CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 9 ottobre 2002 n. 5374 - Pres. Paleologo, Est. Russo - Regione Toscana (Avv. G. Stancanelli) c. Bovini (Avv.ti E. de Bernardinis e B. R. Nicoloso) - (annulla T.A.R. Toscana, Sez. III, 3 settembre 1990, n. 42).
1. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Termine per la proposizione - Computo - Proroghe del termine previste dalla legge - Hanno natura eccezionale - Applicazione in via analogica - Impossibilità ex art. 14 della preleggi.
2. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Termine per la proposizione - Computo - Art. 155, ult. comma, c.p.c. - Proroga del termine nel caso in cui esso cada in un giorno festivo - Costituisce una eccezione alla regola generale secondo cui i termini si calcolano secondo il calendario comune.
3. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Termine per la proposizione - Computo - Art. 155, ult. comma, c.p.c. - Proroga del termine nel caso in cui esso cada in un giorno festivo - Inestensibilità analogica ad altre ipotesi ed in particolare al caso di sciopero dei dipendenti dell'ente pubblico destinatario della notifica.
4. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Notifica - Nel caso di sciopero dei dipendenti pubblici dell'ente pubblico destinatario della notifica - Utilizzo della procedura di notifica ad irreperibili ex art. 140 c.p.c. - Possibilità.
1. Ogni proroga alla scadenza naturale dei termini costituisce eccezione al principio generale, per cui alle norme che prevedono delle proroghe del termine non è applicabile l'istituto dell'analogia ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile (1).
2. La norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 155 c.p.c. (ma v. anche quella, analoga, contenuta nel terzo comma dell'art. 2963 cod. civ.), secondo cui «se il giorno di scadenza del termine è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo», deve ritenersi costituire eccezione alla regola generale secondo cui i termini si calcolano secondo il calendario comune, non computando il giorno iniziale, ma quello finale (dies a quo non computatur . dies ad quem computatur).
3. L'art. 155, ult. comma, c.p.c. (secondo cui «se il giorno di scadenza del termine è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo») si riferisce unicamente ai giorni festivi (rimanendo escluse anche le solennità civili: cfr. Corte Cost. n. 80/1987) e, pertanto, non può essere esteso in via analogica ai casi di sciopero dei dipendenti dell'ente pubblico destinatario della notifica.
4. Nel caso mancato funzionamento di un ente pubblico per sciopero dei dipendenti, per eseguire la notifica è possibile far ricorso procedura di notifica ad irreperibili ex art.140 c.p.c. (per il processo amministrativo v. l'art. 9 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642) (2).
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(1) Ha osservato in proposito la Sez. IV che, a conferma del fatto che lo spostamento del termine costituisce evento eccezionale, vi è la legislazione in materia di proroga o sospensione dei termini, quale quella per il periodo feriale (cfr. L. n.742/1969), oppure in occasione di particolari calamità (cfr., da ult., il D.L. 6 maggio 2002, n. 81, riguardante la "sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la Regione Lombardia" a seguito dell'incidente che ha colpito in data 18 aprile 2002 il grattacielo Pirelli, sede della Regione Lombardia), oppure in caso di mancato funzionamento degli uffici giudiziari (cfr. D.Lgs. 9.4.1948, n.437, il cui art. 2 prevede che l'eccezionalità dell'evento ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari siano determinati con decreto del Ministro della Giustizia).
(2) Dispone l'art. 140 c.p.c. che: «Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento».
Ha osservato la Sez. IV che il ricorso alle forme di notificazione di cui all'art. 140 c.p.c. presuppone infatti che il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto, o eventualmente la sede della società, siano esattamente individuati e che la copia da notificare non possa essere consegnata per difficoltà di ordine materiale, momentanea assenza, incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'art.139 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. Trib., 11 agosto 2000, n.10629; per il caso di notificazione ad una persona giuridica cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 17 giugno 1999, n.6065, che riguarda la temporanea chiusura della sede di una persona giuridica e Cass. Civ., Sez. I, 9 dicembre 1985, n.6218); il ricorso alla procedura di ci all'art.140 c.p.c. non richiede, poi, una effettiva irreperibilità del destinatario, bensì soltanto l'occasionale mancato suo rinvenimento nell'abitazione o nel luogo di lavoro (cfr. Cass. Civ., 16 novembre 1978, n.5317).
