoriale dei TT.AA.RR. - Istanza di regolamento di competenza - Notifica - Va eseguita entro venti giorni nei confronti di "tutte le parti in causa" ex art. 31, 3° comma, L. TAR - Interpretazione di quest'ultima espressione - Individuazione.
2. Giustizia amministrativa - Competenza territoriale dei TT.AA.RR. - Istanza di regolamento di competenza - Notifica - Va eseguita presso il domicilio eletto per le parti che si sono costituite.
1. L'art. 31, 3 comma, della L. n. 1034/1971, impone che l'istanza di regolamento di competenza venga notificata "a tutte le parti in causa", per tali dovendosi intendere tutte le parti evocate in giudizio, anche se non costituite, o comunque presenti nel giudizio perché spontaneamente costituitesi fino al momento della costituzione del soggetto che propone l'istanza di regolamento, con esclusione, quindi, di tutti i possibili controinteressati ai quali l'atto introduttivo del giudizio non sia stato o non sia stato ancora notificato, nonché con esclusione di tutti i possibili interventori non ancora costituitisi (1).
E' pertanto inammissibile (e non soltanto improcedibile) il ricorso per regolamento di competenza che non sia notificato - entro il termine di venti giorni prescritto dall'art. 31, 2 comma, L. n. 1034/1971 - a tutte le parti formali del giudizio, atteso che le peculiari esigenze di celerità del procedimento incidentale previsto per la risoluzione della questione di competenza e la perentorietà del termine sopra indicato escludono che il giudice possa disporre l'integrazione del contraddittorio (2)
2. Il ricorso per regolamento di competenza va notificato, per le parti costituite, a mente dell'art. 170, comma 1°, c.p.c., nel domicilio del procuratore (3) (alla stregua del principio nella specie è stata ritenuta inammissibile una istanza di regolamento di competenza notificata ad alcune delle parti costituite presso il domicilio reale e non presso quello eletto per il giudizio di primo grado).
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(1) Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 febbraio 2001, n. 400; sez. IV, 2 febbraio 2000, n. 540; sez. IV, 12 novembre 1996, n. 1559; sez. VI, 2 marzo 1987, n. 78; Ad. Plen. 16 maggio 1985, n. 15.
(2) Cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 540 del 2000 cit.; sez. VI, 22 maggio 1998, n. 821; sez. VI, 22 gennaio 1986, n. 50.
(3) Cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 363 del 1998; sez. IV, n. 652 del 1991; sez. VI, n. 460 del 1979.
Documenti correlati:
TAR PUGLIA-BARI - SEZ. I - Sentenza 11 aprile 2001 n. 1012
TAR SICILIA-CATANIA. SEZ. III - Sentenza 12 aprile 2001 n. 835
FATTO
Salvatore Staro, Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Campania adiva il T.A.R. per la Campania impugnando:
a) in via principale, la determinazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti del 9 - 10 aprile 2002, recante il diniego dell'autorizzazione a proseguire l'incarico di Presidente del collegio dei revisori dei conti dell'Azienda Universitaria Policlinico - Federico II - di Napoli;
b) in quanto atto presupposto, la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti del 26 - 27 febbraio 2002, recante i nuovi criteri generali per la partecipazione dei magistrati contabili ai collegi dei revisori delle Università.
La parte intimata, costituitasi nel giudizio di primo grado, ha proposto ricorso per regolamento di competenza, deducendo che, essendo stato impugnato anche un atto generale emesso da amministrazione centrale dello Stato che coinvolge interessi di altri dipendenti che hanno la sede di servizio in altre circoscrizioni, non possa ritenersi applicabile il criterio del foro speciale del pubblico impiego.
Mancando l'adesione delle altre parti alla formulata eccezione, alla camera di consiglio fissata a mente dell'art. 31, 5° comma, l. n. 1034 del 1971, come novellato dalla l. n. 205 del 2000, gli atti sono stati trasmessi dal T.A.R. adito al Consiglio di Stato, per la pronunzia sulla competenza.
La causa è passata in decisione nella camera di consiglio del 20 novembre 2002.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Nel giudizio di primo grado sono stati evocati in giudizio, e si sono costituiti a mezzo di procuratore eleggendo domicilio presso lo stesso, sia l'Università di Napoli - Federico II - che l'Azienda Universitaria Policlinico - Federico II.
3. Risulta per tabulas che successivamente alla costituzione in giudizio (avvenuta il 27 maggio 2002) delle sopra menzionate amministrazioni, il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti ha notificato l'istanza di regolamento anche a queste ultime (in data 30 e 31 maggio 2002) nel domicilio reale e non in quello eletto per il giudizio di primo grado.
4. Sia l'Università di Napoli - Federico II - che l'Azienda Universitaria Policlinico - Federico II - non si sono costituite nella presente fase.
5. Ciò premesso la sezione osserva che l'art. 31, 3 comma, l. n. 1034, impone che l'istanza di regolamento venga notificata a tutte le parti in causa.
Secondo il prevalente indirizzo di questo Consiglio, l'espressione <<tutte le parti in causa>>, si riferisce a tutte le parti evocate in giudizio, anche se non costituite, o comunque presenti nel giudizio perché spontaneamente costituitesi fino al momento della costituzione del soggetto che propone l'istanza di regolamento, con esclusione, quindi, di tutti i possibili controinteressati ai quali l'atto introduttivo del giudizio non sia stato o non sia stato ancora notificato, nonché con esclusione di tutti i possibili interventori non ancora costituitisi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 febbraio 2001, n. 400; sez. IV, 2 febbraio 2000, n. 540; sez. IV, 12 novembre 1996, n. 1559; sez. VI, 2 marzo 1987, n. 78; Ad. Plen. 16 maggio 1985, n. 15).
Conseguentemente, è inammissibile e non soltanto improcedibile il ricorso per regolamento di competenza che non sia notificato, entro il termine di venti giorni, prescritto dall'art. 31, 2 comma, l. n. 1034 cit., a tutte le parti formali del giudizio, atteso che le peculiari esigenze di celerità del procedimento incidentale previsto per la risoluzione della questione di competenza e la perentorietà del termine sopra indicato escludono che il giudice possa disporre l'integrazione del contraddittorio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 540 del 2000 cit.; sez. VI, 22 maggio 1998, n. 821; sez. VI, 22 gennaio 1986, n. 50).
Quanto al luogo della notificazione del regolamento esso va identificato, per le parti costituite, nel domicilio del procuratore a mente dell'art. 170, co.1, c.p.c. (cfr. sez. VI, n. 363 del 1998; sez. IV, n. 652 del 1991; sez. VI, n. 460 del 1979).
L'onere della notificazione dell'istanza per regolamento di competenza non può, pertanto, ritenersi adempiuta, in quanto invalidamente eseguita la notificazione.
6. Sulla scorta delle rassegnate conclusioni ed in accoglimento della pertinente eccezione sollevata dallo Staro, il ricorso per regolamento di competenza deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano coma da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza in epigrafe.
Condanna il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti a rifondere in favore di Salvatore Staro le spese di lite che liquida in complessivi euro 1000,00 (mille/00)..
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2002, con la partecipazione dei signori:
Domenico La Medica - Presidente, f.f.
Antonino Anastasi - Consigliere
Vito Poli Rel. Estensore - Consigliere
Anna Leoni - Consigliere
Paolo Troiano - Consigliere
IL PRESIDENTE L'ESTENSORE
Depositata in Segretaria il 21 gennaio 2003.