CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 18 marzo 2002 n. 1614 - Pres. La Medica , Est. Saltelli - Ministero delle Finanze - Comando generale della Guardia di Finanza (Avv. Stato Melillo) c. Santimaria (Avv. Ribolzi) - (dichiara improcedibile l'appello avverso sentenza del T.A.R. Lombardia, sez. I, 18 febbraio 2000, n. 1017).
1. Giustizia amministrativa - Acquiescenza - Spontanea esecuzione della sentenza di primo grado - Non comporta di solito acquiescenza - Presenza nel provvedimento di esecuzione di elementi univoci dai quali si desume la volontà di accettare la decisione di primo grado - Comporta acquiescenza.
2. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse - Verificarsi di una situazione nuova che rende inutile la decisione - Sufficienza.
1. La spontanea esecuzione della sentenza di primo grado non può configurarsi come acquiescenza alla stessa, a meno che non sussistano univoci elementi da cui possa desumersi la volontà di accettare la decisione di primo grado, come avviene nel caso in cui dopo la sentenza l'Amministrazione non si sia limitata alla doverosa esecuzione della stessa, ma abbia in realtà provveduto ex novo sulla questione controversa, ponendo in essere una nuova autonoma manifestazione di volontà, del tutto contraria a quella posta a base del provvedimento impugnato (1).
2. Deve essere dichiarato improcedibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse quando si verifichi una situazione di fatto nuova rispetto a quella esistente al momento della domanda giudiziale, che rende inutile la decisione.
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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 1999 n. 222; sez. V, 14 aprile 1997; sez. IV, 6 giugno 1994 n. 475.
Alla stregua del principio nella specie la Sez. IV ha dichiarato improcedibile l'appello, atteso che dalla attenta lettura del provvedimento emesso dopo la sentenza di primo grado emergeva che l'Amministrazione non si era limitata alla doverosa esecuzione della sentenza, ma aveva in realtà provveduto ex novo sulla questione controversa, ponendo in essere una nuova autonoma manifestazione di volontà, del tutto contraria a quella posta a base del provvedimento impugnato.
FATTO
Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Giuseppe Santimaria, già sottufficiale del corpo della Guardia di Finanza, chiedeva l'annullamento del decreto del Ministero delle Finanze n. 288531 del 22 agosto 1997 di degradazione da maresciallo M.A. a soldato semplice, in uno con gli atti presupposti, lamentandone l'illegittimità sotto vari profili.
Nella resistenza dell'intimata amministrazione, l'adito Tribunale, con la sentenza segnata in epigrafe, accoglieva il ricorso, in quanto non risultavano autonomamente valutati, ai fini del grave provvedimento disciplinare emesso nei confronti del ricorrente, i fatti emersi nel procedimento penale conclusosi con una sentenza di patteggiamento per tentata concussione.
Avverso tale sentenza ha proposto l'Amministrazione con atto ritualmente notificato il 9 maggio 2000 deducendone l'erroneità, in quanto dagli atti di causa ed in particolare proprio dalla deliberazione del Consiglio di disciplina emergeva senza ombra di dubbio proprio l'autonoma valutazione dei fatti risultanti dal procedimento penale.
Si è costituito in giudizio l'appellato, deducendo l'inammissibilità del gravame di cui ha chiesto il rigetto.
Con istanza del 19 marzo 2001, notificata all'amministrazione appellante il 22 marzo 2001 e successivamente depositata in segreteria, il signor Giuseppe Santimaria ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere, essendogli stato notificato in data 29 dicembre 2000 il provvedimento prot. 376103 del 4 dicembre 2000 con cui l'Amministrazione ha revocato gli atti impugnati in esecuzione della sentenza di primo grado, oggetto dell'impugnazione, sull'assunto della dichiarata rinuncia dell'Avvocatura generale dello Stato a proporre appello avverso di essa.
DIRITTO
Dalla documentazione versata in atti dall'appellato, risulta che con provvedimento in data 4 dicembre 2000 n. 376103 del Comandante generale della Guardia di Finanza, in dichiarata esecuzione della sentenza n. 107 del 18 febbraio 2001 della prima sezione del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sono stati revocati i provvedimenti impugnati in primo grado dal signor Giuseppe Santimaria, reintegrandolo nel grado di maresciallo maggiore aiutante.
Tale determinazione è stata adottata con la seguente specifca motivazione: "tenuto conto che l'Avvocatura generale dello Stato ha rinunciato a proporre appello avverso la suddetta sentenza e, pertanto, quest'ultima è divenuta irrevocabile".
Deve rilevarsi che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la spontanea esecuzione della sentenza di primo grado non può configurarsi come acquiescenza alla stessa, salvo che non sussistano univoci elementi da cui possa desumersi la volontà di accettare la decisione di primo grado (C.d.S., sez. VI, 2 maggio 1999 n. 222; sez. V, 14 aprile 1997; sez. IV, 6 giugno 1994 n. 475).
Nel caso di specie, dalla attenta lettura del ricordato provvedimento del 4 dicembre 2000 del Comandante generale della Guardia di Finanza emerge che l'Amministrazione non si è limitata alla doverosa esecuzione della sentenza, ma ha in realtà provveduto ex novo sulla questione controversa, ponendo in essere una nuova autonoma manifestazione di volontà, del tutto contraria a quella posta a base del provvedimento impugnato.
Se è vero, infatti, che la pendenza dell'appello dell'Amministrazione sembra smentire lo stesso presupposto su cui si fonda la nuova manifestazione di volontà dell'Amministrazione, deve però rilevarsi che l'eventuale vizio di formazione della volontà è questione relativa ai rapporti, meramente interni, tra la stessa Amministrazione e l'Avvocatura dello Stato, suo istituzionale difensore, e non è opponibile al terzo, nel caso di specie all'appellato che non è in grado non solo di verificare la correttezza dei predetti rapporti istituzionali, ma neanche di accertare che la volontà manifestata dall'Amministrazione si sia correttamente formata.
Peraltro, l'appellato ha notificato all'Amministrazione l'istanza con cui veniva richiesta al giudice la dichiarazione di cessata materia del contendere proprio in ragione del nuovo provvedimento emanato, senza che essa abbia svolto al riguardo alcuna considerazione o controdeduzione al riguardo.
Alla luce di tali considerazioni l'appello dell'Amministrazione deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta) dichiara improcedibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 novembre 2001, con la partecipazione dei signori:
LA MEDICA DOMENICO - Presidente f.f.
DI NAPOLI ANSELMO - Consigliere
BORIONI MARCELLO - Consigliere
LAMBERTI CESARE - Consigliere
SALTELLI CARLO - Consigliere est.
Depositata in cancelleria il 18.3.02