Nella specie, lo sciopero dei dipendenti della Regione Toscana pertanto costituiva un mero impedimento materiale alla notifica dell'atto, che imponeva di ricorrere alle forme della notifica di cui all'art.140 c.p.c.
FATTO
Il T.A.R. della Toscana, Sezione III, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso proposto dalla dr.ssa Gabriella BOVINI avverso il provvedimento della Giunta Regionale in data 22 aprile 1982, prot. n.3975, con cui, a seguito di una indagine compiuta dal N.A.S. dei Carabinieri, che aveva rilevato alcune irregolarità, come la consegna di farmaci senza ricetta, è stata irrogata la sanzione amministrativa della chiusura temporanea della farmacia di Lastra a Signa (Firenze) della quale la medesima ricorrente era titolare.
Il primo giudice, ha anzitutto respinto l'eccezione pregiudiziale di tardività sollevata dall'Amministrazione regionale resistente. Ha poi affermato due principi . Per il primo, anche se la normativa che regola lo specifico procedimento in questione non lo prevede, costituisce norma generale dell'ordinamento quello secondo cui qualsiasi sanzione amministrativa non può essere irrogata senza che il soggetto incolpato venga preventivamente informato degli addebiti che gli si contestano e venga messo in condizione di potersi difendere. Per il secondo, il passaggio in giudicato della sentenza penale con la quale l'esercente di una farmacia sia assolto dall'accusa addebitatagli con la formula "perché il fatto non sussiste" determina l'impossibilità di irrogare la sanzione della sospensione dell'esercizio della farmacia di cui all'art.12 del T.U. delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n.1265).
Tale sentenza è stata appellata dalla Regione Toscana per i seguenti motivi:
1) violazione e/o falsa applicazione dell'art.21 L. 6 dicembre 1971, n.1034 nonché degli artt.140, 144, 145 e 155 del c.p.c. e/o dell'art.9 del R.D. 17 agosto 1907, n.642 e dell'art.14 delle preleggi;
2) violazione e/o falsa applicazione dell'art.123 del T.U. leggi sanitarie.
La dr.ssa BOVINI si è costituita in giudizio resistendo al ricorso in appello.
Con decreto n.6138/01 veniva pronunciata la perenzione del ricorso in esame.
A seguito di rituale opposizione proposta dalla Regione Toscana, questa Sezione, con ordinanza n.640/2002 del 12 febbraio 2002, ha disposto la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario del 25 giugno 2002 per la discussione.
Alla pubblica udienza del 25 giugno 2002 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso in appello è fondato.
E' pacifico che la ricorrente ha avuto piena conoscenza del provvedimento impugnato in primo grado il 26 aprile 1982, quando i Carabinieri del N.A.S. le hanno consegnato copia del provvedimento della Regione Toscana di irrogazione della sanzione amministrativa della chiusura dell'esercizio.
Il termine di 60 giorni per proporre ricorso scadeva, quindi, il 25 giugno 1982, mentre il ricorso di primo grado è stato notificato il 26 di quel mese.
Il Tribunale ha disatteso l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Regione Toscana poiché la tardività della notifica sarebbe stata causata dalla chiusura degli uffici regionali per sciopero del personale nel giorno del 25 giugno 1982 e poiché << trattandosi di fatto legittimo ed ordinario che determina la impossibilità della notificazione, la fattispecie è sicuramente analoga a quella del giorno festivo, essendo analoga la "ratio" di base, consistente nel fatto che nell'uno e nell'altro caso la ricorrenza di una vicenda ordinaria e legittima determina la impossibilità della notificazione; per cui alla "eadem ratio" deve corrispondere la "eadem dispositio" (art.155 - ultimo comma - cod. proc. civ.) e la notificazione effettuata il primo giorno utile successivo a quello dello sciopero deve ritenersi ritualmente intervenuta quanto al rispetto dei termini >>.
Come dedotto dall'appellante Amministrazione la sentenza appellata è sul punto errata e, pertanto, deve essere riformata.
Ciò per due ordini di considerazioni.
