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n. 5-2002 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 15 maggio 2002 n. 2616 - Pres. Riccio, Est. Saltelli - Ministero della Difesa (Avv. Stato Greco) c. Rallo (n.c.).

Giustizia amministrativa - Competenza territoriale dei TT.AA.RR. - Ricorso avverso diniego di dispensa dal compiere il servizio militare - Competenza del T.A.R. Lazio - Sussiste anche nel caso in cui congiuntamente al diniego sia impugnata la cartolina-precetto.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, va dichiarata la competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio per un ricorso avverso il diniego di dispensa dal compiere il servizio di leva, trattandosi di atto la cui efficacia non è limitata ad una determinata circoscrizione territoriale, ma riguarda l'intero territorio nazionale (1). La competenza del T.A.R. centrale sussiste anche nel caso in cui, insieme al provvedimento di diniego di dispensa, sia stata impugnata la cartolina precetto (2).

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(1) Cons. Stato, Sez. IV, 2 giugno 2000 n. 3179; 10 settembre 1999 n. 1456; 11 marzo 1997 n. 248. Ha aggiunto la Sez. IV che il diniego di dispensa comporta l'assoggettamento dell'interessato alla prestazione del servizio militare, per il quale non esistono in linea di principio limiti territoriali: C.d.S., Sez. IV, 30 luglio 1996 n. 931.

(2) Cons. Stato, Sez. IV, 27 aprile 1999 n. 720.

 

 

FATTO

Con ricorso notificato il 20 agosto 2001 Enzo Rallo ha impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Palermo, il decreto del Direttore generale della Leva del Ministero della Difesa LEV-5/18956/LM del 12 giugno 2001, con il quale è stata respinta la domanda di dispensa dal servizio di leva, in uno con la relativa cartolina precetto.

Il ricorrente ha lamentato la illegittimità degli atti impugnati, deducendo la violazione dell'art.7, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504, nonché eccesso di potere, carenza istruttoria, travisamento ed errore nei presupposti di fatto e di diritto, illegittimità derivata della cartolina precetto, violazione ed erronea applicazione degli articoli 2 e 3 D.M. 7 marzo 2001.

Il Ministero della Difesa, costituitosi in giudizio, con ricorso notificato il 3 ottobre 2001 ha proposto ricorso per regolamento di competenza, deducendo che l'atto impugnato era stato emesso da un organo centrale dello Stato ed era destinato a produrre effetto su tutto il territorio nazionale, con conseguente competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Mancando l'adesione del ricorrente alla remissione del ricorso al Tribunale amministrativo regionale indicato dall'Amministrazione, con ordinanza n. 33 del 4 febbraio 2002, l'adito tribunale (sezione I) disponeva la sospensione del giudizio e ordinava la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato, per la pronunzia sulla competenza.

L'intimato non si è costituito in giudizio.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

Oggetto dell'impugnativa è il decreto del Direttore generale della Leva del Ministero della Difesa LEV-5/28596/LM del 12 giugno 2001, con il quale è stata respinta la domanda dell'interessato volta ad ottenere la dispensa dal servizio di leva, in uno con la relativa cartolina precetto.

Detto diniego comporta l'assoggettamento del ricorrente alla prestazione del servizio militare, per il quale non esistono in linea di principio limiti territoriali (C.d.S., Sez. IV, 30 luglio 1996 n. 931): l'efficacia di tale atto, emesso peraltro dall'amministrazione centrale, non è limitata ad una determinata circoscrizione territoriale, ma riguarda l'intero territorio nazionale (C.d.S., sez. IV, 2 giugno 2000 n. 3179; 10 settembre 1999 n. 1456; 11 marzo 1997 n. 248).

Ciò anche quando, insieme al provvedimento di dispensa, sia impugnata anche la cartolina precetto (C.d.S., sez. IV, 27 aprile 1999 n. 720).

Pertanto ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, va dichiarata la competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio a conoscere la controversia proposta in primo grado da Rallo Enzo.

All'accoglimento del ricorso consegue la condanna del ricorrente in primo grado alle spese relative alla presente fase di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), accoglie il ricorso per regolamento di competenza proposto dal Ministero della difesa, e per l'effetto dichiara la competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio a conoscere della controversia dedotta in primo grado innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Palermo, da Rallo Enzo.

Condanna quest'ultimo al pagamento delle spese della presente fase di giudizio, che liquida complessivamente in euro 1.000 (mille).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 2002, con l'intervento dei signori:

RICCIO STENIO - Presidente

RULLI DEDI MARINELLA - Consigliere

CARINCI GIUSEPPE - Consigliere

SALTELLI CARLO - Consigliere est.

TROIANO PAOLO - Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Depositata il 15.5.2002

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