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n. 5-2002 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 15 maggio 2002 n. 2601 - Pres. Paleologo, Est. Lamberti - Ministero della Giustizia (Avv.ra Gen. Stato) c. Madina (n.c.) - (annulla T.A.R. Veneto, Sez. I, 16 giugno 2001 n. 1474).

Concorso - Prove - Valutazioni - Espresse in forma numerica e senza alcuna specifica motivazione - Sufficienza - Fattispecie relativa a concorso per avvocato.

Anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 241/1990, il voto numerico è sufficiente a dare conto della valutazione delle commissioni di pubblici concorsi, senza la necessità che la sua attribuzione sia assistita da una motivazione sulle ragioni che hanno indotto la amministrazione a formulare il giudizio che il voto esprime, atteso che il punteggio numerico va considerato come formula sintetica, ma eloquente, che esterna la valutazione tecnica compiuta dalla commissione di concorso (fattispecie relativa all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato) (1).

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(1) Con la sentenza in rassegna il Consiglio di Stato ribadisce il proprio orientamento secondo cui la valutazione - anche negativa - delle prove di concorso può essere legittimamente espressa in forma numerica: v. per tutte Cons. Stato, Sez. V, 20 marzo 2000, n. 1504 e, con, riferimento all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, Cons. Stato, Sez. IV, 17 ottobre 2000, n. 5249, secondo cui, in particolare, non occorre riportare il voto assegnato da ciascun membro della Commissione, nel caso di valutazione negativa di un candidato.

Ha aggiunto la Sez. IV con la sentenza in rassegna che il punteggio attribuito mediante un numero esprime già di per sé una valutazione tecnica della Commissione d'esame: una ulteriore motivazione si tradurrebbe in un'inutile duplicazione, non solo con riferimento alla valutazione degli elaborati costituenti le prove di esame, ma anche in relazione a qualunque altra procedura comportante l'attribuzione di punteggi, ove la valutazione sia preceduta dalla preventiva predisposizione di criteri di massima.

Per un critica dell'orientamento del Consiglio di Stato v. da ult. in questa rivista:

TAR VENETO, SEZ. I - Sentenza  21 gennaio 2002 n. 137 (Pres. ed Est. Baccarini), alla quale si fa rinvio per ulteriori riferimenti giurisprudenziali sulla controversa questione.

P. VIRGA, Motivazione del voto negativo delle prove di esame.

 

 

FATTO

E' appellata la sentenza in epigrafe, con la quale il Tar del Veneto, in accoglimento del ricorso della sig.ra Paola Medina, ha annullato i giudizi negativi espressi sulle prove scritte dalla Commissione esaminatrice per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

La ricorrente in primo grado ha impugnato il verbale di adunanza della Commissione di esami di avvocato - sessione 1999 - presso la Corte di appello di Venezia, con il quale le è stato attribuito un punteggio insufficiente per il superamento dell'esame.

Tra le censure proposte figurava quella relativa al difetto di motivazione circa i criteri di correzione e di valutazione degli elaborati, in quanto il giudizio della Commissione era stato espresso unicamente mediante l'attribuzione di un punteggio numerico.

Il Tribunale ha, in particolare, ritenuto fondata tale censura in quanto la legge n. 241 del 1990 obbliga l'amministrazione a fornire precisi riscontri sull' attività cognitiva e valutativa: soltanto dando conto di tale attività, che il candidato ha interesse a conoscere, può dirsi osservata la garanzia motivazionale sotto l'aspetto dell'osservanza del dovere di trasparenza; onde l'inadeguatezza del solo voto a dare conto e ragione della scelta compiuta. E ciò è particolarmente evidente se si consideri che il provvedimento di esclusione si fonda su di una semplice espressione numerica - per sé incontrollabile, come espressione di discrezionalità - che non fornisce nessuno degli elementi di giudizio atti a sostenere che, in tal modo, l'atto è adeguatamente motivato e precludere ogni verifica circa eventuali vizi di eccesso di potere. La sufficienza del solo voto numerico vale ad ammettere che provvedimenti riferiti a procedure selettive sono di fatto sottratti al sindacato giurisdizionale - con gli evidenti pericoli di arbitrii -diversamente da altre categorie di atti implicanti apprezzamenti discrezionali e giudizi.

Secondo il primo giudice sostenere che è legittima la motivazione espressa con un voto per i provvedimenti de quibus equivale, di fatto, ad affermare che gli stessi non necessitano di motivazione, quale intesa dall'art. 3, l. 241/90, che, invece, introduce precise regole di partecipazione e controllo per l'attività dell'Amministrazione.

Avverso la decisione appella l'Amministrazione della giustizia. La ricorrente in primo grado non si è costituita.

DIRITTO

La Sezione ritiene utile definire il giudizio nel merito, a norma dell'art. 3, l. n. 205/2000.

Nel merito l'appello è fondato.

La giurisprudenza di questo Consiglio è consolidata nel ribadire, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 241 del 1990, che il voto numerico è sufficiente a dare conto della valutazione delle Commissioni di pubblici concorsi, senza la necessità che la sua attribuzione sia assistita da una motivazione sulle ragioni che hanno indotto la Commissione a formulare il giudizio che il voto esprime (Cons. Stato, V, 20 marzo 2000, 1504).

Con precipuo riferimento all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, questa stessa Sezione ha ribadito che non occorre riportare il voto assegnato da ciascun membro della Commissione, in caso di valutazione negativa di un candidato (Cons. Stato, IV, 17 ottobre 2000, n. 5249).

In sede di giudizio amministrativo di legittimità non sono, inoltre, sindacabili i criteri stabiliti dall'Amministrazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della valutazione dei titoli in un pubblico concorso o in un esame di abilitazione, salvo il caso di manifesta irrazionalità . E questo anche dopo l'entrata in vigore della l. 7 agosto 1990 n. 241: considerato che l'onere di motivazione delle prove scritte e orali di un concorso pubblico o di un esame è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest'ultimo come formula sintetica, ma eloquente, che esterna la valutazione tecnica compiuta dalla Commissione.

Del resto, il punteggio attribuito mediante un numero esprime già di per sé una valutazione tecnica della Commissione d'esame: una ulteriore motivazione si tradurrebbe in un'inutile duplicazione, non solo con riferimento alla valutazione degli elaborati costituenti le prove di esame, ma anche in relazione a qualunque altra procedura comportante l'attribuzione di punteggi ove la valutazione sia preceduta dalla preventiva predisposizione di criteri di massima.

Nel caso di specie la Commissione ha curato sia la predisposizione dei predetti criteri di massima sia che la valutazione espressa avesse il fondamento in un giudizio numerico basato su regole tecniche riflettenti tali criteri, sicchè una motivazione esplicita non potrebbe aggiungere nulla di più a quanto è stato già espresso dal punteggio attribuito.

In accoglimento del presente appello la sentenza di primo grado va riformata ed il ricorso originario va respinto.

Le spese dei due gradi di giudizio possono seguire, come di regola, la conclusiva soccombenza. Esse sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale accoglie l'appello ed in riforma della sentenza appellata rigetta l'originario ricorso.

Condanna l'appellata a rimborsare all'appellante Amministrazione le spese dei due gradi di giudizio, spese che liquida nella complessiva somma di £. 3.000.000 (tre milioni), di cui un milione per il primo grado e due per l'appello.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 19 settembre 2001 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quarta - riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori:

Giovanni PALEOLOGO Presidente

Costantino SALVATORE Consigliere

Anselmo DI NAPOLI Consigliere

Marcello BORIONI Consigliere

Cesare LAMBERTI Consigliere, est.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Depositata il 15.5.2002

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