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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 28 gennaio 2002 n. 453 - Pres. Paleologo, Est. Borioni - Futura società consortile a r.l. (Avv. L. Lentini), Istituto Autonomo Case Popolari di Salerno (Avv. G. Abbamonte) e Comune di Bellizzi (Avv.ti G. Pellegrino e F. Lanocita) c. Pappalardo (Avv.ti F. G. Scoca, A. Budetta e F. Cacciatore) - (annulla T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I, 6 aprile 2001, n. 362).

Giustizia amministrativa - Giudizio abbreviato - Decisione del merito in sede cautelare - Ex art. 21, 9° comma, della L. T.A.R., modificato dall'art. 3 L. n. 205/2000 - Presupposti  (completezza del contraddittorio ed audizione delle parti costituite) - Si applicano anche nel caso di definizione del merito in forma abbreviata ex art. 26 della L. TAR - Fattispecie.

La disciplina del passaggio dal giudizio cautelare al giudizio di merito è definita, in via generale e in modo compiuto, dall'art. 21, comma IX, della legge n. 1034/1971, come modificato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che indica i presupposti processuali (completezza del contraddittorio e dell'istruttoria - audizione delle parti costituite) e sostanziali (quelli stabiliti dal successivo art. 26).

L'esistenza di tali presupposti è necessaria non solo per la decisione del merito in sede cautelare (art. 21, comma IX, della legge n. 1034/1971, come modificato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, cit.), ma anche nei casi (previsti dell'art. 26 della legge n. 1034/1971, come modificato dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205) in cui il giudice amministrativo decide "con sentenza succintamente motivata", ove il ricorso risulti manifestamente fondato ovvero manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile od infondato. Va pertanto annullata con rinvio una sentenza ex art. 26 della legge n. 1034/1971, adottata nella camera di consiglio fissata per la discussione dell'istanza cautelare senza che sul punto siano state sentite le parti costituite (1).

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(1) Alla stregua del principio la Sez. IV, constatato che col verbale della camera di consiglio era stato dato solo atto che i difensori presenti avevano chiesto la discussione e non era stato esternato l'intento di definire il giudizio nel merito, ha annullato con rinvio la sentenza appellata, ai sensi dell'art. 35, comma I, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, costituendo il vizio accertato un "difetto di procedura" incidente sul diritto di difesa.

Ha osservato in proposito la Sez. IV che l'art. 21, comma IX, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, stabilisce che: "In sede di decisione sulla domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma dell'art. 26". Quest'ultima norma, nel testo modificato dall'art. 9 della legge n. 205/2000, prevede che: a) nel caso di "manifesta fondatezza" ovvero di "manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità, infondatezza del ricorso" il giudice amministrativo decide "con sentenza succintamente motivata" (comma IV); b) la "decisione semplificata" è assunta, nel rispetto del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio" (comma V).

Anche se dal raffronto delle due norme emerge che soltanto la prima subordina la possibilità di decidere immediatamente il giudizio nel merito alla condizione che siano state "sentite sul punto le parti costituite", deve purtuttavia ritenersi che la disciplina del passaggio dal giudizio cautelare al giudizio di merito è definita, in via generale e in modo compiuto, dall'art. 21, comma IX, della legge n. 1034/1971, che indica i presupposti processuali (completezza del contraddittorio e dell'istruttoria; l'audizione delle parti costituite) e sostanziali (quelli stabiliti dal successivo art. 26) necessari.

L'art. 26 si riferisce alla fase decisoria e stabilisce i casi in cui il giudice ha facoltà di definire il giudizio in forma semplificata, come emerge anche dalla rubrica ("decisioni in forma semplificata). Nella parte in cui richiede il "rispetto della completezza del contraddittorio" (comma V) pone una condizione processuale minima, valida in tutti i casi in cui la decisione può essere adottata in forma semplificata, ma ciò non incide sulla disciplina della conversione del giudizio cautelare in giudizio di merito, che è e resta stabilita dall'art. 21.

Sui giudizi abbreviati previsti dalla L. n. 205/2000 v. in questa rivista G. VIRGA, I procedimenti abbreviati previsti dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, n. 12/2000, pag. http://www.giustamm.it/articoli/virgag_procedabbrev.htm

 

 

FATTO

Il T.A.R. della Campania, Salerno, sezione I, con sentenza 6 aprile 2001, n. 362, accoglieva il ricorso proposto dal sig. Vincenzo Pappalardo avverso: a) la deliberazione del consiglio comunale di Bellizzi 27 luglio 1999, n. 49, con la quale è stato approvato un intervento ai sensi dell'art.51 della legge n.865/1971, su un'area di proprietà del ricorrente, ed atti preparatori e commessi; b) il decreto 28 giugno 2001, n. 2796, con il quale è stata autorizzata l'occupazione d'urgenza, il contestuale avviso di immissione in possesso e il verbale dello stato di consistenza in data 16 marzo 2001.

La sentenza è stata pronunziata in sede di camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, in applicazione degli "artt. 26 e 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034". Il T.A.R. ha considerato fondata ed assorbente la censura intesa a denunziare la violazione degli artt.7 e 8 della legge n. 241/1999, in quanto la deliberazione consiliare n. 49/1999 non è stata preceduta dalla comunicazione dell'avvio di procedimento al ricorrente, proprietario dell'area interessata. Donde l'annullamento della stessa deliberazione e degli atti conseguenziali impugnati.

