CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza
2 luglio 2002 n. 3606 - Pres. Trotta, Est. La Medica - Comune di Fontanafredda (Avv.ti A. Forza e G. F. Scoca) c. Pasut ed altri (Avv.ti A. Steccanella e F. Voltaggio Lucchesi) e Regione Friuli Venezia Giulia (Avv. Stato Vessichelli) - (riforma T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sent. 30 settembre 1992, n. 39).1. Giurisdizione e competenza - Generalità - Sentenza che afferma la giurisdizione - Emessa dal giudice di primo grado - Non impedisce al giudice di appello di dichiarare il difetto di giurisdizione - Impugnazione espressa della sentenza di prime cure da parte della parte soccombente - Non occorre.
2. Giurisdizione e competenza - Espropriazione per p.u. - Controversie in materia di indennità di espropriazione - Nel caso in cui manchi la determinazione dell'indennità - Giurisdizione amministrativa - Nel caso di controversie sulla congruità della misura dell'indennità - Giurisdizione dell'A.G.O.
3. Giurisdizione e competenza - Espropriazione per p.u. - Controversie in materia di indennità di espropriazione - Riguardanti l'iter procedimentale seguito ed i criteri per la sua determinazione - Giurisdizione dell'A.G.O.
1. La statuizione del giudice di primo grado che afferma la propria giurisdizione non è passibile di passare in giudicato fino a quando il rapporto processuale resti pendente e semprechè sulla giurisdizione non sia intervenuta una decisione della Corte di cassazione, non essendo preclusiva della declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in sede di appello una pronuncia espressa del giudice di primo grado non specificamente impugnata dalla parte soccombente (1).2. In materia di controversie sull'indennità di espropriazione per p.u., occorre distinguere l'ipotesi in cui manchi la determinazione dell'indennità da quella in cui detta determinazione vi sia e si faccia unicamente questione della congruità della misura; infatti, mentre la prima ipotesi è qualificabile come vizio di legittimità del decreto di espropriazione, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, la seconda integra la violazione di un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario (2).
3. Il giudice ordinario è competente a conoscere non solo le controversie in materia di determinazione della indennità di espropriazione per p.u., ma anche quelle relative ai criteri di liquidazione ed agli aspetti dell'iter procedurale seguito, ivi comprese quelle inerenti all'individuazione delle norme, dei sistemi e dei criteri applicabili per la determinazione dell'indennità (3).
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(1) Cons. Stato, sez. IV, 1° dicembre 1999, n. 2052 e 4 febbraio 1999, n. 112; sez. VI, 25 marzo 1998, n. 390.
(2) Cons. Stato, sez. IV, 13 febbraio 1988, n. 53 e 1° aprile 1980, n. 319.
Nella specie il Comune aveva determinato l'indennità in questione fissandola, secondo nuovi calcoli, in misura inferiore a quella precedentemente stabilita. E' stato pertanto ritenuto che la questione rientrava nella giurisdizionale del giudice ordinario.
(3) Cons. Stato, sez. IV, 15 aprile 1999, n. 644; 11 febbraio 1992, n. 192; 7 aprile 1990, n. 255.
F A T T O
Il T.A.R. Friuli Venezia Giulia, con sentenza 30 settembre 1992, n. 391, pronunciando previa loro riunione sui distinti ricorsi dei sigg.ri Pasut Giuseppe, Angelo e Mario e Turchet Anna, ha dichiarato inammissibile il ricorso ( n. 554/80 ) avverso il decreto con cui il Direttore regionale ai lavori pubblici, nell'esercizio dei suoi poteri di autotutela, ha ridotto l'indennità per l'espropriazione di un terreno di proprietà dei medesimi ricorrenti in origine provvisoriamente determinata in lire 87.210.000, a Lire 19.380.000, in quanto l'atto è stato ritenuto meramente prodromico e quindi non autonomamente lesivo, mentre ha accolto l'altro ricorso (n. 211/81 ) avverso il provvedimento con cui il Comune di Fontanafredda è stato successivamente autorizzato a procedere all'occupazione definitiva della loro proprietà, avendo riscontrato il difetto di motivazione nella revoca dell'atto endoprocedimentale di liquidazione della relativa indennità al medesimo provvedimento presupposto.
