CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 11 aprile 2002 n. 1990 - Pres. Trotta, Est. Poli - Regione Molise (Avv.ra Stato) c. Comune di Vastogirardi (Avv.ti R. Matticoli e V. Colalillo) - (annulla senza rinvio T.A.R. Molise, 15 giugno 2001, n. 160).
1. Giurisdizione e competenza - Contributi e finanziamenti pubblici - Controversie relative annullamento per motivi di legittimità o di revoca per una nuova valutazione dell'interesse pubblico - Giurisdizione amministrativa - Controversie relative alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento ed alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere - Giurisdizione dell'A.G.O.
2. Giurisdizione e competenza - Contributi e finanziamenti pubblici - Controversie dirette ad ottenere il pagamento degli importi del finanziamento o della sovvenzione od avverso il ritiro degli stessi sulla scorta di un preteso inadempimento - Giurisdizione dell'A.G.O.
1. Il destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell'autorità concedente, una posizione di interesse legittimo rispetto al potere dell'amministrazione di annullare i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità ovvero di revocarli per contrasto originario con l'interesse pubblico, con conseguente attrazione delle relative controversie nella giurisdizione amministrativa; lo stesso destinatario vanta invece una posizione di diritto soggettivo (con conseguente competenza dell'A.G.O.) relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento ed alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere.
2. Rientra in particolare nella giurisdizione dell'A.G.O. una controversia instaurata o per ottenere gli importi di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche dovuti (ma in concreto non erogati), ovvero per contrastare l'amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo (1).
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(1) Cfr. Cass. sez. un., 10 maggio 2001, n. 183; Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2000, n. 1765; Cass. sez. un., 12 novembre 1999, n. 758; sez. un., 5 settembre 1997, n. 8585.
Ha osservato in particolare la Sez. IV che in materia di concessione di finanziamenti e contributi, la posizione del privato nella fase procedimentale successiva al provvedimento di concessione del contributo ha ad oggetto il pagamento integrale delle somme originariamente accordate, e questo anche considerando applicabile la norma di cui all'art. 5, l. n. 1034 del 1971 (non interessata in parte qua dalla recente riforma recata dalla l. n. 205 del 2000), che individua un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessione di beni pubblici nel cui genus può annoverarsi il denaro, bene mobile fungibile per eccellenza, giacchè il secondo comma dell'articolo 5 cit., fa salva la giurisdizione piena del giudice ordinario per tutte le questioni patrimoniali inerenti a compensi vantati dal concessionario, qualunque sia il nomen in concreto utilizzato (canoni, indennità, corrispettivi); in tali fattispecie, infatti, opera la riserva di giurisdizione prevista in favore del giudice ordinario, controvertendosi in materia di semplice pagamento di somme di denaro, in quanto all'autorità non è attribuito alcun potere di valutazione, ma solo il controllo formale di determinati adempimenti contabili, sicchè il destinatario è titolare di un diritto soggettivo perfetto all'erogazione (Cass. 18 febbraio 1997, n. 1483; 22 maggio 1995, n. 5604; 26 gennaio 1994, n. 727; 8 marzo 1994, n. 2224).
Allo stesso modo, quando la sovvenzione risulti accordata e trovi la sua fonte immediata ed esclusiva nel provvedimento di attribuzione, assumendo così natura convenzionale, dato che consegue all'adesione del beneficiario alle condizioni fissate dall'autorità procedente, la posizione di quest'ultimo ha consistenza di diritto soggettivo a fronte della contraria posizione assunta dall'ente pubblico che non provvede alla materiale erogazione della spesa o che faccia valere fatti sopravvenuti mediante provvedimenti di autotutela (cfr. ex plurimis, Cass. 11 maggio 1998, n. 4751; 5 settembre 1997, n. 8585; 22 ottobre 1997, n. 10373; 23 aprile 1996, n. 3819; 10 agosto 1996, n. 7405).
FATTO
1. Con ricorso notificato il 5 ottobre 2001 - depositato il successivo 24 ottobre - la Regione Molise proponeva appello avverso la sentenza del T.A.R. per il Molise, n. 160 del 15 giugno 2001. La sentenza: a) respingeva l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; b) annullava la determinazione dirigenziale - n. 000009 del 14 luglio 1998 - recante la liquidazione, l'impegno e il pagamento della somma complessiva di lire 105.883.027 in favore del comune di Vastogirardi, a titolo di finanziamento per l'intervento di recupero di un fabbricato destinato a scopi agrituristici nel quadro del P.O.P. Molise 1989\1993, ammesso a contributo per un importo maggiore.