La sentenza è stata appellata, con ricorsi separati, dall'I.A.C.P. Futura società consortile a r.l.; dall'Istituto Autonomo Case Popolari di Salerno; dal Comune di Bellizzi, che ne eccepiscono la nullità, in quanto adottata in mancanza dei presupposti di cui agli artt. 21 e 26 della legge n.1034/1971, come modificati dalla legge n. 205/2000. Muovono ulteriori eccezioni circa l'ammissibilità del ricorso originario, del quale contestano anche la fondatezza nel merito.

Il sig. Vincenzo Pappalardo, costituitosi in giudizio, resiste agli appelli, dei quali chiede il rigetto.

Alla pubblica udienza del 16 ottobre 2001, i ricorsi venivano trattenuti per la decisione e il successivo 18 ottobre veniva pubblicato il dispositivo della decisione.

DIRITTO

Gli appelli, riuniti perché proposti avverso la stessa sentenza, sono fondati.

Con il primo motivo, comune ai tre appelli, viene dedotta la nullità della sentenza di primo grado perché adottata nella camera di consiglio fissata per la discussione dell'istanza cautelare senza che sul punto siano state sentite le parti costituite.

L'art.21, comma IX, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n.205, così recita: "In sede di decisione sulla domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma dell'art. 26". Quest'ultima norma, nel testo modificato dall'art. 9 della legge n.205/2000, prevede che: a) nel caso di "manifesta fondatezza" ovvero di "manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità, infondatezza del ricorso" il giudice amministrativo decide "con sentenza succintamente motivata" (comma IV); b) la "decisione semplificata" è assunta, nel rispetto del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio" (comma V).

Dal raffronto delle due norme emerge che soltanto la prima subordina la possibilità di decidere immediatamente il giudizio nel merito alla condizione che siano state "sentite sul punto le parti costituite". L'appellato fa perno su questa discordanza per affermare che la formalità non è necessaria nei casi in cui il giudizio rientri nell'ambito di previsione dell'art.26, comma IV, della legge n.1034/1971 (manifesta fondatezza ovvero manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità, infondatezza del ricorso).

L'assunto risulta privo di fondamento ove si consideri l'esigenza di attribuire al citato art.26 un significato coerente con il contesto normativo in cui è inserito.

La disciplina del passaggio dal giudizio cautelare al giudizio di merito è definita, in via generale e in modo compiuto, dall'art. 21, comma IX, della legge n. 1034/1971, che indica i presupposti processuali (completezza del contraddittorio e dell'istruttoria; l'audizione delle parti costituite) e sostanziali (quelli stabiliti dal successivo art.26) necessari.

L'art. 26 si riferisce alla fase decisoria e stabilisce i casi in cui il giudice ha facoltà di definire il giudizio in forma semplificata, come emerge anche dalla rubrica ("decisioni in forma semplificata).

Nella parte in cui richiede il "rispetto della completezza del contraddittorio" (comma V) pone una condizione processuale minima, valida in tutti i casi in cui la decisione può essere adottata in forma semplificata, ma ciò non incide sulla disciplina della conversione del giudizio cautelare in giudizio di merito, che è e resta stabilita dall'art. 21. Sicché, in conclusione, l'interpretazione fornita dall'appellato, oltre a non trovare supporto in elementi letterali concludenti, è smentita da considerazioni di ordine logico e sistematico, che avvalorano, invece, la tesi degli appellanti.

Tanto premesso, nel verbale della camera di consiglio del 5 aprile 2001 si legge, con riferimento al ricorso proposto dal sig. Pappalardo: "Sono presenti gli avv.ti A. Budetta - F. Cacciatore - M. Damasco e L. Lentini che chiedono la discussione. La causa passa in decisione". E' la stessa formula che appare a fianco degli altri ricorsi, per i quali, come risulta dai dati riepilogativi degli esiti della camera di consiglio, il Collegio si è pronunziato sulla sola istanza cautelare. E', dunque, attendibile che, come asseriscono gli appellanti, nella camera di consiglio non sia stato esternato l'intento di definire il giudizio nel merito. Ciò che non viene del resto contestato dall'appellato.

Pertanto, gli appelli vanno accolti e, per l'effetto, la sentenza impugnata va annullata. Poiché il vizio accertato integra un "difetto di procedura" incidente sul diritto di difesa, la controversia va rinviata al giudice di primo grado, ai sensi dell'art.35, comma I, della legge 6 dicembre 1971, n.1034.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), riuniti i tre appelli, tutti li accoglie per quanto di ragione e, per l'effetto, annulla la sentenza di primo grado e rinvia la controversia al T.A.R. della Campania, sezione di Salerno.

Spese al definitivo

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2001, con l'intervento dei sigg.ri

Giovanni Paleologo presidente,

Domenico La Medica consigliere,

Costantino Salvatore consigliere,

Anselmo Di Napoli consigliere,

Marcello Borioni consigliere estensore.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Depositata il 28/01/2002

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