Nei confronti della predetta sentenza, per quanto concerne la pronuncia di accoglimento del gravame avverso il decreto che aveva "sostituito" il precedente atto di quantificazione dell'indennità, propone appello il Comune di Fontanafredda, deducendo il difetto di motivazione della stessa sentenza.
In particolare, il Comune appellante contesta l'affermazione del Giudice di prime cure secondo cui l'atto di autotutela in questione non contiene motivazioni circa le ragioni dei diversi criteri di computo adottati per la determinazione dell'indennità di cui si tratta e che queste non emergono dalla relazione di stima cui si fa rinvio nel medesimo atto.
In proposito sostiene che, nella specie, la motivazione si desume per relationem da altri atti .
Aggiunge che la sussistenza di ragioni di interesse pubblico all'esercizio del potere di autotutela emerge dal fatto che le conseguenze dell'atto da rimuovere consistono in un esborso di somme sine titulo con danno della pubblica Amministrazione e vantaggio ingiustificato del privato.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati che hanno insistono per la reiezione dell'appello.
I medesimi appellati propongono appello incidentale deducendo che l'atto di revoca in questione non contiene alcuna indicazione delle ragioni di interesse pubblico che hanno indotto l'Amministrazione ad assumere la determinazione contestata.
Fanno, altresì, presente che l'indennità è stata determinata alla stregua delle tabelle dei valori agricoli medi per l'anno 1980, mentre l'esproprio è avvenuto nel 1981e che, nella specie, sono stati superati i termini di durata della dichiarazione di pubblica utilità
Relativamente, poi, alla pronuncia di inammissibilità dell'impugnativa dell'atto di revoca della precedente quantificazione provvisoria dell'indennità di esproprio e di rideterminazione della medesima, gli appellanti affermano che l'atto impugnato era produttivo di autonome conseguenze lesive specialmente nel caso di cessione volontaria del bene in cui l'indennità potrà concordarsi in somma non superiore al 50% dell'indennizzo previsto in via provvisoria.
Si è costituita in giudizio anche la Regione Friuli -Venezia Giulia che ha concluso per l'accoglimento del ricorso proposto dal Comune e la reiezione dell'appello incidentale di controparte.
In prossimità dell'udienza, sia il Comune che gli appellati hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive difese.
D I R I T T O
1. Il Comune di Fontanafredda censura la sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia 10 settembre 1992, n. 391, nella parte in cui, in accoglimento del ricorso ( n. 211/81) dei signori Pasut Giuseppe, Angelo e Mario e Turchet Anna, è stato annullato il decreto del Direttore regionale dei lavori pubblici n. 88/D/ESP/1192 del 13 febbraio 1981, che revocava il precedente provvedimento di determinazione dell'indennità di esproprio fissando la medesima indennità in L. 19.380.000 ed autorizzava il Comune ad occupare in via definitiva i beni di proprietà dei ricorrenti.
Alle contestate conclusioni il Giudice di primo grado è pervenuto sul rilievo che il suddetto provvedimento di revoca adottato nell'esercizio dei poteri di autotutela "non contiene motivazioni circa le ragioni dei diversi criteri di computo" seguiti nella determinazione dell'indennità di esproprio, per cui si sarebbe provveduto a disporre illegittimamente l'occupazione dei terreni mancando una corretta liquidazione dell'indennità provvisoria.
2. La Sezione ritiene di esaminare preliminarmente la questione della competenza a conoscere della controversia di cui si tratta, già sollevata dalla Regione in primo grado e da questa richiamata nell'atto di costituzione in appello, questione che, ai sensi dell'art. 30 primo comma, della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e dell'art. 37 c. p. c., è rilevabile anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo.
D'altra parte, il fatto che il giudice di primo grado si sia pronunciato con una espressa statuizione sulla giurisdizione non assume rilevanza, poichè si deve escludere, fino a quando il rapporto processuale resti pendente e semprechè sulla giurisdizione non sia intervenuta una decisione della Corte di cassazione, che tale statuizione sia passibile di passare in giudicato, non essendo preclusiva della declaratoria in sede di appello una pronuncia espressa del giudice di merito non specificamente impugnata dalla parte soccombente (Cons. Stato, sez. IV,1° dicembre 1999, n. 2052 e 4 febbraio 1999, n. 112; sez. VI, 25 marzo 1998, n. 390 ).