2. Si costituiva il comune di Vastogirardi deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.
3. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 5 febbraio 2002.
DIRITTO
1. Fondato ed assorbente si rivela il primo motivo di appello della Regione Molise con cui viene reiterata l'eccezione di inammissibilità del ricorso originariamente proposto a cagione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
2. ll comune di Vastogirardi ha contestato semplicemente il mancato pagamento, da parte della Regione Molise, dell'intero importo della sovvenzione del progetto di recupero ammesso a contributo con deliberazione della giunta regionale n. 1795 del 30 maggio 1996.
Il destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell'autorità concedente, una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell'amministrazione di annullare i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità ovvero di revocarli per contrasto originario con l'interesse pubblico), quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento ed alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere); con conseguente competenza del giudice ordinario a conoscere delle controversie instaurate o per ottenere gli importi dovuti (ma in concreto non erogati come nel caso di specie), ovvero per contrastare l'amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo (cfr. Cass. sez. un., 10 maggio 2001, n. 183; Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2000, n. 1765; Cass. sez. un., 12 novembre 1999, n. 758; sez. un., 5 settembre 1997, n. 8585).
La posizione del privato nella fase procedimentale successiva al provvedimento di concessione del contributo ha ad oggetto il pagamento integrale delle somme originariamente accordate, e questo anche considerando applicabile la norma divisata dall'art. 5, l. n. 1034 del 1971 (non interessata in parte qua dalla recente riforma recata dalla l. n. 205 del 2000), che individua un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessione di beni pubblici nel cui genus può annoverarsi il denaro, bene mobile fungibile per eccellenza (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 2 agosto 2000, n. 4255; sez. IV, 19 luglio 1993, n. 727; Cass. sez. un., 3 dicembre 1991, n. 12966). Il secondo comma dell'articolo 5, infatti, fa salva la giurisdizione piena del giudice ordinario per tutte le questioni patrimoniali inerenti a compensi vantati dal concessionario, qualunque sia il nomen in concreto utilizzato (canoni, indennità, corrispettivi, cfr. ex plurimis, Cass. sez. un., 11 gennaio 1994, n. 215; 10 dicembre 1993, n. 12164).
In tali fattispecie, infatti, opera la riserva di giurisdizione prevista in favore del giudice ordinario dal medesimo art. 5 cit., controvertendosi in materia di semplice pagamento di somme di denaro, giacchè all'autorità non è attribuito alcun potere di valutazione, ma solo (come nel caso di specie) il controllo formale di determinati adempimenti contabili, sicchè il destinatario è titolare di un diritto soggettivo perfetto all'erogazione (Cass. 18 febbraio 1997, n. 1483; 22 maggio 1995, n. 5604; 26 gennaio 1994, n. 727; 8 marzo 1994, n. 2224).
Allo stesso modo quando la sovvenzione risulti accordata e trovi la sua fonte immediata ed esclusiva nel provvedimento di attribuzione (come verificatosi nella presente fattispecie, cfr. il disciplinare regionale di concessione del contributo che richiama le norme di attuazione dei programmi cofinanziati dalla C.E.E.), assumendo così natura convenzionale, dato che consegue all'adesione del beneficiario alle condizioni fissate dall'autorità procedente, la posizione di quest'ultimo ha consistenza di diritto soggettivo a fronte della contraria posizione assunta dall'ente pubblico che non provvede alla materiale erogazione della spesa o che faccia valere fatti sopravvenuti mediante provvedimenti di autotutela (cfr. ex plurimis, Cass. 11 maggio 1998, n. 4751; 5 settembre 1997, n. 8585; 22 ottobre 1997, n. 10373; 23 aprile 1996, n. 3819; 10 agosto 1996, n. 7405).
3. Alla stregua delle esposte considerazioni l'appello deve essere accolto con il conseguente annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza ex art. 34, comma 1, l. n. 1034 del 1971, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado proposto dal Comune di Vastogirardi.
Ravvisando giusti motivi il collegio compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta):
- accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza indicata in epigrafe;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2002, con la partecipazione dei signori:
Gaetano Trotta - Presidente
Domenico La Medica - Consigliere
Raffaele De Lipsis - Consigliere
Antonino Anastasi - Consigliere
Vito Poli Rel. Estensore - Consigliere
IL PRESIDENTE L'ESTENSORE
Depositata l'11 aprile 2002.