In primo luogo, la stessa norma contenuta nel primo comma dell'art.155 c.p.c. (e analogamente nel secondo comma dell'art.2963 c.c.), secondo cui se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, deve ritenersi costituire eccezione alla regola generale secondo cui i termini si calcolano secondo il calendario comune, non computando il giorno iniziale, ma quello finale (dies a quo non computatur . dies ad quem computatur).
E, a conferma del fatto che lo spostamento del termine costituisce evento eccezionale, vi è la legislazione in materia di proroga o sospensione dei termini, quale quella per il periodo feriale (cfr. L. n.742/1969), oppure in occasione di particolari calamità (cfr., da ult., D.L. 6 maggio 2002, n.81, concernente la "sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la Regione Lombardia" a seguito dell'incidente che ha colpito in data 18 aprile 2002 il grattacielo Pirelli, sede della Regione Lombardia), oppure in caso di mancato funzionamento degli uffici giudiziari (cfr. D.Lgs. 9.4.1948, n.437, il cui art.2 prevede che l'eccezionalità dell'evento ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari siano determinati con decreto del Ministro della Giustizia).
Non vi è dubbio, quindi, che ogni proroga alla scadenza naturale del termine costituisca eccezione al principio generale, per cui, come fondatamente rilevato dall'appellante, il giudice di primo grado ha errato nell'applicare l'istituto dell'analogia ad una norma di carattere eccezionale, in violazione dell'art.14 delle disp. prel. al c.c., secondo cui << le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati>>.
L'art.155, ult. comma, c.p.c. si riferisce unicamente ai giorni festivi (rimanendo escluse anche le solennità civili: cfr. Corte Cost. n.80/1987) e, pertanto, non può essere esteso in via analogica ai casi di sciopero dei dipendenti dell'ente pubblico destinatario della notifica.
In secondo luogo, come rilevato dall'appellante, nel caso di specie non erano in discussione diritti fondamentali del cittadino (quali, appunto, il diritto di sciopero). Si trattava invece di stabilire se, nonostante lo sciopero, fosse possibile notificare l'atto il 25 giugno 1982.
E la risposta a tale quesito è positiva, dal momento che l'ordinamento prevede la possibilità di far ricorso alla notifica ex art.140 c.p.c. (9 R.D. 17 agosto 1907, n.642).
Il ricorso alle forme di notificazione di cui all'art.140 c.p.c., infatti, presuppone che il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto, o eventualmente la sede della società, siano esattamente individuati e che la copia da notificare non possa essere consegnata per difficoltà di ordine materiale, momentanea assenza, incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'art.139 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. Trib., 11 agosto 2000, n.10629; per il caso di notificazione ad una persona giuridica cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 17 giugno 1999, n.6065, che riguarda la temporanea chiusura della sede di una persona giuridica e Cass. Civ., Sez. I, 9 dicembre 1985, n.6218); il ricorso alla procedura di ci all'art.140 c.p.c. non richiede, poi, una effettiva irreperibilità del destinatario, bensì soltanto l'occasionale mancato suo rinvenimento nell'abitazione o nel luogo di lavoro (cfr. Cass. Civ., 16 novembre 1978, n.5317).
Lo sciopero dei dipendenti della Regione Toscana il 25 giugno 1982 (venerdì) costituiva, quindi, un mero impedimento materiale alla notifica dell'atto, che imponeva di ricorrere alle forme della notifica di cui all'art.140 c.p.c..
In conclusione, erroneamente il T.A.R. ha respinto l'eccezione di tardività del ricorso, sia perché nessuna norma prevede la possibilità di prorogare al giorno successivo la scadenza del termine perentorio di impugnazione nel caso di sciopero dei dipendenti dell'Autorità emanante l'atto impugnato, sia per il fatto che il giorno di scadenza (25 giugno 1982) ben poteva essere eseguita la notificazione dell'atto ricorrendo alla procedura di cui all'art.140 c.p.c. (o 9 R.D. n.642/1907 cit.).
Il ricorso in appello, pertanto, deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza, deve essere dichiarata l'irricevibilità del ricorso di primo grado.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione IV, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 25 giugno 2002 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione IV, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori:
Giovanni Paleologo Presidente
Filippo Patroni Griffi Consigliere
Carmine Volpe Consigliere
Marcello Borioni Consigliere
Nicola Russo Consigliere, estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Depositata in Segreteria il 9 ottobre 2002.