Al riguardo, va osservato che, in tema di controversie sull'indennità di espropriazione, occorre distinguere l'ipotesi in cui manchi la determinazione dell'indennità da quella in cui detta determinazione vi sia e si faccia unicamente questione della congruità della misura; infatti, mentre la prima ipotesi è qualificabile come vizio di legittimità del decreto di espropriazione, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, la seconda integra la violazione di un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario (Cons. Stato, sez. IV, 13 febbraio 1988, n. 53 e 1° aprile 1980, n. 319).
Nella specie si verte in quest'ultima ipotesi, in quanto il Comune ha determinato l'indennità in questione fissandola , secondo nuovi calcoli, in misura inferiore a quella precedentemente stabilita . Si deve, quindi, affermare che la questione rientra nella giurisdizionale del giudice ordinario, competente a conoscere non solo le controversie in materia di determinazione della medesima indennità , ma anche quelle relative ai criteri di liquidazione ed agli aspetti dell'iter procedurale seguito, ivi comprese quelle inerenti all'individuazione delle norme, dei sistemi e dei criteri applicabili per la determinazione dell'indennità (Cons. Stato, sez. IV, 15 aprile 1999, n. 644 ; 11 febbraio 1992, n. 192; 7 aprile 1990, n. 255 ).
Pertanto, la suddetta sentenza, nella parte in cui, in accoglimento dell'impugnativa degli interessati, ha annullato il menzionato decreto del direttore regionale ai lavori pubblici di rideterminazione dell'indennità di esproprio e di autorizzazione all'occupazione in via definitiva i terreni dei ricorrenti, deve essere riformata e, per l'effetto, deve essere dichiarato inammissibile il relativo ricorso di primo grado.
3. Alla stregua delle considerazioni esposte, si deve pervenire alle medesime conclusioni in ordine all'appello incidentale con cui gli appellati deducono la mancata indicazione delle ragioni di interesse pubblico che hanno indotto l'Amministrazione ad assumere la determinazione contestata e l' erroneo riferimento al momento di determinazione dell'indennità.
Ugualmente è a dirsi per la dedotta violazione dei termini di cui all'art. 17 della l. reg. 13 aprile 1978, n. 24; la censura si rivela sfornita di alcun nesso con il provvedimento di determinazione dell'indennità di esproprio e perciò andava eventualmente proposta contro il primo atto della procedura .
4. Gli appellati, con il medesimo appello incidentale, contestano la pronuncia del Giudice di prime cure di inammissibilità del ricorso (n. 554/80) avverso il provvedimento di rideterminazione dell'indennità di esproprio, emessa con la sentenza in esame unitamente a quella sul ricorso n. 211/81 di cui si è detto sopra ; in proposito sostengono che, contrariamente a quanto è stato ritenuto dal T.A.R., l'anzidetto provvedimento è produttivo di autonome conseguenze lesive in quanto, potendo l'espropriato far luogo alla cessione volontaria del bene e concordare l'indennità in misura superiore fino alla metà di quella fissata in via provvisoria, la diversa base di partenza (lire 19.330.000 invece di lire 87.210.000) provoca effetti negativi di ordine economico.
La pronuncia di inammissibilità del T.A.R. deve essere condivisa in quanto, oltre il rilievo che le controversie sull'indennità di esproprio appartengono alla giurisdizione del Giudice ordinario, è innegabile che la determinazione in via provvisoria dell'indennità costituisce un atto prodromico della procedura e per ciò non autonomamente lesivo.
5. In base alle pregresse considerazioni, l'appello del Comune deve essere accolto e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado n. 211/81; l'appello incidentale degli appellati, invece deve essere rigettato nella parte concernente la pronuncia di inammissibilità del ricorso n.554/80 e per la rimanente parte deve essere dichiarato inammissibile.
Per quanto concerne le spese, si ravvisano giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti per il doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV) accoglie l'appello del Comune di Fontanafredda e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado n. 211/81 e in parte rigetta e in parte dichiara inammissibile l'appello incidentale.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 26 febbraio 2002, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ( sez. IV ), in camera di consiglio, con l'intervento dei Signori :
Gaetano TROTTA Presidente
Domenico LA MEDICA Consigliere, est.
Marinella Dedi RULLI Consigliere
Aldo SCOLA Consigliere
Giuseppe CARINCI Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Depositata in Cancelleria il 02 febbraio 2002.