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n. 5-2002 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 6 maggio 2002 n. 2428 - Pres. Trotta, Est. de Francisco - Presidenza Consiglio dei ministri (Avv.ra gen. Stato) c. Società Cooperativa Sociale "Allegro con moto" a r.l. (Avv. Valenti), Comune di Torino (Avv.ti Arnone e Colarizi) e Cooperativa sociale Mirafiori (n.c.) - (annulla T.A.R. Piemonte, II Sez., 24 marzo 2001 n. 698).

1. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Avverso la decisione di un ricorso straordinario - Per vizi anteriori al parere espresso dal Consiglio di Stato - Inammissibilità - Limiti - Vizi di notifica che abbiano precluso la possibilità di chiedere la trasposizione del ricorso straordinario in s.g. - Deducibilità.

2 Giustizia amministrativa - Ricorso straordinario - Decisione - Revocazione - Nel caso in cui una memoria di un controinteressato non sia stata trasmessa al Consiglio di Stato prima dell'emissione del parere - Ammissibilità.

1. In sede giurisdizionale di regola non si possono fare valere vizi anteriori al parere espresso dal Consiglio di Stato sulla base del quale è stato deciso un ricorso straordinario, tranne il caso in cui sussista un difetto di notifica del ricorso straordinario che abbia precluso ad una parte che ne avrebbe avuto titolo la possibilità di richiedere la trasposizione del ricorso stesso dalla sede straordinaria a quella giurisdizionale (1).

2. In sede di procedimento per la decisione di un ricorso straordinario, l'omessa trasmissione al Consiglio di Stato da parte dell'Amministrazione incaricata di istruire il ricorso della memoria difensiva prodotta dal controinteressato vizia il parere espresso dal Consiglio di Stato per errore di fatto, consistente nella supposta inesistenza della memoria stessa, positivamente risultante dagli atti di causa; tale errore di fatto consente la proposizione di un ricorso per revocazione avverso il decreto con il quale è stato poi deciso il ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., espressamente richiamato dall'art. 15 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 dicembre 1982, n. 828.

 

 

FATTO

Viene in decisione l'appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto il ricorso della Società Cooperativa Sociale "Allegro con moto" a r.l., per l'effetto annullando il D.P.R. 20 settembre 2000, nonché il conforme parere reso dal Consiglio di Stato in sede consultiva, di accoglimento del ricorso straordinario proposto dalla Cooperativa Sociale Mirafiori contro la delibera 26 gennaio 1999, con cui il Comune di Torino aveva aggiudicato, appunto alla Società Cooperativa Sociale "Allegro con moto" a r.l., il lotto 10 del servizio territoriale minori; nonché contro i successivi atti con cui lo stesso Comune di Torino, in esecuzione del succitato D.P.R., ha annullato l'aggiudicazione in favore della ricorrente in prime cure, altresì adottando provvedimenti provvisori di proroga della gestione e, eventualmente, gli atti sopravvenuti di indizione di nuova gara per l'affidamento definitivo del servizio di cui si sta trattando.

All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - L'appello - che censura la sentenza di primo grado per avere essa annullato il D.P.R. con cui è stato deciso, previo parere conforme del Consiglio di Stato, un ricorso straordinario, in accoglimento di censure relative ad asseriti vizi anteriori alla pronunzia del parere della Sezione consultiva di questo Consiglio - è fondato.

È noto che, ai sensi dell'art. 10, III comma, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, "il mancato esercizio della facoltà di" richiedere la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario, prevista dal I comma dello stesso articolo, "preclude ai controinteressati, ai quali sia stato notificato il ricorso straordinario, l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale della decisione di accoglimento del Presidente della Repubblica, salvo che per vizi di forma o di procedimento propri del medesimo".

Il T.A.R. ha ritenuto che, in deroga al divieto di impugnazione del D.P.R. decisorio di un ricorso straordinario per vizi anteriori al parere reso dal Consiglio di Stato, sia invece possibile far valere in sede giurisdizionale quei "vizi del contraddittorio che, pur concernendo una fase antecedente al parere del Consiglio di Stato, si risolvono proprio nella indebita sottrazione al vaglio di quest'ultimo delle difese di una o più parti del procedimento, sì da doversi escludere che le lamentate irregolarità procedurali abbiano potuto costituire oggetto, sia pure implicito, di una pronuncia in sede straordinaria".

In particolare il T.A.R. ha reputato di poter conoscere dei vizi del citato D.P.R. derivanti dal fatto, "pacifico tra le parti, che le difese del . ricorrente, allora in veste di controinteressata, erano pervenute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prima che questa provvedesse a trasmettere gli atti al Consiglio di Stato per il prescritto parere".

