CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 28 gennaio 2002 n. 457 - Pres. Paleologo, Est. de Francisco - Corda (Avv.ti B. Piras e G. Piras jr.) c. Comune di Serrenti e Regione Autonoma della Sardegna (n.c.), Ministero delle poste e telecomunicazioni (Avv.ra Stato) e Italposte s.p.a. - ora Edilpro s.p.a. (Avv. Mario Montuori) - (annulla T.A.R. Sardegna, 8 febbraio 1992, n. 64).
Espropriazione per p.u. - Dichiarazione di p.u. - Procedimento - Avviso di inizio del procedimento - Ex art. 7 L. n. 205/00 - Omessa notifica - Illegittimità della procedura espropriativa - Si produce.
E' illegittima la dichiarazione di p.u. di una opera pubblica che, in violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non sia stata preceduta dall'avviso di inizio del procedimento ai proprietari interessati (1).
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(1) Giurisprudenza ormai costante a seguito della decisione dell'Adunanza plenaria 15 settembre 1999, n. 14 (in questa rivista, pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cdsadplen_1999-14.htm, con nota di commento di M. BORGO, Il "giusto procedimento espropriativo", pag. http://www.giustamm.it/articoli/borgo_adplen44-99.htm).
FATTO
Viene in decisione l'appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha respinto, previa riunione, due ricorsi degli odierni appellanti, rispettivamente proposti per l'annullamento: 1) della delibera 24.2.1984, n. 11, del C.C. di Serrenti, e del verbale 27.1.1984 della Commissione di cui all'art. 8 della legge 23.1.1974, n. 15; 2) del decreto 25.9.1990 del Ministero delle poste, relativo all'approvazione del progetto dell'Ufficio postale di Serrenti, del decreto 20.10.1990, n. 1393/I, del Prefetto di Cagliari, con cui Italposte s.p.a. è stata autorizzata, quale concessionaria, ad occupare il terreno scelto per la costruzione dell'Ufficio postale, e dell'occupazione d'urgenza dell'area medesima eseguita il 19.11.1990.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Sono fondate, tra le censure disattese in primo grado e riproposte in appello, quelle esposte nel terzo e nel quarto motivo di appello.
Possono prendersi le mosse da quest'ultima, che deduce violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il mancato invio dell'avviso di procedimento prima dell'approvazione del progetto di Ufficio postale di Serrenti, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità ed urgenza dell'opera.
La necessità di invio dell'avviso di inizio del procedimento prima dell'adozione del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità ed indifferibilità e urgenza dell'opera pubblica - negata dalla sentenza di primo grado sulla base del rilievo che si trattava di opera dichiarata, ex lege, indifferibile e urgente - è stata ormai affermata, in termini inequivocabilmente riferibili anche alla presente fattispecie, dall'Adunanza plenaria di questo Consiglio con decisione 15 settembre 1999, n. 14, al cui insegnamento la Sezione si conforma.
L'accoglimento dell'esaminata censura implica annullamento della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, impugnata con il secondo dei ricorsi riuniti in primo grado.
È fondato, inoltre, il terzo motivo di appello. Esso censura la circostanza che i provvedimenti del 1984, impugnati con il primo dei dei due ricorsi di primo grado, nello scegliere la localizzazione dell'Ufficio postale di Serrenti sulle aree di proprietà dei ricorrenti, hanno omesso di considerare preventivamente se
vi fossero nel Comune, altre aree idonee tra quelle urbanisticamente già destinate ad opera pubblica.
È esatto, infatti, il rilievo che solo in caso di esito negativo dell'indicata valutazione - che non consta, però, essere stata effettuata - si sarebbe potuto passare a considerare l'idoneità dell'area de qua.
L'appello va pertanto accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, di cui alla narrativa in fatto che precede.
Le spese del doppio grado di giudizio possono, come di regola, seguire la soccombenza con riguardo alle parti costituite in questo grado, che hanno dato causa al rilevato vizio di legittimità. Esse vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Possono invece essere compensate con riguardo al Comune di Serrenti ed alla Regione Sardegna.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione IV - accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, annulla i provvedimenti impugnati in primo grado.
Condanna il Ministero delle Comunicazioni, la Prefettura di Cagliari e la Edilpro s.p.a., in solido ed in tre parti uguali nei rapporti interni, a rifondere agli appellanti le spese del doppio grado di giudizio, che vengono liquidate in complessive £ 9.000.000 da dividere tra le tre parti. Spese compensate tra le altre parti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 6 novembre 2001, dalla Sezione Quarta del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, riunita in camera di consiglio con l'intervento dei signori:
Giovanni Paleologo - Presidente
Marcello Borioni - Consigliere
Cesare Lamberti - Consigliere
Giuseppe Carinci - Consigliere
Ermanno de Francisco - Consigliere estensore.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Depositata il 28/01/2002