CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 6 maggio 2002 n. 2431 - Pres. Trotta, Est. de Francisco - Regione Umbria (Avv. Ruffo) c. Gestione Acque Minerali s.r.l. (Avv.ti Migliorini, Sessa e Quattrocchi), SOGEIN s.r.l. (Avv. Benvenuto) e Comune di Nocera Umbra (n.c.) - (annulla T.A.R. Umbria, sent. 17 dicembre 2000, n. 1001).
Giustizia amministrativa - Ricorso - Notifica - Nel caso di impugnazione di atti emessi da una Regione - Notifica presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato - Ove la Regione con apposita delibera abbia deciso di avvalersi, ai sensi dell'art. 10 L. n. 103/1979, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato - Necessità - Notifica presso la sede della Regione - Nullità.
L'obbligo di notificare alle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 (T.U. delle leggi sull'Avvocatura dello Stato) e dell'art. 10, 3° comma, della legge 3 aprile 1979 n. 103, gli atti ivi indicati, presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria adita, è esteso - ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge n. 103 del 1979 - alle notifiche da eseguirsi alle Regioni che abbiano deciso di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi del primo comma dell'art. 10 ult. cit. (1); è conseguentemente nulla la notifica di un ricorso effettuata direttamente presso la Regione, nel caso in cui quest'ultima (nella specie si trattava della Regione Umbria), ai sensi dell'art. 10, 3° comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103, abbia adottato una deliberazione con cui aveva deciso di avvalersi in via generale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 luglio 1989, n. 465.
V. anche Sez. IV, 7 marzo 1991, n. 151, secondo cui "ove la Regione abbia deciso di avvalersi, in via generale, del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, in attuazione dell'art. 10 della legge 3 aprile 1979 n. 103, il ricorso avverso i suoi atti va notificato al presidente della Giunta regionale presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato" e Sez. IV, 16 maggio 1985, n. 183, secondo cui "in base alla disposizione di cui all'art. 10, comma terzo, della legge 3 aprile 1979 n. 103 i ricorsi vanno notificati all'Amministrazione statale presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto ha sede il giudice al quale il ricorso è diretto. Non può essere riconosciuta la scusabilità dell'errore nel caso di notificazione diretta presso gli uffici dell'Amministrazione, avvenuta a distanza di circa quattro anni dall'entrata in vigore della legge 3 aprile 1979 n. 103".
FATTO
Vengono in decisione i due appelli avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto il ricorso della SOGEIN s.r.l. per l'effetto annullando le deliberazioni della Giunta regionale dell'Umbria n. 120 del 21 gennaio 1997 e n. 1297 e 1298 del 11 marzo 1997, aventi ad oggetto le concessioni di acque minerali "Flaminia" e "Angelica" in comune di Nocera Umbra, nonché gli atti presupposti.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Deve in primo luogo essere disposta la riunione dei due appelli, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., perché proposti avverso la stessa sentenza.
2. - Nel merito, ambo gli appelli sono fondati in relazione al loro primo motivo, avente carattere assorbente.
I due gravami deducono, nel loro primo motivo, l'inammissibilità del ricorso di primo grado per nullità, non sanata, della sua notificazione alla Regione Umbria; si assume, in particolare, la violazione dell'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, e dell'art. 10, III comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103, in relazione alla deliberazione con Consiglio regionale dell'Umbria 8 ottobre 1979, n. 1329, versata in atti, con cui la Regione ha deciso di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
È noto che l'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, per come novellato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, dispone che "tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente" (comma I); e che "le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio" (comma III).
La disposizione è applicabile alle Regioni alle condizioni indicate dall'art. 10 della legge 3 aprile 1979, n. 103, per cui "le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese alle regioni a statuto ordinario che decidano di avvalersene con deliberazione del consiglio regionale" (comma I); in tal caso, "l'articolo 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, si applica anche nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali" (comma III), anche se "le regioni che abbiano adottato la deliberazione di cui al primo comma, possono tuttavia, in particolari casi e con provvedimento motivato, avvalersi di avvocati del libero Foro" (comma V).
La giurisprudenza ha pertanto ormai da tempo preso atto di tale assetto normativo, statuendo che "l'obbligo di notificare alle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 (T.U. delle leggi sull'Avvocatura dello Stato) e dell'art. 10, terzo comma, della legge 3 aprile 1979 n. 103, gli atti ivi indicati, presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria adita, è esteso - ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge n. 103 del 1979 - alle notifiche da eseguirsi alle Regioni che abbiano deciso di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi del primo comma dell'art. 10 ult. cit." (C.d.S., IV, 12 luglio 1989, n. 465); e che "ove la Regione abbia deciso di avvalersi, in via generale, del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, in attuazione dell'art. 10 della legge 3 aprile 1979 n. 103, il ricorso avverso i suoi atti va notificato al presidente della Giunta regionale presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato" (C.d.S., IV, 7 marzo 1991, n. 151); infatti, "in base alla disposizione di cui all'art. 10, comma terzo, della legge 3 aprile 1979 n. 103 i ricorsi vanno notificati all'Amministrazione statale presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto ha sede il giudice al quale il ricorso è diretto. Non può essere riconosciuta la scusabilità dell'errore nel caso di notificazione diretta presso gli uffici dell'Amministrazione, avvenuta a distanza di circa quattro anni dall'entrata in vigore della legge 3 aprile 1979 n. 103" (C.d.S., IV, 16 maggio 1985, n. 183).
Era dunque nulla la notifica del ricorso di primo grado alla Regione Umbria, Ente che ha emesso i provvedimenti impugnati, perché è stata effettuata non già presso l'Avvocatura dello Stato, bensì presso la Sede della Regione stessa.
La circostanza che la Regione Umbria non si sia costituita in primo grado ha escluso peraltro ogni ipotesi di sanatoria dell'indicata nullità.
Il ricorso di primo grado risulta dunque essere stato inammissibile, perché non notificato, nei termini di legge, all'Ente che aveva emesso i provvedimenti impugnati; è ovviamente assorbito ogni altro profilo.
3. - In conclusione i due appelli, previa loro riunione, vanno accolti e per l'effetto deve dichiararsi inammissibile il ricorso di primo grado.
Il Collegio ravvisa tuttavia la sussistenza di giusti motivi per compensare integralmente le spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione IV - riunisce gli appelli, li accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado del giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 18 e 20 dicembre 2001, dalla Sezione Quarta del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, riunita in camera di consiglio con l'intervento dei signori:
Gaetano Trotta - Presidente
Raffaele M. De Lipsis - Consigliere
Cesare Lamberti - Consigliere
Dedi Rulli - Consigliere
Ermanno de Francisco - Consigliere est.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Depositata in cancelleria il 6 maggio 2002.