Era infatti accaduto che, ciononostante, "la relazione predisposta nell'occasione dall'Autorità amministrativa ... taceva del tutto in ordine agli scritti difensivi presentati dalla controinteressata, ed in particolare nulla riferiva delle argomentazioni ivi addotte; il che appare inequivocabilmente imputabile ad un omesso esame delle relative osservazioni, per tale motivo sottratte anche al vaglio dell'organo consultivo".

"Quanto poi alla tesi che le deduzioni non fossero ricevibili, perché presentate al Ministero dell'interno anziché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e comunque [perché] pervenute a quest'ultima oltre il termine di legge, osserva[va] il Collegio [di primo grado] che simili valutazioni avrebbero dovuto essere effettuate in via definitiva non dal Ministero incaricato dell'istruttoria, quanto piuttosto dall'organo consultivo e dall'Autorità decidente, cui in ogni caso andavano trasmessi gli atti per la relative determinazioni".

2. - La tesi fatta propria dal T.A.R. Piemonte è erronea, perché il principio dell'insindacabilità giurisdizionale per vizi anteriori al parere del D.P.R. che ha deciso un ricorso straordinario non è soggetto ad altre eccezioni oltre quella - nella specie non ricorrente - relativa ad un difetto di notifica del ricorso straordinario che abbia precluso ad una parte che ne avrebbe avuto titolo la possibilità di richiedere la ricordata trasposizione (cfr. C.d.S., IV, 14 dicembre 1982, n. 828).

Rispetto alla situazione che si è invece verificata nel caso in esame - e che si è sopra ricordata trascrivendo le parole con cui ebbe a descriverla il giudice di prime cure - il rimedio che l'ordinamento prevede è ben altro, ed è uno strumento interno alla stessa disciplina del ricorso straordinario.

L'unico strumento che la ricorrente in prime cure avrebbe potuto e dovuto attivare per dolersi di quanto occorso è, cioè, quello previsto e disciplinato dall'art. 15 dello stesso D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, vale a dire l'istanza di revocazione del D.P.R. decisorio del ricorso straordinario che sarebbe stato assunto senza integrale acquisizione delle difese di parte ricorrente.

Dispone infatti il citato art. 15, I comma, che "i decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi straordinari possono essere impugnati per revocazione nei casi previsti dall'art. 395 del codice di procedura civile", entro i termini indicati dal II comma dello stesso articolo.

La fattispecie de qua è sussumibile, invero, nella previsione dell'art. 395 c.p.c., sub n. 4 (o, eventualmente, sub n. 1 o sub n. 3).

Stando ai fatti su cui è basata la sentenza appellata, infatti, il parere sarebbe stato reso a seguito di un "errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa", essendo stata dal Consiglio di Stato "supposta l'inesistenza di un fatto [presentazione di scritti difensivi da parte della controinteressata] la cui verità è positivamente stabilita".

È solo in sede di (parere sulla) revocazione che può valutarsi la sussistenza, o meno, dell'obbligo dell'Amministrazione di trasmettere al Consiglio di Stato le difese presentate dalla controinteressata ad un Ministero diverso da quello competente per l'istruttoria (ovvero tardivamente a quest'ultimo), nel senso che la questione condiziona la decisione circa l'ammissibilità, o meno, del rimedio (iudicium rescindens); mentre il concreto rilievo di tali documenti ai fini della decisione costituisce l'elemento condizionante della fondatezza o infondatezza, nel merito, del gravame stesso (iudicium rescissorium).

È in ogni caso escluso che tale questione - così come ogni altra che sia relativa a vizi che si assumano essersi verificati, nel procedimento di decisione di un ricorso straordinario, anteriormente al parere del Consiglio di Stato - possa essere sottoposta alla cognizione della giurisdizione amministrativa.

Da quanto si è osservato deriva l'inammissibilità del ricorso di primo grado, che è stata erroneamente esclusa dal T.A.R. Piemonte.

3. - In conclusione, l'appello deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso giurisdizionale in primo grado.

La cooperativa originariamente ricorrente va condannata a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo; le spese tra le altre parti possono compensarsi, ricorrendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione IV - accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.

Condanna la Società Cooperativa Sociale "Allegro con moto" a r.l. a rifondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese del doppio grado del giudizio, che liquida in complessive £ 7.000.000; compensa le spese tra le altre parti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 18 e 20 dicembre 2001, dalla Sezione Quarta del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, riunita in camera di consiglio con l'intervento dei signori:

Gaetano Trotta - Presidente

Raffaele M. De Lipsis - Consigliere

Cesare Lamberti - Consigliere

Dedi Rulli - Consigliere

Ermanno de Francisco - Consigliere est.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Depositata il  6 maggio 2002.

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